ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01103

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 113 del 05/06/2023
Firmatari
Primo firmatario: DORI DEVIS
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 01/06/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 01/06/2023
Stato iter:
06/07/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/07/2023
NORDIO CARLO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 06/07/2023

CONCLUSO IL 06/07/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01103
presentato da
DORI Devis
testo di
Lunedì 5 giugno 2023, seduta n. 113

   DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la cosiddetta «riforma Cartabia» assicura, a partire dal 30 giugno 2023, il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010 se è raggiunto l'accordo di conciliazione;

   l'istanza per l'ammissione anticipata deve essere presentata dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione;

   ai sensi dell'articolo 15-sexies introdotto dalla predetta riforma, contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, si prevede che l'interessato possa proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento;

   lì si richiama l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e si prevede una disciplina richiamata nel testo unico per l'ipotesi inerente il solo processo penale, non rinviando invece all'articolo 126 del medesimo decreto presidenziale che disciplina nel processo civile il ricorso contro il rigetto della missione al beneficio deliberato dal consiglio dell'ordine degli avvocati competente. La norma ex articolo 15-sexies appare incongruente, disciplinando l'impugnazione del rigetto della domanda di ammissione da parte del giudice penale competente per il merito;

   l'errore di richiamo comporta la richiesta di impugnare un provvedimento del magistrato che qui esiste e non consente di impugnare la delibera di rigetto invece adottata dal consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente; peraltro, è erroneamente individuato anche il giudice competente per decidere sull'impugnativa, cioè il presidente del tribunale o il presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto;

   alla luce del richiamo del solo articolo 99 del testo unico, invece dell'articolo 126, appare mancante l'individuazione esatta del provvedimento impugnato cioè la delibera di ammissione al beneficio del consiglio dell'ordine degli avvocati – e pure assente è il soggetto avanti il quale proporre ex novo la domanda, invece della indicata impugnazione del decreto di rigetto del magistrato, che qui è assente;

   da ultimo, anche la previsione del rito appare non corretta, ove si indica il processo in quello speciale previsto per gli onorari di avvocato mentre oggi esso è sostituito dal nuovo rito semplificato;

   l'istituto del gratuito patrocinio a spese dello Stato ha lo scopo di garantire ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione;

   le predette incongruenze normative rischiano pertanto di compromettere il corretto funzionamento dell'istituto del gratuito patrocinio –:

   quali iniziative normative, e con quali tempistiche, il Ministro interrogato intenda porre in essere per risolvere le predette criticità.
(4-01103)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 6 luglio 2023
nell'allegato B della seduta n. 134
4-01103
presentata da
DORI Devis

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, riferito sull'introduzione, ad opera della cosiddetta «riforma Cartabia», del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione nei casi in cui è raggiunto l'accordo di conciliazione e segnalate alcune «incongruenze normative» che «rischiano di compromettere il corretto funzionamento dell'istituto del gratuito patrocinio», l'interrogante chiede di sapere «quali iniziative normative, e con quali tempistiche, il Ministro interrogato intenda porre in essere per risolvere le predette criticità».
  Orbene, in effetti l'articolo 15-
sexies del decreto legislativo n. 28 del 2010, introdotto dalla già menzionata riforma, prevede che avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata al beneficio da parte del consiglio dell'ordine l'interessato possa proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento.
  Ad avviso dell'interrogante il richiamo operato da tale norma all'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 sarebbe errato, trattandosi di disciplina afferente al solo processo penale, mentre avrebbe dovuto operarsi il richiamo all'articolo 126 del medesimo Testo unico che disciplina nel processo civile il ricorso contro il rigetto dell'ammissione al beneficio deliberato dal consiglio dell'ordine degli avvocati competente.
  Inoltre, in virtù dell'improprio richiamo all'articolo 99 citato, sarebbe erroneamente individuato anche il giudice competente a decidere sull'impugnativa, dal momento che tale ultima norma lo individua nel «presidente del tribunale o della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto», nonché il rito applicabile, posto che quello speciale previsto sempre da tale norma per gli onorari di avvocato è oggi sostituito dal nuovo rito semplificato.
  Tanto premesso, e precisato che, allo stato, non risultano ipotesi di interventi normativi sul punto, è opportuno rilevare che, proprio in attuazione dello specifico principio di delega in tal senso, è stato previsto l'inserimento nel decreto legislativo n. 28 del 2010 del capo II-
bis, i cui articoli da 15-bis a 15-duodecies contengono la speciale disciplina del patrocinio a spese dello Stato per le controversie per le quali: i) l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità ex lege, ai sensi dell'articolo 5, comma 1; ii) l'assistenza dell'avvocato è obbligatoria; iii) la procedura si conclude con la conciliazione senza ricorso al giudice.
  La relazione illustrativa della riforma di cui al decreto legislativo n. 149 del 2022 pone innanzitutto in risalto gli «aspetti di asistematicità rispetto al vigente sistema della liquidazione giudiziale», dal momento che nel sistema del Testo unico sulle spese di giustizia all'ammissione in via anticipata e provvisoria al beneficio da parte consiglio dell'ordine segue la conferma e la liquidazione del compenso del difensore del non abbiente da parte del magistrato, mentre, in sede di mediazione, l'ammissione definitiva al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è condizionata alla dimostrazione del raggiungimento dell'accordo di conciliazione (articolo 15-
bis).
  Il legislatore dà atto, inoltre, che vengono riprodotte nell'ambito delle nuove disposizioni solo le norme del Testo unico sulle spese di giustizia «che costituiscono espressione dei princìpi generali del patrocinio a spese dello Stato in materia civile e che sono compatibili con la specificità della fattispecie regolata in attuazione della delega legislativa».
  La norma oggetto del quesito ispettivo (articolo 15-
sexies del decreto legislativo n. 28 del 2010), «nell'ottica della tutela effettiva del diritto al patrocinio» (si confronti la già menzionata relazione illustrativa), individua il rimedio giudiziale esperibile in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità della domanda di ammissione.
  Dalla lettura sistematica delle norme del nuovo capo può desumersi che il giudice competente è «il presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento» e che il provvedimento oggetto di impugnazione è la delibera emessa dal consiglio dell'ordine degli avvocati. Quanto al rito applicabile, quello previsto per gli onorari di avvocato citato nell'articolo 99 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 è confluito nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011, che prevede appunto il rito semplificato di cognizione.
  Stando a quanto riportato nella relazione illustrativa della riforma, il mancato richiamo delle norme del Testo unico spese di giustizia che regolano il patrocinio a spese dello Stato in sede civile si giustificherebbe poiché «si tiene conto del fatto che, nelle ipotesi regolate, non è previsto l'esperimento della domanda davanti al giudice».

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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