ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04385

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 281 del 22/12/2019
Firmatari
Primo firmatario: DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 22/12/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 22/12/2019
Stato iter:
22/01/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/01/2021
MERLO RICARDO ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INT.)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/01/2021

CONCLUSO IL 22/01/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04385
presentato da
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea
testo di
Domenica 22 dicembre 2019, seduta n. 281

   DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   è attualmente in corso una vicenda giudiziaria che vede coinvolti due bambini italiani, attualmente in Danimarca al seguito della madre e del suo compagno. Il padre ha sporto regolare denuncia nei confronti della madre per sottrazione e trattenimento di minore all'estero ai sensi dell'articolo 574-bis del codice penale, in quanto i bambini sono stati portati in Danimarca e iscritti all'Aire il 27 agosto 2018 pur essendo gli stessi privi di qualsiasi documento valido per l'espatrio;

   contro l'iscrizione all'Aire il padre ha manifestato espresso dissenso all'Ambasciata d'Italia in Danimarca, diffidando il Cancelliere a non procedere con l'iscrizione all'Aire. Contro tale iscrizione è tuttora pendente un procedimento penale presso la Procura del tribunale di Roma;

   l'interrogante è venuto a conoscenza del fatto che, il 6 novembre 2019, il capo della cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia a Copenaghen, Stefano Salmaso, ha richiesto al padre dei due bambini di fornire il proprio assenso al rilascio del passaporto dei figli minori entro un termine perentorio di 7 giorni. Qualora l'assenso non fosse pervenuto, il capo della cancelleria ha preannunciato una procedura che prevede l'emissione di un decreto, firmato dal Console nella sua funzione di giudice tutelare, nel quale si stabilisce il rilascio dei passaporti validi per l'espatrio;

   rammentato che la funzione del giudice tutelare è «tutelare» la parte più debole, in questo caso i bambini oggetto di contenzioso tra i genitori, appare all'interrogante decisamente sproporzionata a favore di una delle due parti la decisione di concedere il passaporto valido per l'espatrio in barba al principio della bigenitorialità;

   il principio della bigenitorialità, che prevede anche la tutela del genitore più debole, chiede il mantenimento di significativi rapporti con entrambi i genitori, obiettivo che il padre ha cercato di perseguire con il dissenso manifesto alla concessione di un documento valido per l'espatrio, in quanto avente il ragionevole dubbio che la madre possa trasferirsi in un Paese con cui l'Italia non ha siglato un trattato di estradizione e, pertanto, sfuggire alla giustizia italiana –:

   se sia corretta la procedura indicata dal capo della cancelleria Stefano Salmaso, in relazione all'esercizio dei poteri del console in funzione di giudice tutelare;

   se il Governo intenda assumere con estrema urgenza le iniziative di competenza, ove ne sussistano i presupposti, anche tramite un'apposita circolare, per evitare, nelle more di un procedimento giudiziario, la concessione di documenti validi per l'espatrio o l'iscrizione all'Aire di bambini potenzialmente vittime di sottrazione e trattenimento di minore all'estero.
(4-04385)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 22 gennaio 2021
nell'allegato B della seduta n. 455
4-04385
presentata da
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea

  Risposta. — La vicenda evocata riguarda due minori cittadini italiani, nati in Italia dall'unione di fatto dei genitori, anch'essi-italiani. Dopo aver trascorso un periodo in Danimarca al seguito della madre, titolare di una borsa di studio, l'intero nucleo familiare ha fatto ritorno in Italia nel giugno del 2018. Temendo che i figli potessero essere trasferiti all'estero contro la sua volontà, il padre ha diffidato la compagna dal lasciare il nostro Paese con i bambini e si è attivato per ottenere nei loro confronti un divieto di espatrio. Nonostante ciò, ad agosto 2018 la madre è riuscita a ricondurli a Copenaghen.
  Il procedimento giudiziario promosso in Danimarca dal padre, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, si è concluso il 15 marzo 2019 con il diniego al rimpatrio. La presenza dei minori nel Paese è stata ritenuta legittima in considerazione del periodo già trascorso in Danimarca, a seguito di trasferimento concordato dai genitori.
  Una sentenza di secondo grado della Corte d'appello della Danimarca orientale del 31 luglio 2019, definitiva nell'ordinamento danese, ha riconfermato la decisione di primo grado del Tribunale di Copenaghen, secondo la quale i genitori hanno deciso congiuntamente di risiedere in Danimarca. Per questo motivo «i minori non risultano essere trattenuti o sottratti illegalmente e perciò non è possibile accogliere la richiesta [del padre] di restituzione dei minori in Italia».
  L'iscrizione Aire dei minori è avvenuta nel pieno rispetto della normativa vigente, così come confermato dalla prefettura di Roma-Ufficio territoriale del Governo, che ha respinto il ricorso gerarchico avanzato dal padre avverso l'iscrizione anagrafica dei minori nell'Aire del comune di Roma.
  Per quanto concerne la procedura adottata dalla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia a Copenaghen in applicazione della normativa vigente, in particolare della legge 21 novembre 1967, n. 1185 «Norme sui passaporti» (articoli 1, 3, 8 e 12), del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 «Ordinamento e funzioni degli uffici consolari» (articoli 33 e 34) e della circolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 1 del 21 gennaio 2016, «Disposizioni su passaporti ed
emergency travel document», si rappresenta quanto segue.
  In data 14 ottobre 2019 la madre ha presentato alla cancelleria consolare richiesta di emissione dei passaporti per i figli minori. In presenza di figli minori, l'articolo 3, lettera
a), della legge sui passaporti n. 1185 del 1967 richiede l'assenso di entrambi i genitori. In mancanza del prescritto assenso dell'altro genitore, è l'ufficio consolare competente, opportunamente adito in qualità di giudice tutelare (ex articoli 33 e 34 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71) a doversi pronunciare in merito alla concessione della relativa autorizzazione al rilascio del passaporto/carta di identità valida per l'espatrio.
  Il capo della cancelleria consolare ha quindi formulato, in data 6 novembre 2019, richiesta al padre di assenso all'emissione dei passaporti dei minori, attenendosi alla procedura prevista dalle disposizioni sopra citate. Nella comunicazione è stata correttamente menzionata la possibilità per il rispondente di motivare per iscritto un eventuale rifiuto, ciò che è effettivamente avvenuto, con la risposta negativa del padre pervenuta il 12 novembre 2019.
  Preso atto di tale dissenso, il capo della cancelleria consolare, adito in qualità di giudice tutelare, ha esperito un'accurata e documentata indagine tesa ad individuare la decisione più adeguata a tutelare il supremo interesse dei minori in questione, da valutare anche sulla base delle decisioni prese dalle competenti autorità giudiziarie e amministrative. Il capo della cancelleria consolare, tenendo conto delle ragioni di dissenso esposte dal padre, non ha autorizzato il rilascio dei passaporti dei minori alla richiedente. Prima di esprimersi sulla richiesta, il capo della cancelleria consolare, con l'autonomia di giudizio che la legge gli attribuisce nella valutazione di tali fattispecie, nel rispetto delle normative vigenti e applicando la diligenza del buon padre di famiglia, ritiene doveroso, considerando il vigente regime di affido condiviso dei minori, attendere la decisione del tribunale ordinario di Roma, pure adito dal padre che ha presentato denuncia per sottrazione di minori.
  In base all'istruttoria già svolta e alle informazioni acquisite, inclusa la sentenza definitiva delle competenti autorità giudiziarie danesi, il capo della cancelleria consolare ritiene che non sussista, attualmente, il paventato rischio di un possibile tentativo della madre di sfuggire alla giustizia italiana. Egli ha però tenuto nella dovuta considerazione anche la volontà del padre che, nella sua lettera di diniego alla concessione del passaporto, aveva invece espresso il proprio consenso al rilascio di carte d'identità valide per l'espatrio in favore dei due minori. Alla luce di ciò, e avendo la madre successivamente modificato in tal senso la propria iniziale richiesta alla cancelleria consolare, sono pertanto state rilasciate le carte d'identità valide per l'espatrio per i minori E.B. in data 23 dicembre 2019 e A.B. in data 7 febbraio 2020. I documenti permetteranno loro di incontrare il padre e i propri familiari in territorio italiano.
  Sulla base di quanto sopra esposto, la procedura seguita dagli uffici consolari di Copenaghen, rappresentati dal capo della cancelleria consolare Stefano Salmaso, appare del tutto corretta e si inserisce nel pieno rispetto delle normative vigenti, del principio della bigenitorialità e, in particolare, della tutela del superiore interesse dei minori.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Ricardo Antonio Merlo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

passaporto

tutela

corso d'acqua