ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02456

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 257 del 06/03/2024
Firmatari
Primo firmatario: BRUZZONE FRANCESCO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 06/03/2024


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE delegato in data 06/03/2024
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02456
presentato da
BRUZZONE Francesco
testo di
Mercoledì 6 marzo 2024, seduta n. 257

   BRUZZONE. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   il decreto ministeriale 30 gennaio 2024 contenente «Misure tecniche per la pesca sportiva e ricreativa con il palangaro», pubblicato sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in data 29 febbraio 2024, contiene misure drastiche di riduzione del numero di ami consentiti per la pesca ricreativa effettuata con il palangaro (o palamito), da 200 a 50 ami per imbarcazione, e il divieto di utilizzo del verricello elettrico per questo attrezzo;

   il palangaro è uno strumento di antichissima tradizione, utilizzato da sempre nella pesca ricreativa, diffusissimo sulle coste italiane, altamente selettivo e che consente un prelievo di risorsa ittica del tutto sostenibile;

   a parere degli interroganti, il decreto è stato adottato senza che sussista alcun fondamento scientifico legato all'impatto che l'attrezzo in oggetto, nel numero di ami consentito dalla legislazione italiana, ha sulla risorsa ittica;

   la drastica riduzione al numero di ami imposta con il decreto, per imbarcazione e indipendentemente dal numero delle persone a bordo, impedisce di fatto l'esercizio della pesca ricreativa con lo strumento del palangaro anche nella sua componente sociale;

   la pesca con il palangaro è un sistema di pesca ricreativa ammesso dalla legislazione italiana e non ha nulla a che vedere con il fenomeno della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

   il corretto uso del palangaro non ha nulla a che vedere con i legittimi interessi della pesca professionale ma va ricondotto all'effettivo impatto sulla risorsa ittica;

   il suddetto decreto ministeriale, a parere degli interroganti, penalizza i pescatori ricreativi rispettosi delle regole che vengono, senza motivazione, impediti nell'esercizio della propria attività;

   inoltre, il decreto non ha efficacia sul contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, fenomeno trasversale a tutte le categorie di pescatori, che va combattuta con i controlli e non con la penalizzazione di chi già rispetta le regole –:

   se non ravvisi la necessità di revocare un provvedimento che risulta discrezionale, illogico e contraddittorio nella motivazione, per consentire la pesca ricreativa con il palangaro nei limiti già esistenti per questo tipo di attività non professionale.
(4-02456)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risorse alieutiche

pesca d'altura

pesca marittima