ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01307

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 220 del 09/10/2007
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
Data firma: 09/10/2007
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA 09/10/2007


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 09/10/2007
Stato iter:
IN CORSO

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01307
presentata da
WLADIMIRO DETTO VLADIMIR LUXURIA GUADAGNO
martedì 9 ottobre 2007 nella seduta n.220

GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA e ACERBO. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

come risulta da un articolo del quotidiano locale di Pescara Il centro del 4 ottobre 2007 i carabinieri di Pescara avrebbero fermato e multato, nel corso di un blitz contro la prostituzione, alcuni transessuali utilizzando l'articolo 5 del regio decreto del 1931 - Testo unico delle leggi di sicurezza;

l'articolo 85 (articolo 83 testo unico 1926), cita testualmente: «È vietato comparire mascherato in luogo pubblico. Il contravventore è punito con l'ammenda da 20.000 a 200.000 lire. È vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilire dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto. Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con l'ammenda da 20.000 a 200.000 lire»;

l'utilizzo di tale articolo, a parte l'incongruità oggettiva di riesumare un articolo di polizia riferito a una normativa regia del 31 firmata da Mussolini, appare all'interrogante del tutto decontestualizzato rispetto alla questione in oggetto poiché l'unica sentenza della Cassazione che accredita tale articolo, risalente al 1976, afferma sì il divieto di comparire mascherati in pubblico e ne ribadisce «un carattere assoluto, essendo diretto a impedire che, mediante il mascheramento, possano compiersi reati» ma risulta palesemente non riferibile all'intervento messo in atto dai carabinieri di Pescara poiché il nostro ordinamento giuridico non contempla il reato di prostituzione e dunque i transessuali fermati con riferimento a questa norma ormai obsoleta avrebbero, a parere degli interroganti, subito un abuso;

ciò che invece appare evidente agli interroganti è che l'utilizzo di questa norma nel caso in oggetto, viola chiaramente il principio costituzionale della non discriminazione nonché la normativa europea che vieta qualsiasi discriminazione per motivi di religione, sesso, razza, orientamento personale e identità di genere, poiché in questo caso il travestimento non è affatto un mascheramento né un travisamento atto ad alterare i connotati essenziali del sesso e della persona fisica ma è strettamente connesso con l'orientamento personale e di identità di genere delle persone sottoposte a fermo di polizia -:

se il Ministro sia al corrente di tale circostanza e di quali elementi disponga in merito. (3-01307)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
EGUAGLIANZA, FERMO DI POLIZIA, ORDINE PUBBLICO, SESSO DELLE PERSONE E SESSUALITA'
SIGLA O DENOMINAZIONE:

RD 1931 0773

GEO-POLITICO:

PESCARA, PESCARA - Prov, ABRUZZI