Legislatura: 18Seduta di annuncio: 154 del 02/04/2019
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 02/04/2019
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 02/04/2019
RITIRATO IL 04/06/2019
CONCLUSO IL 04/06/2019
CENTEMERO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
sono trascorsi quasi due anni dall'emanazione del decreto-legge n. 59 del 2016 convertito il successivo 30 giugno con legge n. 119, il quale ha introdotto una nuova garanzia reale mobiliare di natura non possessoria nell'ambito di «Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti», denominato «pegno mobiliare non possessorio»;
con il pegno mobiliare non possessorio, due parti stipulano un accordo mediante il quale la parte debitrice costituisce un pegno su un proprio bene mobile, a garanzia di un credito concesso dalla parte creditrice direttamente al debitore o ad un terzo, senza che intervenga lo spossessamento del bene in favore del creditore, ossia senza la consegna del bene da parte del debitore, il quale rimane nella disponibilità dello stesso;
la ratio di questo modello di garanzia patrimoniale risulta essere quella di implementare gli strumenti di tutela delle ragioni creditorie, nell'ottica di favorire la circolazione della ricchezza e la sicurezza dei traffici economici. Si garantisce, dunque, la cosiddetta «custodia reale» del bene, al fine di evitarne, ad esempio, la distruzione o il deprezzamento;
è opinione comune che i principali limiti del modello tradizionale di pegno sono rappresentati dal necessario spossessamento del debitore e dal principio di specialità, il quale esige la specifica individuazione del bene soggetto a garanzia reale;
tuttavia, la mancanza di spossessamento della nuova figura di pegno pone rilevanti problemi in punto di pubblicità del vincolo. L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 59 del 2016 dispone infatti che «il pegno non possessorio si costituisce esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato» tenuto dall'Agenzia delle entrate;
ciò nonostante la nuova garanzia mobiliare non possessoria è rimasta lettera morta, perché la mancata adozione del registro informatico, necessario per assicurarne l'opponibilità, ne ha impedito fino ad oggi l'utilizzo –:
se il Governo non ritenga opportuno fornire delucidazioni in merito a quanto esposto in premessa e se intenda adottare iniziative per costituire il cosiddetto registro informatizzato al fine di garantire il funzionamento del modello di garanzia patrimoniale.
(4-02630)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):aiuto alle imprese
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