ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02249

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 127 del 05/02/2009
Firmatari
Primo firmatario: BELCASTRO ELIO VITTORIO
Gruppo: MISTO-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA
Data firma: 05/02/2009


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 05/02/2009
Stato iter:
04/02/2010
Fasi iter:

RITIRATO IL 04/02/2010

CONCLUSO IL 04/02/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02249
presentata da
ELIO VITTORIO BELCASTRO
giovedì 5 febbraio 2009, seduta n.127

BELCASTRO. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

il professor Intilisano Carmelo, di Messina, fece istanza all'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina (ex CSA), per partecipare alla graduatoria per il conferimento di incarico di presidenza, settore formativo di 1° grado, per l'anno scolastico 2005/2006;

in particolare tre insegnanti si classificarono all'8°, 15° e 19°posto, riportando rispettivamente punti 226, 209 e 191;

da una comparazione con la medesima graduatoria dell'anno scolastico precedente (2004/2005), si evidenziava che i tre docenti da ultimo citati, nella graduatoria 2005/2006 beneficiavano di vistosi incrementi di punteggio, tali da consentire:

a) al primo, da punti 121,60 a 226,00 (cioè oltre 105 punti in più in un solo anno), collocandolo dal 64° all'8° posto della graduatoria;

b) al secondo, da punti 151,00 a 209,00 (cioè 58 punti in più), collocandolo dal 49° al 15° posto della graduatoria;

c) al terzo, da punti 157,00 a 191,00 (cioè 31 punti in più), collocandolo dal 48° al 19° posto della graduatoria;

il professor Intilisano, poco convinto dell'attribuzione dei punteggi, in data 8 agosto 2005, cioè alcuni giorni dopo che erano state effettuale le nomine secondo la graduatoria di che trattasi, inoltrava istanza formale al dirigente pro tempore dell'ex CSA di Messina, per avere tutti gli atti che erano serviti a formare il punteggio dei predetti tre docenti;

in data 17 agosto 2005, l'ex CSA di Messina rilasciava al professor Intilisano, in maniera incompleta, gli atti richiesti. In particolar modo non veniva rilasciata la tabella di attribuzione dei punteggi e, dalla documentazione comunque inviata dal CSA, per il primo docente citato, emergeva che, ad eccezione di un certificato di laurea e di un certificato di servizio, aveva prodotto solo e soltanto autocertificazioni. Comparando il punteggio attribuito alle autocertificazioni, inoltre, si rendevano evidenti contraddizioni con la graduatoria dell'anno precedente, facendo insorgere dubbi nel professor Intilisano;

il predetto professor Intilisano, attraverso apposite istanze inoltrate, ai sensi della legge n. 241 del 1990, il 26 agosto 2005 (prot. 4273 e 4272) all'istituto comprensivo n. 8 di Messina, procedeva così ad una verifica relativa alle autocertificazioni del docente classificatosi all'8° della graduatoria, il quale, particolare non del tutto insignificante, in quel periodo era vicario proprio del dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo n. 8 di Messina;

non a caso, quindi, proprio nel medesimo giorno (26 agosto 2005) in cui l'Intilisano esercitava il diritto d'accesso agli atti, con nota prot. 4279, quindi successiva alle istanze dell'Intilisano medesimo, inviata al dirigente del CSA di Messina, il predetto docente classificatosi all'8° posto, al fine di evitare proprie responsabilità, comunicava di avere erroneamente dichiarato, a suo dire in buona fede, di non essere stato designato, con regolare atto formale, collaboratore vicario nell'anno scolastico 1997/1998, aggiungendo che l'autocertificazione non andava tenuta in considerazione ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio;

a seguito della comunicazione di rettifica del predetto docente, tuttavia, il Dirigente del CSA di Messina non provvedeva a verificare tutti gli atti e le certificazioni di quanto dichiarato in autocertificazione e, cosa ancor più grave, non provvedeva a segnalare i fatti alla competente autorità giudiziaria, cosicché potesse accertarsi se si era in presenza di dichiarazioni mendaci o no, inoltre il dirigente pro tempore del CSA di Messina, adito dall'Intilisano per riformulare la graduatoria, previa verifica degli atti, confermava «inequivocabilmente» (così testualmente nella risposta fornita al ricorrente) il punteggio e il posto in graduatoria precedentemente attribuiti al docente classificatosi all'8° posto;

a questo punto il professor Intilisano, in copia conforme, acquisiva i documenti per i quali il CSA di Messina aveva attribuito quei punteggi. Dall'analisi di essi, scaturivano altri macroscopici errori;

pertanto il professor Intilisano, il 14 ottobre 2005, inviava un esposto al Direttore pro tempore dell'Ufficio scolastico regionale della Sicilia (USR), sovraordinato gerarchicamente al dirigente del CSA, contestando i fatti e censurando l'applicazione dell'apposito decreto in cui venivano fissati i criteri previsti dall'ordinanza ministeriale n. 40 del 2005;

constatato che i dirigenti pro tempore dell'ex CSA di Messina e dell'USR, sebbene fosse trascorso un lasso di tempo più che ragionevole (4 mesi) non rispondevano, il professor Intilisano, attraverso il suo legale, notificava, a distanza di poco tempo, atto extragiudiziale al dirigente dell'USR Sicilia e al dirigente dell'ex CSA, affinché, in autotutela, annullassero la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi di presidenza per l'anno scolastico 2005/2006 e procedessero all'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinanza ministeriale n. 40, in materia di dichiarazioni mendaci;

nulla verificandosi, il professor Intilisano, sporgeva presso la Procura di Messina una regolare denuncia e a distanza di poco tempo inviava una nuova nota diffida al Dirigente dell'USR, il quale provvedeva a diffidare il Dirigente del CSA;

ad oggi il silenzio totale, ad eccezione del fatto che i tre docenti di cui s'è detto, sono diventati dirigenti scolastici, prendendo parte a concorsi riservati che avevano proprio nell'incarico di presidenza il requisito essenziale di partecipazione. Al contrario, proprio perché non incaricato, il professor Intilisano non ha avuto tale possibilità: al danno si è aggiunta la beffa -:

se il Governo non intenda fare luce su un caso che mette insieme complicità, illegalità e reticenze;

se il Ministro della pubblica istruzione, nel caso i fatti fossero veri, non intenda procedere disciplinarmente nei confronti dell'insegnante che ha prodotto le predette dichiarazioni, nei confronti dei Dirigenti pro tempore del CSA di Messina e dell'USR della Sicilia, quest'ultimo almeno negligente - ad avviso dell'interrogante - nel non avere attivato le dovute procedure di controllo, atteso che nella qualità di responsabile dell'USR è il soggetto conferente l'incarico di dirigente dei CSA;

se il Ministro della pubblica istruzione, nel caso i fatti fossero veri, non ritenga di dover revocare l'incarico di dirigente scolastico a quei soggetti che l'hanno ottenuto dopo aver partecipato ad un concorso per il quale non avrebbero avuto i requisiti formali per prendervi parte (anzianità come dirigenti incaricati);

se il Ministro della pubblica istruzione, proprio per dare un segnale al mondo scolastico in termini di legalità, sia intenzionato a trovare un modo per ristorare il diritto negato del professor Intilisano, il quale, non essendosi utilmente collocato nella graduatoria per il conferimento di incarico di dirigente a causa delle predette irregolarità, non ha potuto partecipare al concorso riservato per dirigenti scolastici. (4-02249)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

anzianita'

censura

concorso amministrativo

documentazione

insegnante

isola

legalita'

potere giudiziario