Primo firmatario: Gruppo: MISTO Data firma: 12/10/1994
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario
Gruppo
Data firma
MISTO
10/12/1994
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Stato iter:
13/03/1995
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO
28/02/1995
MINISTRO - (MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE)
Fasi iter:
PRESENTATO IL 12/10/1994
RISPOSTA DEL GOVERNO IL 28/02/1995
ITER CONCLUSO IL 13/03/1995
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso: che praticamente da sempre è in uso in agricoltura, in particolare per la raccolta della frutta, la scala portatile in legno ad un solo montante; che in seguito ad una vecchia normativa tale strumento di lavoro è vietato in base alla disposizione secondo cui una scala a pioli deve avere due montanti; che in seguito ad incidenti sul lavoro avvenuti usando detta scala, la stessa è stata sequestrata ed il datore di lavoro si è trovato scoperto da qualsiasi assicurazione proprio perché mancante l'omologazione ufficiale; che dal punto di vista tecnico, la sicurezza della scala ad un solo montante è almeno uguale a quella della scala a due montanti, conseguentemente la probabilità di incidenti è altrettanto uguale; che il tipo di attività, come la raccolta della frutta necessita di questo specifico tipo di scala proprio per agevolare i movimenti del raccoglitore e diminuire i rischi che possono derivare da intralci di un secondo montante sia per l'ingombro che per il peso di uno strumento che si deve poter spostare agevolmente in spazi particolari, data la vicinanza tra gli alberi e i rami degli stessi; che in riferimento a quanto sopra esistono le relative perizie stese a cura dell'Associazione coltivatori di Bolzano in cooperazione con l'autorità della regione Sud-Tirolo e con la Confederazione di Roma, per avviare la procedura di riconoscimento di rispondenza ai requisiti di sicurezza della scala ad un solo montante; che è stato predisposto un decreto per l'omologazione della scala ad un montante quale legale strumento di lavoro -: se il Ministro non intenda finalmente, considerato quanto sopra, procedere affinché al più presto possa realizzarsi l'omologazione della scala ad un solo montante quale strumento di lavoro legalmente riconosciuto. (4-04141)
In relazione all'interrogazione presentata dalla S.V. onorevole, si fa presente che è stato elaborato uno schema di decreto che equipara l'efficacia della scala portatile in legno ad un montante a quella a due montanti prevista dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 547/55. Si precisa, inoltre, che si è in attesa del parere del Consiglio di Stato su tale provvedimento. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.