ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01322

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 54 del 18/10/2006
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: DEMOCRAZIA CRISTIANA-PARTITO SOCIALISTA
Data firma: 18/10/2006


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 18/10/2006
Stato iter:
29/05/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/05/2007
MINISTRO - (UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 29/05/2007

CONCLUSO IL 29/05/2007


Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01322
presentata da
LUCIO BARANI
mercoledì 18 ottobre 2006 nella seduta n.054

BARANI. -
Al Ministro dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

evidenti sono le carenze legislative che riguardano la posizione dei medici che hanno conseguito la formazione specialistica nel periodo 1983-1992;

le direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE prevedevano che le attività di formazione dei medici specialisti, sia a tempo pieno sia a tempo ridotto, dovessero essere adeguatamente remunerate. Tutti gli Stati membri dovevano adeguarsi a tale disposizione entro il termine ultimo del 31 dicembre 1982;

in Italia tali direttive sono state attuate con notevole ritardo, in seguito alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia delle comunità europee 7 luglio 1987, con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

la normativa di recepimento, però, non aveva effetto retroattivo e disponeva solo per il futuro, lasciando un vuoto legislativo per il periodo pregresso di vigenza della normativa comunitaria. Solo i medici ammessi alle scuole di specializzazione a partire dall'anno accademico 1991-1992 hanno potuto quindi fruire delle borse di studio previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo e dell'equipollenza del titolo di specializzazione. Di fatto, ai medici delle varie discipline iscritti ai corsi di specializzazione tra il 1982 e il 1991 non veniva riconosciuto alcun diritto;

la citata direttiva comunitaria 82/76/CEE veniva poi abrogata dalla direttiva 93/16/CEE, che obbliga gli Stati membri in fase di attuazione a prevedere norme di salvaguardia dei diritti acquisiti con le direttive abrogate. Tale direttiva veniva attuata con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che tuttavia non faceva salvi i diritti acquisiti;

nelle more, la Corte di giustizia delle Comunità europee il 25 febbraio 1999 (causa C-131/97) stabiliva che l'obbligo di retribuire adeguatamente i periodi di specializzazione dei medici e il riconoscimento dell'equipollenza del titolo conseguito era da considerarsi incondizionato e sufficientemente esatto, per cui il giudice nazionale doveva interpretare le disposizioni nazionali precedenti o successive alla sentenza con quanta più fedeltà possibile allo spirito della sentenza emessa. La retroattività e la completezza delle misure di attuazione dovevano rimediare alla pregiudizialità della tardiva applicazione assicurando un adeguato risarcimento dell'eventuale evidente danno subito dagli interessati. La corte, con sentenza del 3 ottobre 2000 (causa C-371/97), ribadiva poi l'obbligo di retribuzione adeguata per i periodi di formazione sia a tempo pieno sia a tempo parziale -:

quali iniziative il Ministro intenda attivare al fine di colmare l'evidente inadempienza dello Stato italiano e delle amministrazioni centrali e periferiche nell'attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia e delle direttive della Comunità europea nel merito. (4-01322)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 29 maggio 2007
nell'allegato B della seduta n. 160
All'Interrogazione 4-01322 presentata da
BARANI

Risposta. - In relazione alla problematica esposta nell'atto di sindacato ispettivo in esame si osserva che, come è sicuramente noto all'interrogante, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, hanno dato origine ad un nutrito contenzioso, a seguito del quale, su iniziativa del Ministero è stata emanata la legge n. 370 del 1999, che all'articolo 11 ha introdotto disposizioni a favore dei medici che avevano conseguito la formazione specialistica nel periodo 1983-92 e, avendo presentato ricorso contro la mancata attribuzione delle borse, erano destinatari di sentenze favorevoli passate in giudicato.
A seguito dell'emanazione di tale provvedimento sono state presentate altre impugnative da parte di ricorrenti per ottenere l'estensione del beneficio in esso previsto, ma le sentenze successivamente pronunciate hanno fatto rilevare che, essendo nel frattempo intervenuta la prescrizione, erano estinti i diritti di coloro che non avevano presentato ricorsi in tempo utile.
La giurisprudenza in materia è ormai consolidata e si ritiene che ogni nuova iniziativa legislativa potrebbe incorrere in giudizi di illegittimità costituzionale.
In particolare, in relazione agli articoli 16 ed 8 del decreto legislativo 257 del 1991, è da considerare che la «discriminazione» in merito all'assegnazione delle borse, introdotta a partire proprio dal 1991, tiene conto del fatto che la posizione degli specializzandi iscritti alle scuole a decorrere dall'anno accademico 1992/93 è sostanzialmente diversa da quella prevista per gli iscritti nel periodo precedente, sia per la durata del corso e dell'orario obbligatorio di frequenza, sia per le più rigorose delimitazioni sulla possibilità di svolgere attività economiche ad integrazione dei redditi personali.
Pertanto, l'applicazione retroattiva della disciplina economica introdotta nel 1991, oltre a porre un indubbio problema di aggravio dei conti pubblici determinerebbe, per i motivi sopraindicati, una evidente disparità di trattamento tra gli specializzandi destinatari delle nuove regole e quelli che in precedenza hanno potuto conseguire la specializzazione con limiti diversi.

Il Ministro dell'università e della ricerca: Fabio Mussi.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, DIRITTI QUESITI, MEDICI, SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 1991 0257, DL 1999 0368