ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01928

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 200 del 22/11/2023
Firmatari
Primo firmatario: RUBANO FRANCESCO MARIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Data firma: 22/11/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/11/2023
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01928
presentato da
RUBANO Francesco Maria
testo di
Mercoledì 22 novembre 2023, seduta n. 200

   RUBANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   per quanto riguarda i veicoli a deducibilità limitata, di cui all'articolo 164, comma 1, lettera d), del Tuir, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ossia quelli non esclusivamente strumentali nell'attività dell'impresa e non adibiti ad uso pubblico, esiste un doppio limite di deducibilità delle spese di acquisto: un limite di deducibilità percentuale (in generale 20 per cento) e un limite al valore fiscalmente riconosciuto;

   le spese di impiego degli autoveicoli (ad esempio carburante, assicurazione, bollo auto, parcheggio, pedaggi autostradali, lavaggio, cambio gomme, e altro) hanno la stessa percentuale di deducibilità del veicolo a cui si riferiscono e non sono soggette a limite di importo, fatta eccezione per le spese manutenzione (tagliando, cambio gomme, e altro) che, ai sensi dell'articolo 102, comma 6, del Tuir, sono soggetti all'ulteriore limite di deducibilità del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili;

   ai sensi del medesimo comma 1, lettera b), dell'articolo 164, nel caso di veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio la percentuale deducibile del costo di acquisto è elevata all'80 per cento e il limite di costo fiscalmente riconosciuto è pari a 25.822,84 euro, la cui eccedenza è indeducibile. Anche gli interessi passivi sostenuti per finanziamenti contratti relativamente all'acquisto dei veicoli, nonché le spese d'impiego sono deducibili nella misura dell'80 per cento;

   per quanto concerne il regime Iva relativo all'acquisto di autoveicoli e ai costi ad essi connessi (esempio carburanti, manutenzione, componenti e ricambi), ai sensi dell'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per gli agenti e i rappresentanti del commercio la detrazione è ammessa al 100 per cento;

   ritenendosi congrua la percentuale di deducibilità dell'80 per cento riservata alla categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, giustificata da un uso prevalentemente professionale, pur riconoscendo un uso promiscuo e residuale del medesimo autoveicolo, il tetto di spesa di acquisto di 25.822,84 euro fiscalmente riconosciuto risulta, ad oggi, come segnalato da tutte le associazioni di categoria, incongruo e disallineato rispetto agli attuali prezzi di mercato degli autoveicoli, soprattutto verso quelli di interesse per i soggetti in questione, consideratone l'uso professionale che, tra l'altro, comporta una più frequente sostituzione del veicolo, viste le percorrenze annuali attestantesi ben sopra la media nazionale;

   si tratta di un valore bloccato e non interessato da alcuna rivisitazione da oltre 20 anni, la cui incongruità, corrispondente a 50 milioni di lire, appare ancor più evidente anche con la semplice consultazione degli attuali listini di vendita di qualunque casa automobilistica;

   si ritiene invece congruo che il limite di costo fiscalmente deducibile per gli agenti e i rappresentanti di commercio possa essere attualizzato alla cifra di 50.000 euro e, pur ipotizzandosi al riguardo un maggiore onere a carico dello Stato, lo stesso sarebbe bilanciato da un contestuale incremento di vendite, realizzandosi nella fattispecie un concreto incentivo all'acquisto di veicoli per la categoria interessata con, a seguire, un fisiologico aumento sia delle imposte indirette che di quelle dirette corrisposte anche dalle case automobilistiche –:

   se il Governo non ritenga opportuno adottare iniziative di competenza ai fini di un aggiornamento delle norme fiscali sulla deducibilità del costo di acquisto degli autoveicoli per gli agenti e i rappresentanti di commercio, in particolare innalzando il limite massimo di spesa deducibile oggi in vigore.
(4-01928)