ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07249

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 415 del 26/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: PAGANO ALESSANDRO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 26/10/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 26/10/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07249
presentato da
PAGANO Alessandro
testo di
Lunedì 26 ottobre 2020, seduta n. 415

   ALESSANDRO PAGANO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   le condizioni e i requisiti per l'accesso alla professione di agente di affari in mediazione e la relativa iscrizione all'apposita sezione del Rea/Registro delle imprese (ex «ruolo») sono disciplinati dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, concedente la disciplina della professione di mediatore, e successive modifiche e integrazioni;

   la citata normativa prevede che l'esercizio della professione sia subordinato al possesso di specifici requisiti generali, morali e professionali e, con particolare riferimento a questi ultimi, l'articolo 2, comma 3, lettera e), della legge n. 39 del 1989, così come modificato dall'articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57 («Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati») richiede il conseguimento di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, la frequenza di un corso di formazione ed il superamento di un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure in alternativa l'aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale;

   con decreto del 21 febbraio 1990, n. 300, l'allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha emanato il regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami da superare per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione, ma, a distanza di 19 anni dall'introduzione legislativa dell'opzione del periodo di pratica come possibile via di accesso alla professione, ancora oggi non è stato emanato il decreto attuativo che ne disciplini le modalità e le caratteristiche di svolgimento così come richiesto dalla legge n. 57 del 2001;

   la mancata emanazione di tale decreto sta di fatto impedendo l'esercizio di un diritto espressamente garantito dalla legge, ossia l'accesso ad un'attività di prestazione di servizi tramite una modalità già prevista dalla normativa vigente, e tale inerzia è in evidente contrasto con i principi dettati dall'Unione europea in tema di servizi nel mercato interno, in particolare con la direttiva 2006/123/CE (cosiddetta «direttiva Bolkestein»), recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 59 del 2010), che si pone come obiettivo il corretto ed uniforme funzionamento del mercato secondo condizioni di pari opportunità e non discriminazione, anche mediante l'eliminazione di barriere in sede di accesso alle attività di prestazioni di servizi;

   si consideri, inoltre, che la direttiva (UE)2018/958, recepita dal decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 5 ottobre 2020, con riferimento alle professioni cosiddette «regolamentate» prevede una specifica valutazione di proporzionalità riguardo a ogni eventuale preclusione all'accesso ad attività di prestazione di servizi e ribadisce che non possono essere poste limitazioni ulteriori rispetto a quanto strettamente necessario (ad esempio per motivi imperativi di interesse pubblico, ordine pubblico, sanità, e altro). La mancata emanazione del decreto di attuazione del praticantato in questione si traduce, pertanto, in una sostanziale ed ingiustificata restrizione dei canali di accesso alla professione di mediatore immobiliare, in aperto contrasto con i principi europei in tema di prestazione di servizi –:

   se e in che tempi intenda dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, lettera e), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, così come modificato dall'articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57, nella parte in cui prevede come possibile requisito di accesso alla professione di mediatore immobiliare l'«aver effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale», le cui modalità e caratteristiche devono essere determinate con decreto ministeriale.
(4-07249)