ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00799

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 33 del 25/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: VIETINA SIMONA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 25/07/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25/07/2018
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 28/11/2018
Stato iter:
28/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/11/2018
SIBILIA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 28/11/2018

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/11/2018

CONCLUSO IL 28/11/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00799
presentato da
VIETINA Simona
testo di
Mercoledì 25 luglio 2018, seduta n. 33

   VIETINA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha previsto l'allargamento della platea dei comuni beneficiari dell'ampliamento delle facoltà assunzionali fino al 100 per cento della spesa dei cessati dell'anno precedente. In particolare, l'estensione riguarda i Comuni fino a 5 mila abitanti e la facoltà assunzionale al 100 per cento (turn over pieno) si applica nel caso in cui le spese di personale dell'anno precedente siano inferiori al 24 per cento della media delle entrate correnti dell'ultimo triennio (articolo 863 della legge di bilancio 2018). Nel caso in cui la media sia superiore al 24 per cento le facoltà assunzionali rischiano di essere notevolmente ridotte;

   per quanto attiene alla polizia locale, la legge di bilancio 2018 prevede che le assunzioni possano essere, per il 2018, del 100 per cento rispetto alle cessazioni dell'anno precedente, mentre, per i comuni al di sotto dei 1.000 abitanti, il turn over viene calcolato per «teste» prevedendo l'assunzione nel limite dei cessati dell'anno precedente;

   è stato previsto, inoltre, che gli enti possano utilizzare le capacità assunzionali non totalmente utilizzate del triennio precedente secondo il criterio dei resti;

   con il decreto-legge n. 50 del 2017 è stato infine precisato che i comuni possano cedere all'Unione di cui fanno parte la propria capacità assunzionale. Le Unioni, invece, hanno facoltà di procedere autonomamente alle assunzioni nel limite del 100 per cento dei cessati dell'anno precedente;

   nonostante l'apertura e il segnale dato in riferimento alle capacità assunzionali per i piccoli comuni, resta grande la criticità, a parere dell'interrogante, rispetto alla percentuale del 24 per cento sopra citata che non consente ancora una piena autonomia decisionale per piccoli comuni che hanno già una dotazione organica particolarmente ridotta e frutto delle limitazioni imposte negli anni precedenti;

   la ratio delle norme qui citate, infatti, sembra essere prettamente ed esclusivamente numerica e non legata al servizio (eccezion fatta per la polizia locale) suscettibile di venir meno a seguito del pensionamento. Tra l'altro, non si tiene conto, in alcun modo, del fatto che il pensionamento potrebbe avvenire nei primi mesi dell'anno con conseguente impossibilità per il comune di assumere fino all'anno successivo –:

   quali iniziative di competenza si intendano assumere per potenziare e ampliare la capacità assunzionale dei piccoli comuni fino a 5000 abitanti e per collegare le assunzioni ai servizi erogati, svincolandole da criteri prettamente numerici.
(4-00799)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 novembre 2018
nell'allegato B della seduta n. 92
4-00799
presentata da
VIETINA Simona

  Risposta. — L'interrogazione fa riferimento all'ampliamento delle facoltà assunzionali dei comuni previsto dal comma 863 dell'articolo 1 della legge di stabilità, n. 205 del 2017.
  Tale ampliamento è riferito agli enti con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che presentino una spesa, precedente a quella dell'assunzione, del 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, fermo restando che per i comuni con popolazioni fino a 1.000 abitanti le facoltà assunzionali sono pari al 100 per cento dei cessati dell'anno precedente.
  Per i comuni che invece presentino un valore maggiore del citato 24 per cento le possibilità di assunzioni restano quelle ordinariamente previste dall'articolo 1, comma 228 della legge n. 208 del 2015 (modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2017) che, per l'anno 2018, sono pari al 75 per cento della spesa delle cessazioni verificatesi nell'esercizio precedente, purché il rapporto dipendenti-popolazione di tale esercizio sia più favorevole rispetto a quello definito triennalmente dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 263, comma 2, del TUEL, provvedimento questo emanato, per il triennio 2017-2019, in data 10 aprile 2017, previo parere della conferenza Stato-Città.
  In tale quadro normativo, dunque, si ritiene che l'eventuale ulteriore ampliamento delle capacità assunzionali dei Comuni di minori dimensioni, anche in relazione all'erogazione dei servizi forniti dagli enti, vada rimesso all'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che è attualmente in fase di studio e che non può prescindere dal dover tenere in debito conto le possibilità economiche del nostro Paese e quindi anche del coinvolgimento di altri Ministeri.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Carlo Sibilia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

polizia locale