Legislatura: 18Seduta di annuncio: 319 del 25/03/2020
Primo firmatario: DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 24/03/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA 24/03/2020 GALANTINO DAVIDE FRATELLI D'ITALIA 24/03/2020
Ministero destinatario:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24/03/2020 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25/03/2020 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 27/03/2020
DELMASTRO DELLE VEDOVE, DEIDDA e GALANTINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
con nota 18/2020 S.R. il vice segretario generale di O.s.a.p.p. (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) Gerardo Romano ha rappresentato il grave rischio sanitario nelle carceri di tutto il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, a seguito della ripresa dei colloqui tra detenuti e famigliari, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 83, comma 16, del decreto-legge n. 18 del 2020;
le limitazioni ai colloqui dei detenuti con i famigliari previste, a tutela della salute di agenti della polizia penitenziaria, di detenuti e dei loro famigliari, scadranno, infatti, ai sensi del predetto decreto-legge, il 23 marzo 2020;
nella medesima nota si denuncia che la propagazione del Coronavirus, in assenza di debite protezioni per gli agenti della polizia penitenziaria in uno con la cronica carenza di organico e con la inadeguatezza strutturale di moltissime case circondariali, potrebbe essere catastrofica se non venissero mantenute, a tutela della salute degli agenti di polizia penitenziaria, dei detenuti e dei famigliari dei detenuti, le limitazioni ai colloqui;
la situazione rappresentata per quanto concerne le predette regioni non è difforme da quella di tutte le altre regioni d'Italia;
a ciò si aggiunga che appare del tutto incomprensibile e contraddittorio che, mentre permangono limitazioni nelle visite fra famigliari nei confronti di tutti i cittadini italiani nel supremo interesse della salute pubblica, vengano aperte le visite e i colloqui fra i detenuti e i loro famigliari, con grave pregiudizio per la loro salute e quella degli operatori;
in ogni caso, appare evidente che, in mancanza di dispositivi di protezione per gli agenti della polizia penitenziaria, sarebbe gravissimo e fortemente pregiudizievole per la salute degli agenti aprire a colloqui con le modalità ordinarie fra detenuti e famigliari –:
se il Governo non ritenga opportuno adottare iniziative per prorogare immediatamente la vigenza della disposizione di cui all'articolo 83, comma 16, del decreto-legge n. 18 del 2020;
in subordine ed in ogni caso, se il Governo si sia accertato della presenza di dispositivi di protezione individuale a favore degli agenti di polizia penitenziaria in tutte le case circondariali d'Italia;
in estremo subordine, se il Governo si sia accertato della presenza di dispositivi di protezione individuale a favore dei detenuti in tutte le case circondariali d'Italia e intenda comunque adottare iniziative per prevedere che ogni famigliare, per accedere nelle singole case circondariali, debba dotarsi di dispositivi di protezione e profilassi per sé e per gli altri.
(4-04981)