ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02256

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 12
Seduta di annuncio: 34 del 14/07/1994
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
Data firma: 14/07/1994


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
  • MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE delegato in data 10/08/1994
Stato iter:
28/11/1994
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/11/1994
MINISTRO - (MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE)
Fasi iter:

PRESENTATO IL 14/07/1994

INTERLOCUTORIO IL 10/08/1994

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 05/11/1994

ITER CONCLUSO IL 28/11/1994

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di
grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale. - Per
sapere - premesso che:
risulta all'interrogante che l'INPS starebbe preparando un
elenco di immobili da alienare (secondo la legge finanziaria),
con una cernita che colpirebbe l'inquilinato composto da
lavoratori e pensionati con basso reddito e prospettando anche
una valutazione di costo superiore a quello dell'accatastamento
per ottenere maggiore introito, in palese conflitto con le norme
delle leggi n. 537 e n. 560 del 1993 sull'alienazione degli
immobili pubblici le quali assicurano le garanzie per una vendita
agevolata per tale inquilinato e la garanzia di assoluto divieto
di alienazione per anziani ed andicappati e per inquilini con
limiti di reddito;
la frase "ovvero di analoga unità messa a disposizione
dello stesso Istituto". In tal modo si evita di operare una vera
e propria deportazione, forzata, degli anziani dai propri
quartieri, e quindi dal loro ambiente, relazioni umane, abitudini
permettendo, altresì arbitrii, sopraffazioni ed inevitabili ed
equivoche assegnazioni a terzi delle abitazioni degli anziani;
se sia opportuno, prima di presentare al Parlamento il
decreto per l'alienazione, consultare la Corte costituzionale
onde verificare la costituzionalità stessa del provvedimento,
tenuto conto che trattasi di una proprietà esclusiva dei
lavoratori e dei pensionati, acquisita senza alcun contributo
dello Stato; e la legalità di depauperare il fondo di riserva
tecnica che, come per tutti gli altri Istituti privati e pubblici
di previdenza ed assicurazione, è tenuto per legge a rimanere
intatto anche per l'INPS, specialmente per l'INPS.
(4-02256)
La questione sollevata nel documento parlamentare ed inerente
la tutela dei conduttori delle unità immobiliari ad uso abitativo
dell'INPS, INAIL ed INPDAP, da dismettere ai sensi dell'articolo
9, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è seguita con
attenzione da questo Ministero.
In proposito il decreto interministeriale del 30 giugno 1994,
emanato in attuazione del comma 12 dell'articolo 9 della legge n.
537/93, oltre a definire le procedure per la valutazione dei beni
immobili, ha determinato particolari disposizioni nei confronti
degli affittuari che siano titolari di un reddito inferiore a
certi limiti, ovvero ultrasessantenni o portatori di handicap.
Sul tema si sono avuti presso il Ministero vari incontri con
le associazioni interessate, da ultimo l'11 ottobre u.s.
In quella occasione sono stati trattati con i rappresentanti
delle organizzazioni sindacali degli inquilini SUNIA, SICET e
UNIAT, i problemi sorti in fase di applicazione delle
disposizioni riguardanti le dismissioni degli immobili degli enti
previdenziali.
Nel corso dell'incontro è emersa la disponibilità
dell'amministrazione, fermo restando la struttura del
provvedimento già emanato, a valutare le proposte ed i
suggerimenti formulati.
E' stata, altresì, fatta riserva di sottoporre la questione
anche all'attenzione del Ministero del Tesoro, per i profili di
rispettiva competenza.
Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale: Mastella.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ALIENAZIONE DI BENI, IMMOBILI PER ABITAZIONE, INQUILINI, LAVORATORI DIPENDENTI, PENSIONATI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ), L 1993 0537, L 1993 0560