ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01412

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 321 del 31/03/2020
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 31/03/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 31/03/2020
Stato iter:
29/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/09/2020
Resoconto MORANI ALESSIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 29/09/2020
Resoconto CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 29/09/2020

SVOLTO IL 29/09/2020

CONCLUSO IL 29/09/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01412
presentato da
CENTEMERO Giulio
testo presentato
Martedì 31 marzo 2020
modificato
Martedì 29 settembre 2020, seduta n. 400

   CENTEMERO. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   in un momento di emergenza economico-sanitaria per il Paese, risulta ancora pendente presso il Ministero dell'economia e delle finanze il decreto in grado di dare attuazione ad alcune previsioni del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019 (cosiddetto «decreto crescita»);
   in particolare, non risulta ancora cedibile la garanzia concessa dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in caso di vendita ad altro investitore dei minibond durante la sua vita: ne consegue che, se oggi un soggetto richiede la garanzia al Fondo di garanzia ai sensi del decreto legislativo n. 662 del 23 dicembre 1996 e poi cede lo strumento garantito, l'acquirente perde la suddetta garanzia;
   ulteriore previsione riguarda la possibilità di realizzare una delibera preventiva da parte del Fondo (a istanza dell'emittente o del suo advisor) sull'intero valore nominale dell'emissione considerata, permettendo agli investitori di ritrovarsi la garanzia già concedibile a semplice richiesta, in modo tale da evitare la duplicazione delle richieste istruttorie, man mano che gli investitori dovessero richiedere la garanzia;
   la suddetta pre-delibera implicherebbe di considerare l'emissione come un unicum ex ante (lato emittente) e non come tanti interventi parziali ex post (lato investitori), allorquando gli investitori uno ad uno dovessero richiedere al Fondo di essere coperti dalla garanzia sulla sola quota parte dell'emissione che intendessero sottoscrivere;
   infine, sarebbe anche importante che la garanzia, in caso di cessione a terzi a seguito di vendita del titolo sul mercato secondario, restasse in vita anche nei confronti di qualsiasi altro investitore, anche privato, purché legittimato all'acquisto dal regolamento Consob (n. 8592/13): in questo particolare momento storico sarebbe assai prezioso ricorrere anche allo stock di risparmio delle famiglie italiane per finanziare le imprese e la garanzia domestica (o una garanzia europea) potrebbe fare la differenza –:
   se e quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di procedere all'adozione del suddetto decreto ministeriale, così rendendo più flessibili le condizioni di funzionamento del Fondo di garanzia, facilitandone il ricorso da parte degli emittenti di minibond, sia a supporto del debito bancario sia a supporto del debito di mercato, e, in ultimo, consentendo la mitigazione del rischio anche a soggetti diversi dagli investitori professionali che investano in minibond delle imprese italiane. (3-01412)