Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-00051
presentata da
MAURIZIO TURCO
martedì 29 aprile 2008 nella seduta n.001
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 47 della legge n. 222 del 1985, «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi», recita, tra l'altro, che: «A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, ... in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica»;
l'articolo 48 recita, tra l'altro, che «Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate ... dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo» -:
su quali banche siano state versate dette somme a partire dal 1990;
se e quali controlli siano stati effettuati al fine di verificare che le somme siano state utilizzate per gli scopi previsti dalla legge e, in caso contrario, se intenda effettuarne. (4-00051)
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata giovedì 8 aprile 2010
nell'allegato B della seduta n. 304
All'Interrogazione 4-00051
presentata da
MAURIZIO TURCO
Risposta. - Le attività di controllo del ministero dell'interno sull'utilizzazione della quota dell'otto per mille del gettito complessivo Irpef, da parte della Chiesa cattolica, vengono espletate in ottemperanza a disposizioni legislative vigenti in materia.
Tra queste, innanzitutto, la legge 20 maggio 1985, n. 222, che reca «disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi» ed è frutto del lavoro svolto da una Commissione paritetica italo-vaticana. Le sue disposizioni, pertanto, si collocano a pieno titolo nel contesto concordatario e potrebbero essere modificate solo bilateralmente.
Il relativo regolamento di attuazione (il Dpr 13 febbraio 1987 n. 33) all'articolo 22, prevede la trasmissione al Ministro dell'interno - da parte della Conferenza episcopale italiana - del rendiconto sulla effettiva utilizzazione dei fondi derivanti dalla quota dell'otto per mille. Tale trasmissione deve avvenire entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio.
Il controllo del ministero dell'interno si esplica nella verifica della rispondenza delle spese riportate nel rendiconto alle finalità indicate dall'articolo 48 della richiamata legge n. 222 del 1985 - esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di altri paesi del terzo mondo - e nell'invio, nei trenta giorni successivi, della copia della documentazione pervenuta, con allegata relazione, al ministero dell'economia e delle finanze, per gli aspetti di competenza.
Dal 1990 - anno a partire dal quale è possibile la destinazione dell'otto per mille - la Chiesa cattolica ha sempre regolarmente adempiuto agli obblighi di legge, accompagnando il rendiconto con alcune annotazioni esplicative e pubblicando il testo sul Notiziario della Conferenza episcopale italiana, nonché su altri organi di stampa. Si tratta, peraltro, di documentazione accessibile a tutti sul sito internet della Conferenza episcopale italiana. Da esso possono agevolmente dedursi le destinazioni dei fondi in relazione alle finalità previste dalla legge.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Nitto Francesco Palma.