Primo firmatario: Gruppo: PARTITO SOCIALISTA ITALIANO Data firma: 20/07/1992
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Stato iter:
18/01/1993
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO
31/12/1992
MINISTRO - (MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA)
Fasi iter:
PRESENTATO IL 20/07/1992
RISPOSTA DEL GOVERNO IL 31/12/1992
ITER CONCLUSO IL 18/01/1993
Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che: la confusa impostazione del passaggio dalle vecchie alle nuove figure universitarie tracciata dalla legge n. 28 del 1980 attuata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e ancor più la sanatoria uscita dalla sua concreta applicazione ha immediatamente prodotto una vertenzialità diffusa; la ragione di tali ricorsi è da ricercare anche nel fatto che al ricercatore non si attribuì uno stato giuridico definito e che il professore associato risultò essere un compromesso tra opposte visioni della docenza e che negli anni successivi si ebbe una estensione dei giudizi idoneativi a figure non comprese nell'elenco originario; fin dall'inizio riusciva difficile comprendere le ragioni che inducevano a privilegiare, per esempio, la figura del tecnico laureato rispetto a docenti in formazione come contrattisti ed assegnisti e che su tali basi sono stati accolti numerosi ricorsi e si sono avute ben tre sentenze della Corte costituzionale: nel 1986 (medici interni con compiti assistenziali); nel 1989 (contrattisti clinici); nel 1990 (assistenti volontari e contrattisti non clinici); la Corte costituzionale ha riconosciuto ai contrattisti clinici il diritto ad essere ammessi ai giudizi di idoneità a professore associato mentre ha negato lo stesso diritto (1990) ai contrattisti delle altre Facoltà, così di fatto determinando una disparità di trattamento ingiustificata e contraria al principio di eguaglianza; un'ulteriore ed irragionevole sperequazione deriva dal fatto che solo ai ricorrenti è stato consentito accedere ai giudizi idoneativi mentre per gli altri contrattisti, che pur ricoprendo le stesse funzioni non avevano proposto il ricorso, conformandosi alle disposizioni di legge in vigore, il contenzioso prosegue tuttora creando ulteriori complicazioni nel quadro normativo -: se non ritenga di dover porre allo studio con tempestività un provvedimento per la soluzione della confusa vertenza in modo da assicurare l'ordinato svolgimento della vita universitaria rimuovendo condizioni di discriminazione e di incertezza giuridica. (4-03568)
I competenti uffici di questo ministero si sono attenuti a quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 9 aprile 1986 in merito all'ammissibilità degli aiuti e degli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie in possesso di particolari requisiti e dalla sentenza n. 397 del 5-13 luglio 1989 in merito alla ammissibilità dei titolari di contratti presso le facoltà di medicina e chirurgia parimenti in possesso di determinati requisiti. Ciò premesso, si ritiene opportuno far rilevare che la pubblica amministrazione non può che operare nei limiti del giudicato rimanendo, pertanto, demandata ad altra sede - sia giurisdizionale che legislativa - la soluzione di situazioni diverse da quelle contemplate dalle sentenze - cui questo ministero è chiamato a dare esecuzione. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Fontana.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
DOCENTI UNIVERSITARI, INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA LEGGE, PERSONALE DELL' UNIVERSITA', RICORSI AMMINISTRATIVI, SANATORIE, TECNICI LAUREATI