ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00940

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 220 del 01/08/2019
Firmatari
Primo firmatario: POLVERINI RENATA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 01/08/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 01/08/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00940
presentato da
POLVERINI Renata
testo di
Giovedì 1 agosto 2019, seduta n. 220

   POLVERINI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Testo unico del pubblico impiego) con il piano triennale del fabbisogni del personale 2019-2021 (Ptfp) la pubblica amministrazione definisce l'organizzazione degli uffici, al fine di accrescerne l'efficienza, razionalizzare il costo del lavoro pubblico entro i limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e migliorare l'utilizzazione delle risorse umane, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti;

   ai sensi del successivo articolo 35, comma 4, le procedure di reclutamento sono svolte da ciascuna amministrazione sulla base del richiamato piano di cui all'articolo 6 che dispone, altresì, al comma 6, che le amministrazioni che non provvedono a tali adempimenti non possono assumere nuovo personale;

   in virtù del richiamato combinato disposto, quindi la mancata approvazione del predetto Ptfp comporta anche l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009, generando l'impossibilità di procedere ad assunzioni di personale;

   il medesimo articolo 6 dispone la rivisitazione annuale del predetto piano, mentre il comma 5-ter del richiamato articolo 35 dispone che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione e quindi la validità di tali graduatorie dovrebbe essere ancorata all'adozione del Ptfp laddove quest'ultimo contempli, al suo interno, l'utilizzo delle medesime, ovvero la necessità di avvalersi dei profili ivi presenti;

   la rimodulazione del piano su base annuale, pertanto, sarebbe opportuno che si effettuasse anche in considerazione delle mutate esigenze delle amministrazioni interessate rilevate nel corso dell'anno e del triennio di vigenza delle graduatorie stesse;

   tuttavia, vale la pena considerare che laddove vi sia un'amministrazione priva di proprie graduatorie vigenti, oppure vi sia la necessità di assumere profili diversi rispetto a quelli disponibili nelle graduatorie, sarebbe opportuno procedere, successivamente ad apposita ricognizione all'interno delle graduatorie vigenti presso altre amministrazioni per profili analoghi anche secondo un principio di equivalenza, all'utilizzo delle graduatorie rispondenti alle predette necessità, avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

   con l'approvazione del decreto-legge n. 4 del 2019, la sottrazione dei servizi educativi e scolastici comunali alle disposizioni relative al sostanziale superamento dell'istituto dell'idoneità concorsuale, ha travolto anche l'ultra vigenza delle graduatorie in essere;

   all'articolo 33, i commi da 2-bis a 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto decreto crescita), introdotti nel corso dell'esame alla Camera, intervengono in merito alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale educativo degli enti locali, disponendo che ai relativi concorsi si applichino le norme generali che ampliano, in via transitoria, i limiti di durata delle graduatorie a seconda dell'anno di approvazione, con riferimento agli anni 2010-2018 –:

   se il Governo non ritenga opportuno assumere iniziative di natura normativa volte a prevedere la proroga di tutte le graduatorie vigenti fino alla fine dell'anno, entro il quale la vigente normativa ne prevede la scadenza, ovvero l'adozione di una proroga selettiva per profili già inseriti tra le carenze di organico nel piano dei fabbisogni predisposto dalle amministrazioni, dove abbiano adempiuto alla definizione dello stesso e, laddove ciò non fosse riscontrabile, facendo riferimento alle carenze in base alle dotazioni organiche preesistenti;

   se intenda adottare iniziative al fine di offrire immediate risposte alle amministrazioni, soprattutto enti locali e sedi decentrate delle amministrazioni di Stato che, utilizzando l'istituto della convenzione, mai abrogato dalla normativa vigente, possono attingere dalle graduatorie delle altre amministrazioni.
(3-00940)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assunzione

carriera professionale

economia pubblica