ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02153

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 96 del 14/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: LAFFRANCO PIETRO
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 14/10/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 14/10/2013
Stato iter:
04/02/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/02/2014
GIOVANNINI ENRICO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 04/02/2014

CONCLUSO IL 04/02/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02153
presentato da
LAFFRANCO Pietro
testo di
Lunedì 14 ottobre 2013, seduta n. 96

   LAFFRANCO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l'allarme sulle penalizzazioni che la riforma Fornero in materia pensionistica riserva ai lavoratori che hanno fruito di permessi mensili ex legge n. 104 del 1992 sta creando notevole preoccupazione per le famiglie in cui vi sono persone disabili;
   le penalizzazioni interessano coloro che hanno chiesto la pensione anticipata (i cosiddetti «lavoratori precoci»), concessa al di là dell'età anagrafica, che abbiano i requisiti previsti dalla normativa;
   nello specifico, in base all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, se il pensionamento anticipato avviene prima del compimento dei 62 anni di età è applicata, sulla quota di trattamento di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011, una riduzione dell'1 per cento per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni di età ed elevata al 2 per cento per gli ulteriori anni mancanti alla suddetta età, a partire dalla data del pensionamento;
   la situazione è stata resa ancora più difficoltosa con l'introduzione di una deroga alla penalità per chi raggiunge i requisiti entro il 2017 senza avere i 62 anni di età;
   infatti l'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (cosiddetto «decreto mille proroghe») ha disposto che la suddetta riduzione non trova applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la contribuzione ivi prevista derivi esclusivamente da «prestazione effettiva di lavoro», escludendo in tal modo: l'astensione facoltativa per maternità, i periodi di mobilità, di cassa integrazione straordinaria o in deroga, di disoccupazione; i permessi ex legge n. 104; l'astensione dal lavoro per donazione di sangue e di emocomponenti; le giornate di sciopero; le aspettative senza assegni a qualsiasi titolo;
   dunque, nel caso specifico di coloro che usufruiscono di permessi ex legge n. 104 del 1992, le nuove regole hanno previsto che, se non vogliono subire una penalizzazione, devono allungare l'attività lavorativa del corrispondente periodo «perduto»;
   la legge 5 febbraio 1992, n. 104, è stata istituita per assicurare e garantire una adeguata tutela ai cittadini disabili, prevedendo alcuni permessi lavorativi, definiti nelle modalità e nei tempi, per il disabile stesso o per il familiare che garantisce assistenza e sostegno;
   la situazione venutasi a creare con la normativa attuale succitata crea una grave discriminazione per coloro che assistono familiari disabili e che quindi svolgono un ruolo di importante valore sociale, già gravati da situazioni personali difficili e comunque per tutte le famiglie in cui vive una persona disabile –:
   se il Ministro interrogato, alla luce di quanto descritto in premessa, non ritenga opportuno adottare iniziative, anche di tipo normativo, finalizzate a superare le sostanziali discriminazioni nei confronti di coloro che usufruiscono dei permessi lavorativi ex legge n. 104 del 1992;
   se non ritenga opportuno assimilare alla «prestazione affettiva di lavoro» anche l'astensione dal lavoro riguardante i permessi ex legge n. 104 del 1992.
(4-02153)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 4 febbraio 2014
nell'allegato B della seduta n. 166
4-02153
presentata da
LAFFRANCO Pietro

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame si chiede di conoscere il parere del Governo sulla opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte ad includere tra le «prestazioni effettive di lavoro» previste dal comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 anche i permessi per l'assistenza ad un parente disabile, previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  La questione segnalata si sta con ogni probabilità avviando verso la soluzione normativa auspicata dall'interrogante.
  Ed infatti, nel corso dell’iter di approvazione del disegno di legge di stabilità per il 2014 al Senato (AS 1120) è stato approvato un emendamento del seguente tenore: «All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”».
  Ciò significa, appunto, che laddove l'emendamento in questione fosse trasfuso nel testo finale della legge, la lamentata situazione di svantaggio per i lavoratori che assistono persone con disabilità troverebbe una soluzione del tutto positiva.
Il Ministro del lavoro e delle politiche socialiEnrico Giovannini.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1992 0104

EUROVOC :

permesso di lavoro

diritto del lavoro

pensionato

disabile

pensionamento anticipato

ferie non retribuite

cassa integrazione

trasfusione di sangue