Primo firmatario: Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA Data firma: 11/03/1993
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario
Gruppo
Data firma
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA
03/11/1993
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA
03/11/1993
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA
03/11/1993
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
MINISTERO DELLA DIFESA
Stato iter:
18/03/1993
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO
18/03/1993
MINISTRO - (MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA)
REPLICA
18/03/1993
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA
Fasi iter:
PRESENTATO IL 11/03/1993
ABBINAMENTO (ATTO NON CAPOSTIPITE) IL 18/03/1993
RISPOSTA DEL GOVERNO IL 18/03/1993
ITER CONCLUSO IL 18/03/1993
Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. - Per sapere - premesso che: il 5 marzo scorso sui giornali a carattere nazionale appariva la foto di Enzo CARRA durante la traduzione all'interno del palazzo di Giustizia di Milano tra due carabinieri e con i ferri ai polsi; l'immagine, divulgata anche dagli organi di informazione televisivi, provocava immediate reazioni negli ambienti parlamentari, governativi e culturali, che stigmatizzavano l'uso dei ferri e la sua introduzione in aula all'interno di una gabbia; il presidente del Tribunale aveva successivamente e finalmente disposto di togliere i ferri al detenuto e di farlo sedere a fianco dei suoi avvocati; nelle traduzioni collettive è sempre obbligatorio l'uso di manette modulari multiple dei tipi definiti con apposito decreto ministeriale. E' vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica (articolo 2 comma 6 della legge n. 492 del 1992); nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi è obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del detenuto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è compiuta, all'atto di disporre della traduzione, dall'autorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni (articolo 2 comma 5 legge n. 492 del 1992); nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i deputati da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi ed umilazioni. L'osservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari (articolo 2 comma 4 legge n. 492 del 1992); gli articoli 386 (procurata evasione) e 387 (colpa del custode) del Codice penale prevedono pene gravi per i custodi nel caso in cui, anche in assenza di dolo, un detenuto affidato alla loro vigilanza riesca ad evadere; con circolare 3357/5807 in data 22 febbraio 1993, il Ministro di grazia e giustizia ha disposto che la "valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è effettuata, all'atto di disporre la traduzione, dall'autorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni, e la seconda deve tenere a base della valutazione ( i reati che risultano contestati, quanto risulta dal fascicolo, la condotta penitenziaria); in materia di uso delle manette, in assenza del previsto decreto ministeriale di cui all'articolo 2 comma 6 della legge n. 492 del 1992, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri avrebbe interessato il Ministero della giustizia ed i propri comandi dipendenti per disporre nelle more l'uso dei ferri con catene, fino a quando non saranno disponibili le nuove manette; il Comando Generale dei Carabinieri ha adottato un provvedimento cautelare sanzionatorio nei confronti del capitano comandante della sezione del nucleo Tribunali di Milano, del maresciallo responsabile del servizio di sicurezza alle celle del palazzo di giustizia e dell'appuntato capo scorta, per avere rispettivamente consentito/effettuato una traduzione ne le condizioni evidenziate dagli organi di informazione; E' evidente che la legittimità dell'operato dei militari dell'Arma è fuori discussione alla luce delle richiamate norme di legge e delle gravi carenze dell'Esecutivo che non ha ancora non solo fornito, ma neppure fissato le caratteristiche delle manette da usare. In mancanza di esse ed in presenza di un giudizio di pericolosità del detenuto emesso dalla competente autorità, che ha definito il CARRA detenuto "a grande sorveglianza" i militari si sono comportati in maniera adeguata e corretta, usando i ferri che avevano disponibili e che non sono stati ancora sostituiti da altro più adeguato e civile dispositivo -: se non sia il caso che il Ministro di grazia e giustizia: 1) dichiari pubblicamente la responsabilità del proprio dicastero per non avere ancora emesso il decreto che fissi le caratteristiche delle nuove manette; 2) provveda nel senso al più presto, facendo anche realizzare le manette stesse; 3) faccia conoscere in quali palazzi di giustizia e perché: non esistono celle di stazionamento dei detenuti in attesa d'essere chiamati in aula per i processi; non è stato realizzato un percorso bonificato dedicato esclusivamente alla traduzione dei detenuti dalle celle alle aule e viceversa; non è stato vietato l'uso di apparecchiature, quali macchine fotografiche, video-telecamere, ecc., che possano riprendere tali percorsi; 4) comunichi quali iniziative ha ritenuto di avviare per eliminare dal codice penale vigente l'articolo 387, che prevede una specifica figura di grave reato per il custode che cagiona, anche soltanto per colpa, l'evasione del detenuto con quanto viene stabilito dalla legge n; 492 del 1992; 5) quali iniziative ha intrapreso e quali provvedimenti adottato a carico del responsabile della direzione penitenziaria di Milano per avere definito il detenuto CARRA "a grande sorveglianza", in dispregio delle norme impartite dal suo dicastero con la circolare sopra citata; per sapere altresì dal Ministro della difesa: 1) se non intenda assumere ogni utile iniziativa affinché venga revocato ogni provvedimento disciplinare che abbia colpito i carabinieri, che il 5 marzo a Milano hanno svolto con dignità e serietà il proprio dovere; 2) quali provvedimenti vengano adottati, d'intesa con il Ministro dell'interno e di grazia e giustizia, a carico dei responsabili che non hanno provveduto a bonificare l'itinerario della traduzione all'interno del palazzo di Giustizia; 3) cosa lo ha consigliato a rendere di pubblica ragione attraverso organi di informazione e non nelle competenti sedi istituzionali provvedimenti sanzionatori disciplinari, ancorché temporanei e cautelari, a carico di onesti servitori dello Stato che più ancora dei detenuti, o almeno a livello paritetico con loro, hanno diritto ad essere tutelati e garantiti. (3-00806)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CARABINIERI, CARCERI, CODICE E CODIFICAZIONI, DECRETI MINISTERIALI, DIRITTO PENALE, IMPUTATI E INDIZIATI DI REATO, MISURE CAUTELARI E LIBERTA' PERSONALE DELL' IMPUTATO, REVOCA, SANZIONI DISCIPLINARI, TRIBUNALI
SIGLA O DENOMINAZIONE:
GEO-POLITICO:
DC, MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, MILANO (MILANO+ LOMBARDIA+), L 1992 0492, CM 1993 02 22