ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06975

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 336 del 21/11/2014
Trasformazioni
Trasformato il 11/03/2015 in 5/05003
Firmatari
Primo firmatario: FRATOIANNI NICOLA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 21/11/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 21/11/2014
Stato iter:
11/03/2015
Fasi iter:

TRASFORMA IL 11/03/2015

TRASFORMATO IL 11/03/2015

CONCLUSO IL 11/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06975
presentato da
FRATOIANNI Nicola
testo di
Venerdì 21 novembre 2014, seduta n. 336

   FRATOIANNI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   le modalità di fruizione del dottorato di ricerca, degli assegni di ricerca e delle borse di studio e connessi diritti alle assenze ed alla retribuzione sono stabilite e normate da numerose fonti legislative valide per tutti i lavoratori pubblici e, per il personale scolastico, contrattuali;
   negli anni, poi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il dipartimento della funzione pubblica e gli uffici scolastici periferici hanno emanato circolari applicative e note esplicative per meglio definire i parametri e le caratteristiche di fruizione. Tali disposizioni riguardanti, nello specifico, il personale scolastico evidenziano gli effetti che la conseguente assenza dal servizio, causa dottorato, produce sul rapporto di lavoro a tempo indeterminato (personale di ruolo) ed a tempo determinato (personale supplente);
   tuttavia, per il personale docente assunto a tempo determinato si sono susseguite, nel corso degli anni, interpretazioni e condotte difformi sia da parte dei dirigenti scolastici che di alcuni uffici. In particolare, l'ufficio scolastico regionale Puglia e, di conseguenza, l'ambito territoriale (ex USP) di Bari, ritengono che il periodo della frequenza del dottorato, del post dottorato e dell'assegno di ricerca da parte del personale supplente non sia computabile ai fini giuridici: coloro che usufruiscono di congedo o aspettativa non si sono visti riconoscere il punteggio di servizio utile ai fini delle graduatorie. Su tale discussa questione sono intervenute diverse sentenze dei tribunali, aditi dai docenti supplenti in sede di contenzioso;
   di fatto l'ufficio scolastico regionale Puglia-ambito territoriale di Bari ha operato la cancellazione del punteggio di servizio dalle graduatorie ad esaurimento per coloro, dottorandi, borsisti ed assegnisti di ricerca, che hanno chiesto in questi anni l'aspettativa dalle supplenze annuali, supportati da sentenze favorevoli di primo grado (sentenza n. 4254/2014 pubbl. il 5 maggio 2014 R.G. n. 8300/2013 del tribunale di Bari; sentenza controversia n. 14381/2011 tribunale di Bari, dell'8 luglio 2013, sentenza depositata il 12 giugno 2013 R.G. n. 5010/2013 del tribunale di Bari sezione lavoro);
   l'ufficio scolastico regionale Puglia ambito territoriale di Bari ha fatto della discutibile nota di chiarimento inviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'ufficio scolastico provinciale di Pisa (prot. n. 215 del 19 gennaio 2009), nella quale si sostiene, a giudizio dell'interrogante, senza alcun fondato presupposto giuridico, «che il periodo di congedo per dottorato senza retribuzione non è valutabile nell'ambito sia delle graduatorie ad esaurimento che in quelle d'istituto», un fondamentale riferimento normativo, su cui basa le sue ultime decisioni, che scaturiscono dalla nota regionale prot. 7163 del 9 agosto 2011 e negano il riconoscimento del punteggio di servizio ai docenti in congedo. La situazione e il punto di vista dell'ufficio scolastico regionale Puglia non risultano minimamente cambiati, nonostante lo stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia nuovamente intervenuto sulla questione in una recentissima nota: con la nota prot. 2545 del 6 agosto 2014 inviata all'ufficio scolastico regionale Puglia e all'ufficio scolastico provinciale di Bari, il Ministero, di fatto, ribadisce che «il riconoscimento giuridico deve essere pieno, non solo ai fini della ricostruzione di carriera come sostenuto dall'ufficio scolastico regionale per la Puglia ma anche come attribuzione di punteggio nelle graduatorie ad esaurimento, attesa l'assenza di espresse limitazioni (riferite solo al profilo economico) al riconoscimento giuridico dell'attività di ricerca»;
   tuttavia, al di là delle note secondo l'interrogante contraddittorie inviate negli ultimi anni dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ci sarebbero sufficienti fonti normative per ritenere che il periodo di dottorato di ricerca sia valutabile ai fini dell'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto, anche per i docenti con contratto a tempo determinato: la legge n. 476 del 13 agosto 1984 stabilisce che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. La legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 52 - comma 57, integra la precedente norma, aggiungendo che «in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione Pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro». La legge 30 novembre 1989, n. 398 (Norme in materia di borse di studio universitarie), ha esteso quanto disposto dalla legge n. 476 anche ai titolari di borse di studio post-dottorato ed ai beneficiari di borse per i corsi di perfezionamento/scuole di specializzazione universitaria;
   il decreto legislativo n. 297 del 1994, all'articolo 453, comma 6, precisa che «il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola»;
   un'ulteriore categoria di beneficiari di aspettativa è costituita dagli assegnisti di ricerca. Infatti, l'articolo 51 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 prevede esplicitamente la possibilità dell'aspettativa senza assegni per tutti i pubblici dipendenti vincitori di un assegno di ricerca;
   il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola vigente, all'articolo 19 («Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato»), include nel diritto alla fruizione del congedo per dottorato il personale a tempo determinato, purché destinatario di contratto di durata annuale o fino al 30 giugno. Ne consegue che anche a tale tipologia di personale debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti dottorandi e assegnisti di ricerca. Pertanto, anche al personale a tempo determinato vanno applicate le disposizioni suddette, relative al trattamento giuridico, previdenziale ed economico;
   nel 2003 lo stesso l'ufficio scolastico regionale Puglia, in risposta a numerosi quesiti posti dagli istituti scolastici della regione, ha emanato la nota prot. n. 8225 del 29 settembre 2003, in cui cita proprio la legge n. 448 del 2001 e ribadisce che il personale a tempo determinato ha gli stessi diritti in materia e che «in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza. Affinché il contratto possa produrre gli effetti economici è quindi necessario che il rapporto di lavoro sia instaurato con l'assunzione in servizio. In mancanza di questa, il dipendente avrà diritto al solo riconoscimento giuridico» –:
   se il Ministro sia a conoscenza della situazione sopra esposta;
   se il Ministro non ritenga doveroso e urgente intervenire e dirimere definitivamente la questione, affinché si ponga fine ad un'incertezza che molti giovani precari ricercatori (dottorandi, borsisti, assegnisti) stanno pagando sulla loro pelle in termini di mancato riconoscimento del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento e di istituto, con notevoli danni personali e professionali. (4-06975)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza sociale

assegno scolastico

impiegato dei servizi pubblici