Legislatura: 17Seduta di annuncio: 151 del 14/01/2014
Primo firmatario: SANTERINI MILENA
Gruppo: PER L'ITALIA
Data firma: 14/01/2014
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 14/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 15/01/2014 Resoconto SANTERINI MILENA PER L'ITALIA RISPOSTA GOVERNO 15/01/2014 Resoconto CARROZZA MARIA CHIARA MINISTRO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA) REPLICA 15/01/2014 Resoconto SANTERINI MILENA PER L'ITALIA
DISCUSSIONE IL 15/01/2014
SVOLTO IL 15/01/2014
CONCLUSO IL 15/01/2014
SANTERINI. —
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, prevede la figura del professore straordinario a tempo determinato «per realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione», escludendo, quindi, la didattica e riconoscendo loro il medesimo trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. L'articolo stabilisce, altresì, che i soggetti non possessori dell'abilitazione nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni, né farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore;
alcune università – in particolare quelle telematiche – hanno utilizzato questa disposizione per assumere figure il cui curriculum non corrisponde al profilo prescritto dalla legge e ne hanno poi autorizzato, con delibere dei consigli di facoltà, l'impiego per la didattica;
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle evidenti violazioni, ha vietato tale pratica, ma le università telematiche si sono opposte presentando il ricorso al tribunale amministrativo regionale;
attualmente vi sono in servizio ben oltre 150 professori di questo tipo e pochissimi i docenti di chiara fama. Più precisamente, sarebbero 138 in atenei non statali (ma nessuno in Cattolica, Bocconi, Iulm, San Raffaele, Lumsa e Suor Orsola Benincasa), tra cui anche alcuni rinomati atenei non statali della capitale. Solo 19 in atenei statali –:
quali urgenti iniziative, anche di tipo normativo, intenda adottare per porre fine ad una pratica che risulta in violazione delle disposizioni vigenti e rischia di penalizzare gli studenti, fornendo una didattica non all'altezza delle loro aspettative e non corrispondente agli standard di qualità garantiti da docenti che hanno ottenuto l'abilitazione nazionale. (3-00552)
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 2005 0230
EUROVOC :istruzione postuniversitaria
parita' di trattamento
diritto elettorale
diritto di voto
eleggibilita'
insegnante