ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01791

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 97 del 03/12/2008
Firmatari
Primo firmatario: BRANDOLINI SANDRO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/12/2008


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/12/2008
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 29/04/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01791
presentata da
SANDRO BRANDOLINI
mercoledì 3 dicembre 2008, seduta n.097

BRANDOLINI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

i soggetti che a decorrere dal 2008 adottano il regime dei contribuenti minimi, l'articolo 1, comma 117 della legge n. 244 del 2007, con una disposizione di carattere transitorio applicabile per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione al regime dei minimi, prevede che: «ai fini del calcolo dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi da 96 a 116»;

di conseguenza i soggetti in esame sono tenuti a determinare l'acconto IRPEF 2008 senza considerare l'adesione al regime dei minimi;

non può, pertanto, essere «evitato» il pagamento dell'acconto IRPEF 2008 in considerazione del fatto che, applicando il regime dei minimi, il soggetto interessato dovrà versare, sul reddito 2008, l'imposta sostitutiva del 20 per cento;

l'Agenzia delle Entrate ha specificato, con la Circolare n. 13/E del 26 febbraio 2008, che l'unica modalità di determinazione dell'acconto dovuto per l'anno di accesso al regime è il metodo storico, con esclusione della possibilità di utilizzare il metodo previsionale;

si determina una situazione nella quale i contribuenti minimi pagheranno un acconto molto superiore all'imposta dovuta, in particolare i soggetti a ritenuta d'acconto del 20 per cento risulteranno a credito per l'intero importo dell'acconto versato senza possibilità di recuperare le maggiori somme pagate -:

quali provvedimenti intenda adottare al fine di assicurare un tempestivo rimborso delle maggiori somme versate;

per escludere l'applicazione di sanzioni qualora il mancato o inferiore versamento dell'acconto non determini il ricorso a conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi;

per evitare, dal prossimo anno, a coloro che passeranno al regime dei minimi di dover versare in acconto una imposta superiore al dovuto, tenuto conto, che si tratta di soggetti titolari di redditi anche molto bassi. (4-01791)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2007 0244

EUROVOC :

contribuente

fiscalita'

imposta

imposta sul reddito

pagamento anticipato

reddito basso

rimborso