ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00002

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 2 del 04/05/2006
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 04/05/2006


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 04/05/2006
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 13/09/2006
Stato iter:
22/01/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/01/2007
MINISTRO - (UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/01/2007

CONCLUSO IL 22/01/2007


Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00002

presentata da
GIULIO CONTI
giovedì 4 maggio 2006 nella seduta n.002

GIULIO CONTI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:

in passato, per l'iscrizione al conservatorio e per la conseguente abilitazione al ruolo di docente, non era richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

gli insegnanti di educazione musicale della scuola secondaria di primo e secondo grado hanno conseguito il diploma di conservatorio con un iter scolastico che va dai 6 ai 10 anni e, previo concorso di Stato, hanno conseguito l'abilitazione al ruolo di docenti;

in base alla normativa vigente, però, viene preclusa loro la possibilità di riscattare il lungo e faticoso periodo di studi per il conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento di educazione musicale -:

quali iniziative di natura normativa intenda prendere il Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca al fine di poter consentire ai docenti di educazione musicale diplomati presso il conservatorio, di poter riscattare il periodo di studi utile al conseguimento del titolo abilitante, sanando le situazioni pregresse di insegnanti che svolgono il loro ruolo da trent'anni, e perciò prossimi alla pensione, perché i requisiti richiesti dall'attuale normativa non erano previsti né indispensabili a suo tempo. (4-00002)


Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 22 gennaio 2007

nell'allegato B della seduta n. 095
All'Interrogazione 4-00002 presentata da
GIULIO CONTI

Risposta. - In relazione a quanto rappresentato dall'interrogante, si precisa che il ministero ha posto all'Inpdap un quesito, già nel marzo del 2004, in merito alla riscattabilità dei Diplomi rilasciati dai Conservatori di musica ai fini dei trattamento di quiescenza o di fine servizio, esprimendo al riguardo il proprio favorevole avviso.
L'Inpdap ha comunicato di ritenere che i predetti diplomi, conseguiti ai sensi dell'ordinamento in vigore in data antecedente all'emanazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212 convertito con legge 22 novembre 2002, n. 268, non sono riscattabili ai fini pensionistici in quanto non equiparabili a quelli universitari.
Infatti, solo dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti citati, con i quali sono stati istituiti gli Istituti di alta formazione artistica e musicale, i suddetti titoli hanno acquisito la valenza di titoli equiparabili, alle lauree, considerato tra l'altro che per l'accesso ai relativi corsi la nuova normativa richiede il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Il predetto Ente ricorda, inoltre, che l'articolo 5 del Regio decreto n. 1945/1930 richiamato dall'articolo 239 del decreto legislativo n. 217/1994, disponeva che «Per l'ammissione al primo anno del primo periodo di ciascuna scuola è necessario essere in possesso del titolo di promozione alla 5a classe elementare. Tuttavia possono essere ammessi anche coloro che non siano in possesso di tale titolo purché superino un esame equivalente, costituito da prove scritte e orali».
L'Ente previdenziale sottolinea altresì, fornendo un'interpretazione letterale dell'articolo 6 della legge 22 novembre 2002, n. 268, che la validità, stabilita per legge, dei predetti diplomi ai fini dell'accesso all'insegnamento delle materie musicali e ai relativi concorsi pubblici, nonché, per coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma accademico di secondo livello non comporta, automaticamente, la loro riscattabilità ai fini pensionistici.
Pertanto, allo stato attuale, tenuto conto del circostanziato parere espresso dal citato Ente, cui è affidata la gestione della materia pensionistica, il beneficio del riscatto non può essere esteso ai diplomi rilasciati dai Conservatori di Musica secondo il previgente ordinamento.

Il Ministro dell'università e della ricerca: Fabio Mussi.

Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ABILITAZIONE ALL' INSEGNAMENTO, ACCADEMIE E CONSERVATORI DI MUSICA, DIPLOMI E TITOLI DI STUDIO