ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03527

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 12
Seduta di annuncio: 58 del 22/09/1994
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: LEGA NORD
Data firma: 22/09/1994


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SANITA'
Stato iter:
12/12/1994
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/11/1994
MINISTRO - (MINISTERO DELLA SANITA')
Fasi iter:

PRESENTATO IL 22/09/1994

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 26/11/1994

ITER CONCLUSO IL 12/12/1994

Al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:
in relazione alla vendita di farmaci e il relazione al
prontuario attualmente vigente, per quale motivo farmaci con
eguale principio attivo, uguale dosaggio in alcuni casi siano
vendibili senza ricetta medica e invece per altri vi sia tale
obbligo (a mero titolo esemplificativo Nitosil Sciroppo/Seki
Sciroppo);
quale sia il motivo in forza del quale ai malati cronici
non sia sufficiente l'indicazione sul libretto sanitario del
medico curante dei medicinali presi abitualmente, onde evitare
loro di rimanere sprovvisti in mancanza di ricetta medica;
se esistono allo studio iniziative legislative in tal
senso.
(4-03527)
Sui problemi posti con l'atto parlamentare summenzionato si
precisa quanto segue.
In merito al primo quesito - relativo alla diversità di
trattamento, ai fini dell'obbligo di prescrizione medica, di
farmaci accomunati da uno stesso principio attivo - va chiarito
che è tuttora in corso una revisione dei prodotti da ritenere
soggetti a tale obbligo ai sensi dell'articolo 4 - comma 1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 (attuazione della
direttiva CEE 92/26 sulla classificazione nella fornitura di
medicinali per uso umano).
La possibilità dell'eliminazione di detto obbligo, tuttavia,
viene esaminata di volta in volta dalla "Commissione unica del
farmaco" CUF su espressa istanza delle Case produttrici
interessate. Ciò comporta che, almeno in questa fase, la
conseguente decisione della CUF è riferibile al solo prodotto di
volta in volta esaminato e non è suscettibile di estensione a
tutti gli altri che contengano lo stesso principio attivo.
Riguardo, poi, all'auspicata soluzione dello stesso problema
nel caso dei farmaci abitualmente assunti dai malati "cronici",
può assicurarsi che con il decreto-legge su "Disposizioni urgenti
in materia di assistenza farmaceutica e di sanità", più volte
reiterato, da ultimo come decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603
(Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1994, n. 254), il Governo, e per
esso questo Ministero, ha inteso apportare, non a caso, due
opportuni "correttivi", fra gli altri, alle specifiche
prescrizioni del già citato decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 539.
Infatti, il relativo articolo 4 ha sostituito, modificandolo,
il comma 3 dell'articolo 4 di detto decreto, con l'attribuzione,
ora, di più ampi poteri prescrittori in deroga al medico curante.
Lo stesso articolo 4 del decreto-legge n. 603 del 1994,
inoltre, ha operato la sostituzione dell'originario comma 4
dell'articolo 4 di detto decreto legislativo n. 539 del 1992,
prevedendo in particolare che non si applichi la sanzione ivi
prevista a carico del farmacista inadempiente rispetto
all'obbligo di esigere la presentazione della ricetta medica,
nell'ipotesi in cui il farmaco irregolarmente venduto sia stato
dispensato in casi di necessità, di urgenza e di impossibilità di
reperire un medico, sempreché la ricetta medica venga presentata
entro 48 ore.
Il Ministro della sanità: Costa.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
MEDICINALI, PRESCRIZIONI MEDICHE, PRONTUARIO TERAPEUTICO
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO: