ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01361

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 11
Seduta di annuncio: 5 del 25/05/1992
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: FEDERAZIONE DEI VERDI
Data firma: 25/05/1992
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FEDERAZIONE DEI VERDI 05/25/1992


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Stato iter:
02/11/1992
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/10/1992
MINISTRO - (MINISTERO DELLA DIFESA)
Fasi iter:

PRESENTATO IL 25/05/1992

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 24/10/1992

ITER CONCLUSO IL 02/11/1992

Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il distretto militare di Cuneo, con circolare del 21
febbraio 1992 (protocollo n. 01/1571), firmata dal colonnello
f.t. SG Luigi Ennio Chiavolini, ha affrontato in modo per lo meno
singolare il tema della gestione degli obiettori di coscienza in
servizio civile;
l'ufficiale firmatario fa infatti riferimento a documenti
della direzione generale della leva, esattamente il "prontuario
per la gestione degli obiettori di coscienza" del 1987, che sono
stati sostituiti nel lontano dicembre 1990 da altra
documentazione;
inoltre l'ufficiale comandante il distretto militare di
Cuneo rammenta agli enti convenzionati che "gli obiettori di
coscienza devono seguire oltre all'orario dell'ente anche
l'orario di servizio di caserma", chiedendo quindi agli enti
convenzionati di far permanere gli obiettori nei locali dell'ente
anche se l'ente è chiuso ed ovviamente senza far nulla;
non risulta agli interroganti che la direzione generale
della leva abbia mai affermato in alcuna circolare di
quest'obbligo degli obiettori di seguire oltre all'orario di
servizio anche quello "di caserma", né tale indicazione risulta
esistere in qualche legge dello Stato -:
se non ritenga urgente provvedere ad un aggiornamento del
personale del distretto militare di Cuneo per ciò che riguarda la
gestione del servizio civile;
quali provvedimenti intenda adottare per la revoca
immediata della circolare indicata in premessa nella parte che
afferma che gli obiettori di coscienza in servizio civile devono
sottostare sia all'orario di servizio civile che a quello "di
caserma".
(4-01361)
Ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 772 del 1972, gli
obiettori di coscienza sono tenuti allo stesso orario dei
militari di leva.
Pertanto, l'orario di servizio previsto è di 36 ore
settimanali articolate in sei giorni lavorativi.
Tuttavia, nel caso in cui ci siano esigenze che lo
richiedano, l'obiettore può essere impiegato per un tempo
superiore oppure, ultimato l'orario di servizio, rimanere a
disposizione per eventuali urgenti necessità.
Inoltre, gli obiettori, oltre ad assicurare la presenza
durante l'orario di servizio e di reperibilità, hanno l'obbligo
di alloggiare e consumare i pasti presso l'ente cui sono
impiegati.
La circolare del 21 febbraio 1992, del distretto militare di
Cuneo, cui fanno cenno gli interroganti, ha semplicemente lo
scopo di precisare l'obbligo della presenza degli obiettori
presso l'ente di assegnazione nelle ore di servizio e negli altri
casi su menzionati.
Tali disposizioni non precludono comunque agli obiettori la
possibilità di muoversi liberamente durante il tempo libero sia
nell'ambito del comune di servizio che nelle zone limitrofe.
Il Ministro della difesa: Andò.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
DISTRETTI MILITARI, OBIEZIONE DI COSCIENZA DEL MILITARE, ORARIO DI LAVORO, SERVIZIO CIVILE
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

CUNEO (CUNEO+ PIEMONTE+)