ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01143

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 46 del 04/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: CIRIELLI EDMONDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 04/07/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLA SALUTE 04/07/2013
MINISTERO DELLA SALUTE 04/07/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 02/08/2013
Stato iter:
12/05/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/05/2015
PINOTTI ROBERTA MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 14/11/2014

RISPOSTA PUBBLICATA IL 12/05/2015

CONCLUSO IL 12/05/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01143
presentato da
CIRIELLI Edmondo
testo di
Giovedì 4 luglio 2013, seduta n. 46

   CIRIELLI. — Al Ministro della salute, al Ministro della difesa . — Per sapere – premesso che:
   il calvario del maresciallo Marco Diana, ex granatiere di Sardegna, è iniziato nel 1998, anno in cui è stato dichiarato grande invalido militare;
   il 14 agosto 1998, infatti, gli fu diagnosticato il carcinoma endocrino di classe A e da quel giorno è iniziata la sua difficile battaglia, non solo umana per combattere la malattia, ma soprattutto giudiziaria per ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità per causa di servizio;
   solo dopo numerosi ricorsi gli venne finalmente riconosciuta, quale causa scatenante della grave patologia tumorale, l'esposizione a sostanze dannose per il corpo umano, come l'uranio impoverito, con cui il maresciallo Diana sarebbe venuto a contatto proprio durante le missioni di pace condotte all'estero e, conseguentemente, dichiarato «grande invalido militare»;
   a seguito del riconoscimento giudiziale del suo diritto, gli veniva altresì riconosciuto il diritto di ricevere, con costi a carico del servizio sanitario, la delicata terapia cui è, a tutt'oggi, sottoposto;
   dal mese di giugno 2012 la terapia prescritta, indispensabile per poter restare in vita, sarebbe stata inspiegabilmente interrotta e la ASL n. 7 di Carbonia-Iglesias, da cui è seguito in regime di assistenza domiciliare integrata, avrebbe smesso di fornire regolarmente e nel rispetto del piano terapeutico le medicine;
   tale mancanza sarebbe giustificata dalla sopravvenuta incapacità da parte di suddetta Asl di sostenere, o sarebbe più corretto dire anticipare, i costi delle cure mediche, che, in realtà, sono a totale carico dei Ministeri della salute e della difesa;
   a tutt'oggi, nonostante la vicenda rivesta carattere di urgenza la ASL n. 7 non avrebbe provveduto a consegnare i farmaci necessari, lasciando scoperto il paziente e costringendolo, addirittura, a mettere in vendita la propria abitazione al fine di fare fronte alle cure mediche, senza le quali non potrebbe vivere più di quindici giorni;
   tale inqualificabile comportamento della ASL n. 7 ha portato a un aggravamento delle condizioni fisiche e psicologiche del maresciallo Diana;
   inoltre, nonostante l'assicurazione da parte del Ministero della difesa della totale copertura finanziaria e assistenza vita natural durante, Marco Diana non sarebbe riuscito ancora ad ottenere il rimborso delle spese mediche da egli sostenute per le cure a cui si sottopone;
   come se ciò non bastasse, il maresciallo Diana avrebbe ricevuto due lettere, entrambe datate 5 giugno 2013, dal Ministero della difesa: una gli comunica che la direzione generale della previdenza militare (Previmil) avrebbe richiesto un parere tecnico-sanitario all'Ispettorato generale della sanità militare (Igesan) per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione al rimborso delle spese sanitarie; nella seconda si attesta di aver acquisito il suddetto parere tecnico-sanitario e si chiede al dipartimento militare di medicina legale di Cagliari di voler sottoporre il sottufficiale Marco Diana a visita specialistica al fine di poter aggiornare le condizioni di salute del predetto compilando «la relazione in cui si attesti la necessità delle prestazioni sanitarie richieste per la cura dell'infermità riconosciuta, che la stessa non possa essere effettuata in idonea struttura sanitaria militare, la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio e le terapie richieste, e infine la sussistenza della necessità di un assistenza continuativa, anche specialistica»;
   se la richiesta di nuovi accertamenti corrispondesse al vero, tale circostanza sarebbe oltremodo sorprendente e sicuramente contraddittoria, posto che fin dal 4 marzo del 2004 un provvedimento ministeriale ha riconosciuto il maresciallo Marco Diana «infermo per causa di servizio in modo definitivo a vita con possibilità solo di peggioramento»;
   il maresciallo Diana ha dedicato la sua vita alla difesa del Paese, proprio quel Paese che oggi, nel momento del bisogno, sembra voltargli le spalle per quelli che sembrerebbero essere secondo l'interrogante solo futili cavilli burocratici;
   i numerosi appelli e mobilitazioni pubbliche di quanti stanno tentando di sensibilizzare le istituzioni pubbliche sono caduti nel vuoto –:
   se i Ministri siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, ritenuta la gravità e urgenza degli stessi, quali provvedimenti intendano adottare per garantire nell'immediato al maresciallo Diana tutta l'assistenza e le cure di cui necessita fino alla conclusione della propria vita, nonché come intendano procedere affinché si indaghi sulle sostanze mutagene e cancerogene, a causa delle quali ogni giorno i nostri militari rischiano di ammalarsi. (4-01143)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 12 maggio 2015
nell'allegato B della seduta n. 425
4-01143
presentata da
CIRIELLI Edmondo

  Risposta. — Il Sottufficiale cui si riferisce l'interrogazione in esame, è stato collocato in congedo assoluto per riforma dal 14 novembre 2000, in quanto riscontrato affetto da una patologia tumorale, per la quale ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
  Tale infermità è stata giudicata non dipendente da causa di servizio dal «Comitato di verifica per le cause di servizio» del Ministero dell'economia e delle finanze – il cui parere è vincolante e obbligatorio per l'amministrazione – che non ha ravvisato, nei servizi prestati, specifici fattori di rischio ai fini dell'insorgenza dell'affezione.
  Sulla base del giudizio espresso dal Comitato, la Direzione generale competente ha definito le domande di pensione privilegiata e di equo indennizzo con due distinti decreti negativi.
  Avverso il provvedimento di diniego della pensione privilegiata, l'interessato ha presentato ricorso in via giurisdizionale alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, che si è espressa favorevolmente nei confronti dell'istante, riconoscendogli il diritto al trattamento pensionistico privilegiato di 1a categoria con assegno integrativo, a decorrere dalla data del congedo. L'infermità sofferta è stata infatti riconosciuta dipendente, quantomeno a livello concorsuale, dal servizio svolto.
  È il caso di evidenziare che, come si legge nel sopracitato provvedimento giurisdizionale, la dipendenza della patologia è stata riconosciuta a causa dell'esposizione alle esalazioni di «oli minerali, benzine e solventi vari», sostanze con le quali il militare si è trovato a contatto essendo addetto alla manutenzione del materiale d'armamento e non, dunque, per esposizione all'uranio impoverito.
  Circa l'impegno della Difesa in merito al rimborso di tutte le spese sanitarie sostenute dal militare, premesso che, in base alle norme vigenti, è previsto che le spese di cura siano rimborsate solo per la parte eccedente la quota a carico del Servizio sanitario nazionale, l'Amministrazione ha sempre provveduto, con la massima sollecitudine, a liquidare le somme spettanti.
  Peraltro l'interessato, in quanto equiparato alle vittime del dovere, è esente dal pagamento del
ticket per qualsiasi prestazione sanitaria (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006).
  Per quanto concerne la terapia cui è sottoposto il militare in base al piano terapeutico prescritto dall'Istituto europeo oncologico di Milano, l'Azienda sanitaria locale (Asl) n. 7 di Carbonia riferisce che, a seguito di espressa rinuncia da parte dell'interessato alle prestazioni fornite dal servizio di assistenza domiciliare integrato presentata il 30 giugno 2013, ha sospeso la fornitura gratuita di tutti i farmaci e gli integratori fino allora erogati.
  L'amministrazione, ovviamente, non può provvedere alla fornitura, in via alternativa, di quanto già fornito dal Servizio unitario nazionale e, peraltro, ricusato dall'interessato.
  In merito, poi, alle richieste di parere tecnico-sanitario da parte della direzione generale della previdenza militare, richiamate in premessa all'atto, fermo restando che non è assolutamente in discussione lo stato di salute del militare, si fa presente che le stesse erano finalizzate ad acquisire la documentazione necessaria per rimborsare le specifiche spese effettuate.
  Al riguardo, si sottolinea che il Dipartimento di medicina legale di Cagliari, dopo aver sottoposto ad accertamenti sanitari il Sottufficiale, non ha riscontrato nella obiettiva situazione fisio-patologica del medesimo una gravità tale da richiedere la necessità di un'assistenza specialistica continuativa.
  Conseguentemente, con provvedimento del 17 luglio 2013 è stata respinta la richiesta per il rimborso di alcune spese sostenute nell'anno 2012 (tra cui 29.869,53 euro per assistenza domestica/badante, pur fruendo di assegno mensile di assistenza e di accompagnamento), in quanto normativamente non contemplate tra quelle rifondibili neppure
pro quota, mentre in pari data è stato autorizzato il rimborso delle spese mediche per un importo di 1.802,26 euro.
  Il militare avverso tali note, in data 25 ottobre 2013, ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) per la Sardegna chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.
  Il Tar Sardegna, con ordinanza n. 384 del 2013 in data 4 dicembre 2013, ha respinto la domanda cautelare e con sentenza n. 726/2014 del 19 settembre 2014 ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, declinando la giurisdizione al giudice ordinario «poiché il ricorrente nel formulare istanza per il rimborso delle spese sanitarie per la cura dell'infermità fa valere una posizione attinente al diritto alla salute».
  Il Sottufficiale ha, quindi, proposto ricorso al giudice ordinario in data 4 febbraio 2015.
  Si segnala, altresì, per completezza, che in data 28 ottobre 2014 l'interessato ha presentato istanza volta ad ottenere il rimborso delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2013 per un importo di circa 33.000,00 euro, tuttora in istruttoria.
  In considerazione di quanto esposto, è evidente che l'amministrazione ha fornito e fornisce al Maresciallo M.D., senza soluzione di continuità, le forme di assistenza possibili in base alla normativa vigente, nella consapevolezza della delicatezza della vicenda che coinvolge il diritto alla tutela della salute, nonché delle lunghe sofferenze sopportate dal militare a causa della grave patologia contratta.
  Quanto alle «sostanze mutagene e cancerogene», la Difesa in generale e le Forze armate, in particolare, sono da tempo impegnate in un'attività a tutto campo, finalizzata alla tutela del personale impiegato in missioni operative e in servizio presso i poligoni.
  L'amministrazione continuerà a porre in essere ampie misure preventive, sia a livello ambientale che individuale, in piena continuità rispetto alle iniziative già da tempo adottate e conformemente a quanto raccomandato dalle tre Commissioni parlamentari d'inchiesta, istituite nelle legislature XIV, XV e XVI, che hanno indagato sui possibili effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali prodotte dall'esplosione di materiale bellico.

La Ministra della difesaRoberta Pinotti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

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spese sanitarie

trattamento sanitario

terapeutica

rimborso