ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03568

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 11
Seduta di annuncio: 26 del 20/07/1992
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Data firma: 20/07/1992


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Stato iter:
18/01/1993
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 31/12/1992
MINISTRO - (MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA)
Fasi iter:

PRESENTATO IL 20/07/1992

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 31/12/1992

ITER CONCLUSO IL 18/01/1993

Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. - Per sapere - premesso che:
la confusa impostazione del passaggio dalle vecchie alle
nuove figure universitarie tracciata dalla legge n. 28 del 1980
attuata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del
1980 e ancor più la sanatoria uscita dalla sua concreta
applicazione ha immediatamente prodotto una vertenzialità
diffusa;
la ragione di tali ricorsi è da ricercare anche nel fatto
che al ricercatore non si attribuì uno stato giuridico definito e
che il professore associato risultò essere un compromesso tra
opposte visioni della docenza e che negli anni successivi si ebbe
una estensione dei giudizi idoneativi a figure non comprese
nell'elenco originario;
fin dall'inizio riusciva difficile comprendere le ragioni
che inducevano a privilegiare, per esempio, la figura del tecnico
laureato rispetto a docenti in formazione come contrattisti ed
assegnisti e che su tali basi sono stati accolti numerosi ricorsi
e si sono avute ben tre sentenze della Corte costituzionale: nel
1986 (medici interni con compiti assistenziali); nel 1989
(contrattisti clinici); nel 1990 (assistenti volontari e
contrattisti non clinici);
la Corte costituzionale ha riconosciuto ai contrattisti
clinici il diritto ad essere ammessi ai giudizi di idoneità a
professore associato mentre ha negato lo stesso diritto (1990) ai
contrattisti delle altre Facoltà, così di fatto determinando una
disparità di trattamento ingiustificata e contraria al principio
di eguaglianza;
un'ulteriore ed irragionevole sperequazione deriva dal
fatto che solo ai ricorrenti è stato consentito accedere ai
giudizi idoneativi mentre per gli altri contrattisti, che pur
ricoprendo le stesse funzioni non avevano proposto il ricorso,
conformandosi alle disposizioni di legge in vigore, il
contenzioso prosegue tuttora creando ulteriori complicazioni nel
quadro normativo -:
se non ritenga di dover porre allo studio con tempestività
un provvedimento per la soluzione della confusa vertenza in modo
da assicurare l'ordinato svolgimento della vita universitaria
rimuovendo condizioni di discriminazione e di incertezza
giuridica.
(4-03568)
I competenti uffici di questo ministero si sono attenuti a
quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 89
del 9 aprile 1986 in merito all'ammissibilità degli aiuti e degli
assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie in
possesso di particolari requisiti e dalla sentenza n. 397 del
5-13 luglio 1989 in merito alla ammissibilità dei titolari di
contratti presso le facoltà di medicina e chirurgia parimenti in
possesso di determinati requisiti.
Ciò premesso, si ritiene opportuno far rilevare che la
pubblica amministrazione non può che operare nei limiti del
giudicato rimanendo, pertanto, demandata ad altra sede - sia
giurisdizionale che legislativa - la soluzione di situazioni
diverse da quelle contemplate dalle sentenze - cui questo
ministero è chiamato a dare esecuzione.
Il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica: Fontana.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
DOCENTI UNIVERSITARI, INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA LEGGE, PERSONALE DELL' UNIVERSITA', RICORSI AMMINISTRATIVI, SANATORIE, TECNICI LAUREATI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

DPR 1980 0382, L 1980 0028