ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03441

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 166 del 04/02/2014
Firmatari
Primo firmatario: TERZONI PATRIZIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/02/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 04/02/2014
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/02/2014
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 04/02/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 04/02/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 04/09/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03441
presentato da
TERZONI Patrizia
testo di
Martedì 4 febbraio 2014, seduta n. 166

   TERZONI, DE ROSA, MANNINO e PARENTELA. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   con l'articolo 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, legge finanziaria 2010, sono stati ridotti i componenti dei consigli comunali, andando a modificare quanto indicato dall'articolo 37 del decreto-legge 18 agosto 2000 n. 267;
   al comma 10 dell'articolo 73 del suddetto decreto-legge è indicato che «Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8;
   quanto riportato in questo comma unito alla riduzione del numero dei consiglieri ha portato a interpretazioni non omogenee sul numero di consiglieri spettanti ai due schieramenti e ha provocato numerosi ricorsi al TAR per stabilire la corretta composizione e divisione dei seggi tra maggioranza e minoranza;
   ricorsi sono stati presentati da tanti primi consiglieri non eletti in tutta Italia, appartenenti a tutte le forze politiche. Purtroppo, i diversi tribunali amministrativi regionali, e lo stesso Consiglio di Stato, istanza superiore della giustizia amministrativa, hanno preso decisioni non omogenee. Il TAR della Toscana ha adottato una linea interpretativa favorevole alle maggioranze, in nome del cosiddetto principio di governabilità; i TAR dell'Abruzzo, sede di Pescara, della Lombardia, e delle Marche si sono espressi a favore dell'arrotondamento all'unità più vicina, in nome di un principio di logicità;
   non poche sono le implicazioni collegate all'interpretazione della norma. Infatti, nel caso in cui il TAR si è espresso in favore delle maggioranze il potere delle opposizioni è stato fortemente limitato. Questo, ad esempio, nella possibilità di presentare atti di sfiducia al sindaco che, sempre secondo il decreto-legge 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 52, prevede che tale documento debba essere sottoscritto da almeno 2/5 dei consiglieri calcolati escludendo il sindaco;
   questo comporta, per fare un esempio, che nei consigli comunali composti da 24 consiglieri (città con popolazione tra 30 mila e 100 mila abitanti), in caso di interpretazione della norma a favore delle maggioranza, questa ha diritto a 15 consiglieri (sindaco escluso) e la minoranza a 9, mentre i 2/5 per la mozione di sfiducia risultano essere pari a 10 consiglieri –:
   se il Ministro sia conoscenza di quanto riportato in premessa;
   se non ritenga opportuno intraprendere tutte le iniziative di competenza necessarie a eliminare lo stato di ambiguità nell'interpretazione della norma consentendo alle opposizioni che siedono nei consigli comunali di poter adempiere in pieno al loro mandato. (4-03441)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2009 0191

EUROVOC :

opposizione politica

amministrazione locale