ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03819

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 237 del 11/10/2019
Firmatari
Primo firmatario: ALEMANNO MARIA SOAVE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/10/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 11/10/2019
Stato iter:
22/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/12/2019
PATUANELLI STEFANO MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/12/2019

CONCLUSO IL 22/12/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03819
presentato da
ALEMANNO Maria Soave
testo di
Venerdì 11 ottobre 2019, seduta n. 237

   ALEMANNO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   con provvedimento del 30 marzo 2018, decretava lo scioglimento d'autorità della Edilcoop Salentina, con sede legale in Lecce, via Cesare Battisti 70, per gravi irregolarità riscontrate a seguito delle risultanze emerse dall'ispezione straordinaria effettuata dagli ispettori del Ministero dello sviluppo economico;

   gli ispettori avevano riscontrato che la cooperativa non persegue lo scopo sociale e mutualistico, avendo integrato il proprio oggetto sociale originario di cooperativa edilizia senza scopo di lucro con lo svolgimento di attività commerciali e di intermediazione immobiliare;

   la cooperativa, infatti, aveva allargato il suo raggio di attività alla compravendita di impianti fotovoltaici, percependo contributi in conto esercizio e, successivamente, aveva provveduto alla costruzione e alla gestione in proprio di un impianto fotovoltaico a Martano (Lecce), vendendo l'energia elettrica prodotta a terzi distributori;

   trattasi dunque secondo l'interrogante una cooperativa cosiddetta «spuria», situazione insanabile a prescindere da calcoli di prevalenza o meno dell'assetto mutualistico. Con la modifica statutaria, di fatto l'Edilcoop Salentina non è più una cooperativa edilizia;

   la cooperativa ha impugnato il provvedimento del Ministero dello sviluppo economico davanti al Tar di Lecce con ricorso n. 389/2018;

   il Tar di Lecce ha accolto l'istanza di sospensiva in sede cautelare con ordinanza n. 233/18 e successivamente ha accolto il ricorso della cooperativa con la sentenza n. 1365/2019, con condanna delle amministrazioni resistenti e dei soci-interventori alle spese di lite quantificate in euro 5.000 e in solido al pagamento del compenso del consulente tecnico d'ufficio, quantificate in euro 7.686,35, sentenza definita «storica» dall'avvocato della cooperativa con la motivazione che «scopo di lucro e mutualità» possono coesistere;

   ciò, ad avviso dell'interrogante, è in contrasto con tutto l'ordinamento vigente in materia di cooperative edilizie –:

   se il Ministro interrogato intenda fornire informazioni rispetto alle iniziative che si intendono intraprendere in relazione alle cooperative edilizie;

   se con riferimento alla sentenza del Tar che ha annullato il decreto di scioglimento del Ministero, si intenda procedere all'impugnazione davanti al Consiglio di Stato.
(4-03819)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Domenica 22 dicembre 2019
nell'allegato B della seduta n. 281
4-03819
presentata da
ALEMANNO Maria Soave

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sentita la direzione generale competente, si rappresenta quanto segue.
  L'interrogante fa riferimento alla vicenda della Edilcoop Salentina Soc. Coop. a.r.l., società cooperativa edilizia per azioni, con sede legale in Lecce.
  Come correttamente ricorda l'interrogante, la società cooperativa è stata raggiunta da un provvedimento di scioglimento d'autorità ai sensi dell'articolo 2545 septiesdecies del codice civile, adottato in data 30 marzo 2018 dalla competente direzione generale del Ministero dello sviluppo economico.
  Il provvedimento di scioglimento della Edilcoop Salentina è stato adottato dal Ministero dello sviluppo economico sulla base delle risultanze di una ispezione straordinaria, dalla quale sono emerse gravi irregolarità, sia sotto il profilo mutualistico perseguito dalla cooperativa, sia sotto il profilo gestionale, affidato all'organo amministrativo dell'ente.
  Lo scioglimento è stato decretato al termine di un procedimento istruttorio avviato in contraddittorio con la società cooperativa, la quale ha presentato controdeduzioni che non sono state ritenute soddisfacenti, né atte ad inibire lo scioglimento.
  La cooperativa ha poi impugnato il provvedimento del Ministero dello sviluppo economico davanti al TAR Puglia, sezione di Lecce, il quale ha accolto l'impugnazione con decisione nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 (presidente Antonio Pasca), sentenza della sezione prima di Lecce n. 1365/2019, pubblicata il 29 luglio 2019.
  Al riguardo, si rappresenta che il Ministero dello sviluppo economico ha provveduto ad investire l'avvocatura generale dello Stato della richiesta di patrocinio, fornendo tutti gli opportuni elementi istruttori per la proposizione dell'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato.
  Quanto alla richiesta di informazioni formulata dall'interrogante sulle iniziative che si intendono intraprendere in relazione alle cooperative edilizie, si rappresenta quanto segue.
  In ottemperanza a quanto disposto con decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, recante norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, le cooperative edilizie non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che la esercita mediante revisioni cooperative ordinarie ed ispezioni straordinarie disciplinate dallo stesso decreto legislativo.
  Le revisioni cooperative nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza sono effettuate dalle associazioni stesse, a mezzo di revisori da esse incaricati, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del citato decreto legislativo n. 220 del 2002.
  La revisione del Ministero dello sviluppo economico ha, di norma, cadenza biennale. Sono tuttavia assoggettate a revisione annuale le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti all'albo nazionale, come previsto agli articoli 13 e 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 recante «Nuove norme in materia di società cooperative».
  Per quello che attiene alle ispezioni straordinarie, in ottemperanza al Titolo III del citato decreto legislativo n. 220 del 2002, il Ministero dello sviluppo economico dispone specifici programmi, che comprendono: accertamenti a campione, accertamenti sollecitati da esposti di soci o altri soggetti interessati, accertamenti determinati sulla base delle risultanze di apposita istruttoria d'ufficio avviata a seguito di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni. Le esigenze di aggiornamento emergono infatti ogni criticità che possano far presumere che si tratti di enti cooperativi cosiddetti «spuri».
  Nell'anno corrente è stata avviata una campagna straordinaria nei confronti di gruppi di cooperative edilizie che presentano le seguenti potenziali criticità:

   presenza dei medesimi amministratori in più enti cooperativi aventi la finalità di fornire alloggi ai soci;

   mancata instaurazione dello scambio mutualistico in capo ai medesimi amministratori;

   eterodirezione e quindi assenza di autonomia organizzativa per le cooperative aderenti a consorzi, le quali, a queste condizioni, sono di fatto accomunabili ad imprese immobiliari e di costruzione. In molti casi, le cooperative che rientrano in questa fattispecie fanno capo ad amministratori non interessati all'acquisizione dell'alloggio.

  Parte delle citate attività ispettive straordinarie si sono concluse con provvedimento di scioglimento per assenza della natura mutualistica propria degli enti cooperativi. Alcune ispezioni sono tuttora in corso di svolgimento.
  Inoltre, si rappresenta che, presso la competente direzione generale del Ministero dello sviluppo economico, è operante il «Comitato per l'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi», di cui all'articolo 13 della citata legge n. 59 del 1992.
  Infine, si rappresenta che il Ministero dello sviluppo economico ha avviato un proficuo dialogo con le associazioni di categoria che mira ad individuare soluzioni, anche normative, condivise, al fine di contrastare la falsa cooperazione e promuovere lo sviluppo delle cooperative su tutto il territorio nazionale.
  

Il Ministro dello sviluppo economico: Stefano Patuanelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cooperativa