Primo firmatario: Gruppo: LEGA NORD Data firma: 22/09/1994
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DELLA SANITA'
Stato iter:
12/12/1994
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO
26/11/1994
MINISTRO - (MINISTERO DELLA SANITA')
Fasi iter:
PRESENTATO IL 22/09/1994
RISPOSTA DEL GOVERNO IL 26/11/1994
ITER CONCLUSO IL 12/12/1994
Al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che: in relazione alla vendita di farmaci e il relazione al prontuario attualmente vigente, per quale motivo farmaci con eguale principio attivo, uguale dosaggio in alcuni casi siano vendibili senza ricetta medica e invece per altri vi sia tale obbligo (a mero titolo esemplificativo Nitosil Sciroppo/Seki Sciroppo); quale sia il motivo in forza del quale ai malati cronici non sia sufficiente l'indicazione sul libretto sanitario del medico curante dei medicinali presi abitualmente, onde evitare loro di rimanere sprovvisti in mancanza di ricetta medica; se esistono allo studio iniziative legislative in tal senso. (4-03527)
Sui problemi posti con l'atto parlamentare summenzionato si precisa quanto segue. In merito al primo quesito - relativo alla diversità di trattamento, ai fini dell'obbligo di prescrizione medica, di farmaci accomunati da uno stesso principio attivo - va chiarito che è tuttora in corso una revisione dei prodotti da ritenere soggetti a tale obbligo ai sensi dell'articolo 4 - comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 (attuazione della direttiva CEE 92/26 sulla classificazione nella fornitura di medicinali per uso umano). La possibilità dell'eliminazione di detto obbligo, tuttavia, viene esaminata di volta in volta dalla "Commissione unica del farmaco" CUF su espressa istanza delle Case produttrici interessate. Ciò comporta che, almeno in questa fase, la conseguente decisione della CUF è riferibile al solo prodotto di volta in volta esaminato e non è suscettibile di estensione a tutti gli altri che contengano lo stesso principio attivo. Riguardo, poi, all'auspicata soluzione dello stesso problema nel caso dei farmaci abitualmente assunti dai malati "cronici", può assicurarsi che con il decreto-legge su "Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità", più volte reiterato, da ultimo come decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603 (Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1994, n. 254), il Governo, e per esso questo Ministero, ha inteso apportare, non a caso, due opportuni "correttivi", fra gli altri, alle specifiche prescrizioni del già citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539. Infatti, il relativo articolo 4 ha sostituito, modificandolo, il comma 3 dell'articolo 4 di detto decreto, con l'attribuzione, ora, di più ampi poteri prescrittori in deroga al medico curante. Lo stesso articolo 4 del decreto-legge n. 603 del 1994, inoltre, ha operato la sostituzione dell'originario comma 4 dell'articolo 4 di detto decreto legislativo n. 539 del 1992, prevedendo in particolare che non si applichi la sanzione ivi prevista a carico del farmacista inadempiente rispetto all'obbligo di esigere la presentazione della ricetta medica, nell'ipotesi in cui il farmaco irregolarmente venduto sia stato dispensato in casi di necessità, di urgenza e di impossibilità di reperire un medico, sempreché la ricetta medica venga presentata entro 48 ore. Il Ministro della sanità: Costa.