Legislatura: 18Seduta di annuncio: 71 del 25/10/2018
Primo firmatario: FOTI TOMMASO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 25/10/2018
Ministero destinatario:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25/10/2018 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25/10/2018 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE delegato in data 20/11/2018
FOTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
la giurisprudenza tributaria (si vedano, al riguardo, anche le decisioni della commissione tributaria provinciale di Piacenza n. 131 e n. 154 del 2017) costantemente ritiene che, per effetto della tacita abrogazione del regio decreto n. 215 del 1933, in ragione di quanto disposto dal decreto legislativo n. 179 del 2009, non è più in capo ai consorzi di bonifica il potere di riscuotere, con ruoli esecutivi, i contributi coatti dovuti dai contribuenti;
i consorzi di bonifica — pretestuosamente ignorando sia l'avvenuta soppressione normativa, sia il formato e consolidato orientamento giurisprudenziale al riguardo — emettono a tutt'oggi cartelle esecutive a carico dei contribuenti consorziati che si trovano, quindi, costretti a ricorrere davanti la commissione tributaria competente per territorio per vedere riconosciute le proprie ragioni, con conseguenti negativi effetti per la funzionalità della stessa, la qual cosa sarebbe evitata solo che si rispettasse la legislazione vigente –:
se il Governo sia a conoscenza della attività di riscossione che i consorzi di bonifica svolgono a danno dei contribuenti, attesa la pacifica abrogazione della normativa in premessa evocata;
se il Governo intenda, in via definitiva, adottare le iniziative di competenza per chiarire — eventualmente impartendo le opportune disposizioni per l'emanazione di una circolare esplicativa al riguardo — che i consorzi di bonifica non sono legittimati ad avvalersi della riscossione a mezzo ruolo e, conseguentemente, quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di evitare che la reiterazione della predetta attività di riscossione da parte dei consorzi stessi arrechi grave pregiudizio ai contribuenti e alla funzionalità della giustizia tributaria.
(3-00272)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):ripartizione delle imposte
abrogazione
contribuente