ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02638

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 12
Seduta di annuncio: 45 del 01/08/1994
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: MISTO
Data firma: 01/08/1994
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MISTO 08/01/1994


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Stato iter:
05/12/1994
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/11/1994
MINISTRO - (MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE)
Fasi iter:

PRESENTATO IL 01/08/1994

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 18/11/1994

ITER CONCLUSO IL 05/12/1994

Al Ministro dei trasporti e della
navigazione. - Per sapere - premesso:
che in ordine all'applicazione dell'articolo 61, lettera C
del nuovo codice della strada sono emersi notevoli problemi sulle
strade, in particolare nelle zone dove si svolgono gli sport
invernali;
che detto articolo dispone una lunghezza massima di 12
metri per i veicoli isolati a due o più assi;
che fanno parte della categoria di cui sopra gli autobus
che muniti di cofani o di cesti portasci eccedono nella lunghezza
prevista;
che secondo l'articolo 1, comma 6, dello stesso codice sono
gli enti proprietari autoconcessionari a rilasciare specifiche
autorizzazioni ai veicoli eccezionali, quali risultano gli
autobus;
che tale situazione tradotta nella realtà quotidiana
significa che può circolare solo chi è in possesso di tale
autorizzazione, la quale però dev'essere richiesta presso almeno
quattro enti proprietari;
che le conseguenze di detta normativa sul turismo invernale
sono certo sfavorevoli. Infatti soprattutto chi viene dall'estero
si trova da una parte di fronte alle difficoltà burocratiche di
procurarsi detto permesso di circolazione, oppure si trova a
dover pagare considerevoli multe (sembra da uno a due milioni di
lire), anche quando la documentazione di viaggio è valida per
tutti i Paesi europei tranne che per l'Italia;
che il trasporto di persone in autocorriere con cesti
portasci è essenziale durante la stagione sciistica nell'area
alpina e che l'attività dei singoli operatori merita di essere
promossa e non ostacolata come attualmente accade -:
se dunque data la situazione attuale poco chiara e le forti
proteste da parte del settore turistico nonché il comportamento
delle autorità non sempre coerente, il Ministro non ritenga sulla
base dei fatti sopra esposti che la normativa che disciplina
questa materia debba essere cambiata in modo da poter garantire
agli organizzatori di gite e viaggi di svolgere le loro attività
senza incorrere nella difficoltà di obblighi ai quali si può
ottemperare solo affrontando lunghe e fastidiose complicazioni.
(4-02638)
In ordine alle argomentazioni evidenziate dagli Onorevoli
interroganti, si precisa anzitutto che gli autobus muniti di
portasci non presentano le caratteristiche costruttive e
funzionali definite dall'articolo 9 del Regolamento d'esecuzione
del codice della strada, ai sensi dell'articolo 10, comma 16,
dello stesso codice.
Essi pertanto non possono essere definiti veicoli eccezionali
e quindi non possono ottenere l'autorizzazione prevista dallo
stesso articolo 10, comma 6.
Ne consegue che gli stessi possono circolare solo entro i
vigenti limiti legali di pesi e dimensioni: per i primi
l'articolo 61 del citato codice, in ottemperanza a quanto
prescritto dalla Direttiva 85/3/CEE che fissa le masse e le
dimensioni dei veicoli in circolazione internazionale, stabilisce
in 12,00 m la lunghezza massima, compreso il carico.
Si fa infine presente che, non appena possibile, la questione
concernente i problemi esposti sarà oggetto di esame da parte del
comitato preposto alla revisione del codice medesimo.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Fiori.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
AUTOBUS, AUTORIZZAZIONI, DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO, SPORT ALPINI E INVERNALI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

DL 1992 0285, CODICE DELLA STRADA