Primo firmatario: Gruppo: FEDERAZIONE DEI VERDI Data firma: 25/05/1992
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario
Gruppo
Data firma
FEDERAZIONE DEI VERDI
05/25/1992
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DELLA DIFESA
Stato iter:
02/11/1992
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO
24/10/1992
MINISTRO - (MINISTERO DELLA DIFESA)
Fasi iter:
PRESENTATO IL 25/05/1992
RISPOSTA DEL GOVERNO IL 24/10/1992
ITER CONCLUSO IL 02/11/1992
Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: il distretto militare di Cuneo, con circolare del 21 febbraio 1992 (protocollo n. 01/1571), firmata dal colonnello f.t. SG Luigi Ennio Chiavolini, ha affrontato in modo per lo meno singolare il tema della gestione degli obiettori di coscienza in servizio civile; l'ufficiale firmatario fa infatti riferimento a documenti della direzione generale della leva, esattamente il "prontuario per la gestione degli obiettori di coscienza" del 1987, che sono stati sostituiti nel lontano dicembre 1990 da altra documentazione; inoltre l'ufficiale comandante il distretto militare di Cuneo rammenta agli enti convenzionati che "gli obiettori di coscienza devono seguire oltre all'orario dell'ente anche l'orario di servizio di caserma", chiedendo quindi agli enti convenzionati di far permanere gli obiettori nei locali dell'ente anche se l'ente è chiuso ed ovviamente senza far nulla; non risulta agli interroganti che la direzione generale della leva abbia mai affermato in alcuna circolare di quest'obbligo degli obiettori di seguire oltre all'orario di servizio anche quello "di caserma", né tale indicazione risulta esistere in qualche legge dello Stato -: se non ritenga urgente provvedere ad un aggiornamento del personale del distretto militare di Cuneo per ciò che riguarda la gestione del servizio civile; quali provvedimenti intenda adottare per la revoca immediata della circolare indicata in premessa nella parte che afferma che gli obiettori di coscienza in servizio civile devono sottostare sia all'orario di servizio civile che a quello "di caserma". (4-01361)
Ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 772 del 1972, gli obiettori di coscienza sono tenuti allo stesso orario dei militari di leva. Pertanto, l'orario di servizio previsto è di 36 ore settimanali articolate in sei giorni lavorativi. Tuttavia, nel caso in cui ci siano esigenze che lo richiedano, l'obiettore può essere impiegato per un tempo superiore oppure, ultimato l'orario di servizio, rimanere a disposizione per eventuali urgenti necessità. Inoltre, gli obiettori, oltre ad assicurare la presenza durante l'orario di servizio e di reperibilità, hanno l'obbligo di alloggiare e consumare i pasti presso l'ente cui sono impiegati. La circolare del 21 febbraio 1992, del distretto militare di Cuneo, cui fanno cenno gli interroganti, ha semplicemente lo scopo di precisare l'obbligo della presenza degli obiettori presso l'ente di assegnazione nelle ore di servizio e negli altri casi su menzionati. Tali disposizioni non precludono comunque agli obiettori la possibilità di muoversi liberamente durante il tempo libero sia nell'ambito del comune di servizio che nelle zone limitrofe. Il Ministro della difesa: Andò.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
DISTRETTI MILITARI, OBIEZIONE DI COSCIENZA DEL MILITARE, ORARIO DI LAVORO, SERVIZIO CIVILE