Primo firmatario: Gruppo: PROG.FEDER. Data firma: 14/06/1994
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario
Gruppo
Data firma
PROG.FEDER.
06/14/1994
PROG.FEDER.
06/14/1994
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO SENZA PORTAFOGLIO (PER LA FUNZIONE PUBBLICA)
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:
PRESENTATO IL 14/06/1994
Ai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che: in data 3 giugno 1994, la giunta comunale di Mulazzo (Massa-Carrara), con atto n. 127 ha deliberato la sospensione cautelare, in base all'articolo 92 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'articolo 110 del vigente regolamento organico comunale, della dottoressa Guastalli Francesca, ufficiale di stato civile anagrafe ed elettorale, a tempo indeterminato con la motivazione che "da fonte certa" (come riportato in delibera) avrebbe appreso che la dipendente aveva diffuso notizie circa l'annullamento del "Bancarelvino", manifestazione del comune di Mulazzo, favorendo il suo trasferimento al comune di Aulla e arrecando perciò grave pregiudizio all'amministrazione comunale; la dipendente in questione è responsabile di un ufficio diverso da quello della cultura e solo per le proprie funzioni può essere ritenuta responsabile della segretezza di ufficio; la diffusione della notizia riservata non sussiste in quanto tale notizia era già apparsa precedentemente sul quotidiano "La Nazione" (cronaca di Lunigiana) in data 19 aprile 1994, mai sconfessata dall'amministrazione di Mulazzo; qualsiasi considerazione comunque relativa all'argomento ed eventuali contatti con gli enti organizzatori altri rispetto al comune riveste esclusivamente il carattere di commento dei fatti, attenendo quindi alla sfera privata della lavoratrice chiaramente garantita dai diritti costituzionali inerenti la libertà di espressione (articoli 13 e 15); non si ravvisa come il mantenimento della dipendente presso l'ufficio elettorale anagrafe e stato civile possa essere lesiva per l'amministrazione in quanto la notizia che avrebbe fornito, qualificata dal sindaco come non vera e considerata violazione d'ufficio, attiene ad altro servizio non essendoci quindi la possibilità che l'ente, mantenendola in servizio, possa subìre presunti ulteriori pregiudizi -: se tale provvedimento di sospensione cautelare indeterminata non risulti gravemente sproporzionato, oltre che non fondato, rispetto alle contestazioni rivolte alla dipendente e quindi non si configuri un abuso di potere non essendo ancorpiù l'atto stato deliberato dal consiglio comunale come di competenza, stante il dettato della legge n. 142 del 1990 ed il vigente statuto comunale; se sia legittima, considerati i dispositivi dell'articolo 92 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 110 del vigente regolamento organico dal personale del comune di Mulazzo, tale prassi che non ha visto né la convocazione della commissione di disciplina né la contestazione formale dei fatti addebitati alla dipendente e, conseguentemente, l'impossibilità da parte della stessa di fornire controdeduzioni; come intendano procedere per far sì che questo tipo di procedimento lesivo dei diritti costituzionali e dei diritti dei lavoratori, non diventi prassi amministrativa costante tanto nel comune di Mulazzo quanto negli altri comuni italiani creando un pericoloso precedente. (4-01240)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ABUSO DI POTERE, INFORMAZIONI E NOTIZIE RISERVATE, PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI, SOSPENSIONE CAUTELARE, TUTELA DEI LAVORATORI