ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01240

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 12
Seduta di annuncio: 12 del 14/06/1994
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: PROG.FEDER.
Data firma: 14/06/1994
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PROG.FEDER. 06/14/1994
PROG.FEDER. 06/14/1994


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO SENZA PORTAFOGLIO (PER LA FUNZIONE PUBBLICA)
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

PRESENTATO IL 14/06/1994

Ai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica e gli
affari regionali. - Per sapere - premesso che:
in data 3 giugno 1994, la giunta comunale di Mulazzo
(Massa-Carrara), con atto n. 127 ha deliberato la sospensione
cautelare, in base all'articolo 92 del testo unico 10 gennaio
1957, n. 3, ed all'articolo 110 del vigente regolamento organico
comunale, della dottoressa Guastalli Francesca, ufficiale di
stato civile anagrafe ed elettorale, a tempo indeterminato con la
motivazione che "da fonte certa" (come riportato in delibera)
avrebbe appreso che la dipendente aveva diffuso notizie circa
l'annullamento del "Bancarelvino", manifestazione del comune di
Mulazzo, favorendo il suo trasferimento al comune di Aulla e
arrecando perciò grave pregiudizio all'amministrazione comunale;
la dipendente in questione è responsabile di un ufficio
diverso da quello della cultura e solo per le proprie funzioni
può essere ritenuta responsabile della segretezza di ufficio;
la diffusione della notizia riservata non sussiste in
quanto tale notizia era già apparsa precedentemente sul
quotidiano "La Nazione" (cronaca di Lunigiana) in data 19 aprile
1994, mai sconfessata dall'amministrazione di Mulazzo; qualsiasi
considerazione comunque relativa all'argomento ed eventuali
contatti con gli enti organizzatori altri rispetto al comune
riveste esclusivamente il carattere di commento dei fatti,
attenendo quindi alla sfera privata della lavoratrice chiaramente
garantita dai diritti costituzionali inerenti la libertà di
espressione (articoli 13 e 15);
non si ravvisa come il mantenimento della dipendente presso
l'ufficio elettorale anagrafe e stato civile possa essere lesiva
per l'amministrazione in quanto la notizia che avrebbe fornito,
qualificata dal sindaco come non vera e considerata violazione
d'ufficio, attiene ad altro servizio non essendoci quindi la
possibilità che l'ente, mantenendola in servizio, possa subìre
presunti ulteriori pregiudizi -:
se tale provvedimento di sospensione cautelare
indeterminata non risulti gravemente sproporzionato, oltre che
non fondato, rispetto alle contestazioni rivolte alla dipendente
e quindi non si configuri un abuso di potere non essendo ancorpiù
l'atto stato deliberato dal consiglio comunale come di
competenza, stante il dettato della legge n. 142 del 1990 ed il
vigente statuto comunale;
se sia legittima, considerati i dispositivi dell'articolo
92 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 110 del
vigente regolamento organico dal personale del comune di Mulazzo,
tale prassi che non ha visto né la convocazione della commissione
di disciplina né la contestazione formale dei fatti addebitati
alla dipendente e, conseguentemente, l'impossibilità da parte
della stessa di fornire controdeduzioni;
come intendano procedere per far sì che questo tipo di
procedimento lesivo dei diritti costituzionali e dei diritti dei
lavoratori, non diventi prassi amministrativa costante tanto nel
comune di Mulazzo quanto negli altri comuni italiani creando un
pericoloso precedente.
(4-01240)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ABUSO DI POTERE, INFORMAZIONI E NOTIZIE RISERVATE, PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI, SOSPENSIONE CAUTELARE, TUTELA DEI LAVORATORI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

L 1990 0142, MULAZZO (MASSA-CARRARA+ TOSCANA+)