ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05571

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 336 del 07/05/2020
Firmatari
Primo firmatario: COIN DIMITRI
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 07/05/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 07/05/2020
ZORDAN ADOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 07/05/2020
PRETTO ERIK UMBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 07/05/2020
BITONCI MASSIMO LEGA - SALVINI PREMIER 07/05/2020
GIACOMETTI ANTONIETTA LEGA - SALVINI PREMIER 07/05/2020
FOGLIANI KETTY LEGA - SALVINI PREMIER 07/05/2020
COLMELLERE ANGELA LEGA - SALVINI PREMIER 07/05/2020
ANDREUZZA GIORGIA LEGA - SALVINI PREMIER 07/05/2020
TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 07/05/2020
FANTUZ MARICA LEGA - SALVINI PREMIER 07/05/2020
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 07/05/2020
RACCHELLA GERMANO LEGA - SALVINI PREMIER 07/05/2020
LAZZARINI ARIANNA LEGA - SALVINI PREMIER 07/05/2020
BADOLE MIRCO LEGA - SALVINI PREMIER 07/05/2020
VALLOTTO SERGIO LEGA - SALVINI PREMIER 07/05/2020
VALBUSA VANIA LEGA - SALVINI PREMIER 07/05/2020
COMENCINI VITO LEGA - SALVINI PREMIER 07/05/2020
BAZZARO ALEX LEGA - SALVINI PREMIER 07/05/2020
MANZATO FRANCO LEGA - SALVINI PREMIER 07/05/2020
PATERNOSTER PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 07/05/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 07/05/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05571
presentato da
COIN Dimitri
testo di
Giovedì 7 maggio 2020, seduta n. 336

   COIN, BISA, ZORDAN, PRETTO, BITONCI, GIACOMETTI, FOGLIANI, COLMELLERE, ANDREUZZA, TURRI, FANTUZ, COVOLO, RACCHELLA, LAZZARINI, BADOLE, VALLOTTO, VALBUSA, COMENCINI, BAZZARO, MANZATO e PATERNOSTER. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

   dal 1991, per effetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, il Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri corrisponde un contributo annuo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento;

   per effetto di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 230, contributi analoghi a quelli di cui al citato articolo 4 della legge n. 250 del 1990 sono corrisposti, in forma diretta dal Dipartimento dell'informazione e dell'editoria, alle imprese radiofoniche che abbiano svolto «attività di interesse generale», secondo le condizioni fissate dalla stessa disposizione rispetto a tale tipo di attività;

   fino all'anno 2011, come risultante dal sito internet del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, i contributi erogati sono stati tutti indistintamente classificati e pubblicizzati come «contributi alle imprese radiofoniche organo di partito o movimento politico», ricomprendendovi tanto le provvidenze erogate alle emittenti «organi di partito politici» (articolo 4 della legge n. 250 del 1990), tanto alle emittenti «di interesse generale» (articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 230); a partire dal 2012, i contributi erogati vengono classificati e pubblicizzati distintamente secondo le due tipologie;

   l'articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006, n. 2006, nello stabilire il diritto al contributo alle due tipologie di emittenti, ha altresì collegato (giustamente) «l'attività di interesse generale» alla legge 7 agosto 1990, n. 250; analogamente, l'articolo 44, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha operato il medesimo collegamento, laddove ha disposto che — «anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto» — le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250 mantengono il diritto all'intero contributo;

   nel nostro ordinamento, secondo la Corte costituzionale, esiste un «interesse generale» alla informazione «indirettamente protetto dall'articolo 21» della Costituzione che implica «pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee» (sentenza n. 105 del 1972); e «i grandi mezzi di diffusione del pensiero (nella più lata accezione, comprensiva delle notizie) sono a buon diritto suscettibili di essere considerati nel nostro ordinamento, come in genere nelle democrazie contemporanee, quali servizi oggettivamente pubblici o comunque di pubblico interesse» (sentenza n. 94 del 1977); inoltre, l'informazione esprime «non tanto una materia, quanto una condizione preliminare» per l'attuazione dei princìpi propri dello Stato democratico (sentenza n. 29 del 1996);

   si ritiene incomprensibile la scelta di qualificare in concreto soltanto una emittente radiofonica, in Italia, come titolata ad ottenere i contributi per aver svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della sola legge n. 230 del 1990, quando in Italia le norme che fanno riferimento ad un interesse generale sono altre, tra cui quelle di cui alla legge n. 250 del 1990 –:

   quali ragioni giuridiche e pratiche siano sottese all'attribuzione dei contributi alle imprese radiofoniche e quali all'attribuzione alle medesime imprese della qualifica di «informazione di interesse generale».
(4-05571)