ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00300

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 79 del 30/03/2023
Firmatari
Primo firmatario: DORI DEVIS
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 29/03/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 29/03/2023
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00300
presentato da
DORI Devis
testo di
Giovedì 30 marzo 2023, seduta n. 79

   DORI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come successivamente modificato e integrato;

   l'articolo 77 del predetto decreto stabilisce che il tetto reddituale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere aggiornato ogni due anni, mediante un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

   il 23 luglio 2020, il Ministro della giustizia ha emanato l'ultimo decreto biennale. Tale aggiornamento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2021;

   col predetto decreto il tetto reddituale è stato rideterminato in 11.746,68 euro, con riferimento alla variazione Istat intercorsa fra il luglio 2016 e il giugno 2018;

   il periodo di riferimento per il calcolo sarebbe invece dovuto essere dal luglio 2018 al giugno 2020;

   tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2022 la variazione Istat risulta pari al 9,2 per cento;

   con l'emanazione del nuovo decreto, pertanto, il limite reddituale si stima che possa diventare 12.827,37 euro, con un incremento di 1.080,69 euro rispetto al valore attuale;

   nella fascia di reddito tra i 12 mila e i 10 mila euro ci sono oltre 2,3 milioni di contribuenti; considerando un aumento della soglia di circa 1.000 euro, almeno un milione di persone in più potrebbero essere ricomprese;

   il 22 marzo 2023 l'interrogante svolgeva l'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-00556 chiedendo al Ministro «di mettere in atto tutte le tempestive iniziative necessarie all'emanazione in tempi brevi del decreto biennale»;

   il Ministero della giustizia rispondeva che «è stato già predisposto il decreto, sottoscritto dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e dal Ragioniere Generale dello Stato, in corso di perfezionamento attraverso il controllo di legittimità della Corte dei conti e il controllo di regolarità contabile dell'Ufficio Centrale del Bilancio del Dipartimento della Ragioneria generale di Stato»;

   il Ministero dichiarava anche di aver utilizzato per il calcolo la «variazione dell'indice ISTAT registrata nel periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020»;

   l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 parla invece di «biennio precedente»;

   l'utilizzo del biennio 2018/2020, anziché del biennio 2020/2022, a parere dell'interrogante, risulta pertanto illegittimo e comporta di fatto l'esclusione di un numero elevatissimo di soggetti che ne avrebbero diritto, considerata la variazione nel biennio 2020/2022;

   a nulla rileva che anche per il precedente decreto del luglio 2020 sia stato usato un biennio antecedente a quello che sarebbe dovuto effettivamente utilizzato: tale illegittimità non può essere trascinata nel tempo a danno dei cittadini;

   si fa presente che nei precedenti decreti biennali del 2005, 2009, 2014, 2015 e 2018 è stato utilizzato il biennio di riferimento corretto, cioè quello «precedente»;

   si rileva inoltre che col decreto del 20 gennaio 2009 è stato utilizzato correttamente il biennio 2006/2008 nonostante il precedente decreto del 29 dicembre 2005 avesse usato il biennio 2002/2004 e, quindi, saltando il biennio;

   non si può pertanto asserire che i Ministeri siano obbligati ad utilizzare il biennio immediatamente successivo a quello usato col precedente decreto, potendosi e dovendosi invece utilizzare nell'emanando decreto il biennio 2020/2022, anche se non in continuità con quello illegittimamente utilizzato nel precedente;

   anche l'Organismo congressuale forense ha chiesto al Ministro della giustizia di utilizzare il biennio 2020/2022 quale periodo di riferimento –:

   quali iniziative i Ministri interrogati intendano porre in essere affinché l'emanando decreto ministeriale possa prendere come periodo di riferimento il biennio 2020/2022 per l'adeguamento del tetto reddituale, evitando così possibili ricorsi e consentendo ai cittadini che ne hanno diritto l'accesso al gratuito patrocinio in adempimento dell'articolo 24 della Costituzione.
(3-00300)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

patrocinio