ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02219

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 12
Seduta di annuncio: 34 del 14/07/1994
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: PROG.FEDER.
Data firma: 14/07/1994
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PROG.FEDER. 07/14/1994
PROG.FEDER. 07/14/1994
PROG.FEDER. 07/14/1994
PROG.FEDER. 07/14/1994
PROG.FEDER. 07/14/1994
PROG.FEDER. 07/14/1994
PROG.FEDER. 07/14/1994
PROG.FEDER. 07/14/1994
PROG.FEDER. 07/14/1994
PROG.FEDER. 07/14/1994
PROG.FEDER. 07/14/1994


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

PRESENTATO IL 14/07/1994

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per
sapere - premesso che:
la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e la legge n. 423 del
27 ottobre 1993, interpretativa della prima, hanno stabilito il
riconoscimento di tre giorni di permesso mensile retribuito per i
lavoratori dipendenti che assistono familiari handicappati gravi;
con la legge n. 423 del 1993, al comma 3-ter dell'articolo
2, si è stabilito che le parole "diritto a tre giorni di permesso
mensile" devono interpretarsi nel senso che "il permesso mensile
deve essere comunque retribuito";
questa disposizione non è bastata a chiarire
l'interpretazione, il Ministero del lavoro ha pertanto
interpellato il Consiglio di Stato che ha chiarito che nel caso
di specie si prospetta una questione di perequazione di una
prestazione assistenziale che sostituisce la prestazione
lavorativa da compensare con una "indennità" di pari importo
della retribuzione;
l'onere finanziario di questo intervento, secondo le
disposizioni del Ministero del lavoro, ricade sull'Ente
assicuratore, ovvero sull'INPS e non sui datori di lavoro;
il Ministero del Tesoro, trascorsi oltre sette mesi
dall'entrata in vigore della legge, non ha ancora dato il parere
di sua competenza a causa della difficoltà di reperire la somma
necessaria alla copertura finanziaria;
per quanto sopra specificato allo stato l'INPS non ha
ancora impartito le necessarie disposizioni dell'applicazione
della legge, che viene pertanto disattesa, in particolare alcune
aziende (per esempio la Standa) non pagano tali giorni di
permesso, considerandoli come "assenza non retribuita" -:
se non intenda quantificare con precisione gli oneri
derivanti dall'applicazione della legge n. 423 del 1993, comma
3-ter, articolo 2 relativa ai permessi retribuiti per i genitori
che assistono figli handicappati;
in che modo intenda attivarsi per provvedere al rispetto
della legislazione vigente e per ripristinare un diritto
garantito ai lavoratori.
(4-02219)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
GENITORI, HANDICAPPATI, PERMESSI RETRIBUITI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

L 1992 0104, L 1993 0423