ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01954

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 12
Seduta di annuncio: 28 del 06/07/1994
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: PROG.FEDER.
Data firma: 06/07/1994
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI 07/06/1994
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI 07/06/1994
PROG.FEDER. 07/06/1994
PROG.FEDER. 07/06/1994
PART.POP.ITAL. 07/06/1994
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI 07/06/1994
PROG.FEDER. 07/06/1994


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Stato iter:
11/09/1995
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 31/07/1995
MINISTRO - (MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE)
Fasi iter:

PRESENTATO IL 06/07/1994

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 31/07/1995

ITER CONCLUSO IL 11/09/1995

Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. - Per sapere -
premesso che:
nel 1980 il signor Mario Iammarrone, operaio di anni 38, è
stato assunto dal Mangimificio Molisano spa con sede in
Ripalimosani;
nel 1988 l'INAIL ha riconosciuto al signor Iammarrone una
invalidità del 21 per cento per "asma bronchiale allergica con
compromissione respiratoria" contratta in luogo di lavoro;
il lavoratore parzialmente invalido è stato destinato dal
1991 a compiti di manutenzione che limitavano la sua presenza
negli ambienti destinati alla produzione del mangime;
nel gennaio 1994 il signor Iammarrone è stato ricoverato
nel reparto rianimazione dell'ospedale Cardarelli di Campobasso
per essere entrato in contatto con le polveri organiche presenti
nel mangimificio;
su richiesta dell'azienda, il 5 maggio 1994, il lavoratore
è stato sottoposto a visita medica e l'unità sanitaria locale di
Campobasso ha certificato l'idoneità del signor Iammarrone a
svolgere le mansioni di operaio addetto alla manutenzione
"lontano dalle polveri organiche derivate dalle lavorazioni del
mangimificio";
dopo la visita medica, l'azienda ha licenziato in tronco il
lavoratore che avrebbe potuto e dovuto lavorare nell'officina
meccanica ed elettrica dislocata in ambienti distinti e separati
dallo stabilimento in cui avviene l'effettiva produzione dei
mangimi -:
se sia accettabile il licenziamento di un operaio, con
famiglia a carico, il quale ha il solo torto di aver lavorato in
una azienda che ha utilizzato sostanze nocive per la salute;
quali iniziative intenda adottare per tutelare il diritto
al lavoro del signor Iammarrone e quali provvedimenti intenda
assumere nei confronti del Mangimificio Molisano.
(4-01954)
In merito ai fatti segnalati dalla S.V. onorevole
l'Ispettorato del Lavoro di Campobasso ha ricostruito le
molteplici ed articolate fasi della vicenda contrattuale del
lavoratore citato nell'interrogazione parlamentare.
Le modalità del licenziamento intimato allo stesso hanno
formato oggetto, il 6 luglio 1994, di un incontro svoltosi presso
la sede dell'Associazione Industriali del Molise, cui hanno
partecipato i rappresentanti della Società e gli esponenti delle
Organizzazioni sindacali territoriali.
In quella sede la società ha aderito alla proposta sindacale
di ripristinare il rapporto di lavoro, utilizzando il periodo di
sospensione di 90 giorni previsto dall'articolo 20 del CCNL di
categoria per verificare la ricollocazione precisa del dipendente
in azienda, compatibilmente con il referto medico della unità
sanitaria locale.
La società ha, inoltre, manifestato il proposito di
effettuare ulteriori controlli sanitari, tramite le strutture
pubbliche a ciò preposte, per accertare l'incompatibilità dello
stato fisico dell'interessato con l'ambiente di lavoro del
mangimificio.
In caso di esito positivo di tali accertamenti le parti si
sono impegnate a ricercare ipotesi alternative.
In data 14 settembre 1994 la società ha notificato al
lavoratore la data in cui sarebbe stato effettuato il controllo
presso l'Istituto di Medicina del Lavoro.
Successivamente (28.09.94), essendo scaduto il periodo di
sospensione previsto dal Contratto Collettivo Nazionale (articolo
20 citato), il lavoratore è stato invitato a far conoscere le sue
"intenzioni circa il prosieguo del rapporto".
Il lavoratore, assistito dalle Organizzioni sindacali, ha
contestato la decisione aziendale richiamando l'impegno, assunto
al momento dalla sottoscrizione dell'intesa del 6 luglio 1994, ad
individuare una ricollocazione nella normale attività lavorativa.
La direzione aziendale, nel mese di novembre 1994, ha
ribadito l'intenzione di affrontare la questione non appena
acquisito il parere dall'istituto medico ed ha invitato il
lavoratore a non esperire, nel frattempo, azioni giudiziarie.
Poiché i tempi di espletamento degli accertamenti sanitari
hanno subìto un prolungamento, lo Iammarone, con ricorso
depositato il 23 dicembre 1994, ha chiesto il riconoscimento del
trattamento economico anche per il periodo posteriore alla
scadenza del termine posto dall'articolo 20 CCNL.
Nel mese di gennaio 1995 le parti hanno proceduto alla
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro attraverso una
proposta transattiva sottoscritta nel verbale di conciliazione
innanzi al Pretore di Campobasso, che prevede anche la
corresponsione del trattamento di fine rapporto.
Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale: Treu.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
INDUSTRIA ALIMENTARE, INDUSTRIA CHIMICA, LAVORATORI INVALIDI E VITTIME DEL LAVORO, LICENZIAMENTO
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

CAMPOBASSO (CAMPOBASSO+ MOLISE+)