Primo firmatario: Gruppo: ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO Data firma: 14/07/1994
Destinatari
Ministero destinatario:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE delegato in data 10/08/1994
Stato iter:
28/11/1994
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO
05/11/1994
MINISTRO - (MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE)
Fasi iter:
PRESENTATO IL 14/07/1994
INTERLOCUTORIO IL 10/08/1994
RISPOSTA DEL GOVERNO IL 05/11/1994
ITER CONCLUSO IL 28/11/1994
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: risulta all'interrogante che l'INPS starebbe preparando un elenco di immobili da alienare (secondo la legge finanziaria), con una cernita che colpirebbe l'inquilinato composto da lavoratori e pensionati con basso reddito e prospettando anche una valutazione di costo superiore a quello dell'accatastamento per ottenere maggiore introito, in palese conflitto con le norme delle leggi n. 537 e n. 560 del 1993 sull'alienazione degli immobili pubblici le quali assicurano le garanzie per una vendita agevolata per tale inquilinato e la garanzia di assoluto divieto di alienazione per anziani ed andicappati e per inquilini con limiti di reddito; la frase "ovvero di analoga unità messa a disposizione dello stesso Istituto". In tal modo si evita di operare una vera e propria deportazione, forzata, degli anziani dai propri quartieri, e quindi dal loro ambiente, relazioni umane, abitudini permettendo, altresì arbitrii, sopraffazioni ed inevitabili ed equivoche assegnazioni a terzi delle abitazioni degli anziani; se sia opportuno, prima di presentare al Parlamento il decreto per l'alienazione, consultare la Corte costituzionale onde verificare la costituzionalità stessa del provvedimento, tenuto conto che trattasi di una proprietà esclusiva dei lavoratori e dei pensionati, acquisita senza alcun contributo dello Stato; e la legalità di depauperare il fondo di riserva tecnica che, come per tutti gli altri Istituti privati e pubblici di previdenza ed assicurazione, è tenuto per legge a rimanere intatto anche per l'INPS, specialmente per l'INPS. (4-02256)
La questione sollevata nel documento parlamentare ed inerente la tutela dei conduttori delle unità immobiliari ad uso abitativo dell'INPS, INAIL ed INPDAP, da dismettere ai sensi dell'articolo 9, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è seguita con attenzione da questo Ministero. In proposito il decreto interministeriale del 30 giugno 1994, emanato in attuazione del comma 12 dell'articolo 9 della legge n. 537/93, oltre a definire le procedure per la valutazione dei beni immobili, ha determinato particolari disposizioni nei confronti degli affittuari che siano titolari di un reddito inferiore a certi limiti, ovvero ultrasessantenni o portatori di handicap. Sul tema si sono avuti presso il Ministero vari incontri con le associazioni interessate, da ultimo l'11 ottobre u.s. In quella occasione sono stati trattati con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini SUNIA, SICET e UNIAT, i problemi sorti in fase di applicazione delle disposizioni riguardanti le dismissioni degli immobili degli enti previdenziali. Nel corso dell'incontro è emersa la disponibilità dell'amministrazione, fermo restando la struttura del provvedimento già emanato, a valutare le proposte ed i suggerimenti formulati. E' stata, altresì, fatta riserva di sottoporre la questione anche all'attenzione del Ministero del Tesoro, per i profili di rispettiva competenza. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Mastella.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ALIENAZIONE DI BENI, IMMOBILI PER ABITAZIONE, INQUILINI, LAVORATORI DIPENDENTI, PENSIONATI
SIGLA O DENOMINAZIONE:
GEO-POLITICO:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ), L 1993 0537, L 1993 0560