ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00806

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 11
Seduta di annuncio: 152 del 11/03/1993
Abbinamenti
Atto 3/00779 abbinato in data 18/03/1993
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA
Data firma: 11/03/1993
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 03/11/1993
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 03/11/1993
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 03/11/1993


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Stato iter:
18/03/1993
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/03/1993
MINISTRO - (MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA)
 
REPLICA 18/03/1993
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA
Fasi iter:

PRESENTATO IL 11/03/1993

ABBINAMENTO (ATTO NON CAPOSTIPITE) IL 18/03/1993

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 18/03/1993

ITER CONCLUSO IL 18/03/1993

Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. - Per
sapere - premesso che:
il 5 marzo scorso sui giornali a carattere nazionale
appariva la foto di Enzo CARRA durante la traduzione all'interno
del palazzo di Giustizia di Milano tra due carabinieri e con i
ferri ai polsi;
l'immagine, divulgata anche dagli organi di informazione
televisivi, provocava immediate reazioni negli ambienti
parlamentari, governativi e culturali, che stigmatizzavano l'uso
dei ferri e la sua introduzione in aula all'interno di una
gabbia; il presidente del Tribunale aveva successivamente e
finalmente disposto di togliere i ferri al detenuto e di farlo
sedere a fianco dei suoi avvocati;
nelle traduzioni collettive è sempre obbligatorio l'uso di
manette modulari multiple dei tipi definiti con apposito decreto
ministeriale. E' vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di
coercizione fisica (articolo 2 comma 6 della legge n. 492 del
1992);
nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi è
obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del detenuto o
il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono
difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle
manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica
è vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o
internati la valutazione della pericolosità del soggetto o del
pericolo di fuga è compiuta, all'atto di disporre della
traduzione, dall'autorità giudiziaria o dalla direzione
penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti
prescrizioni (articolo 2 comma 5 legge n. 492 del 1992);
nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per
proteggere i deputati da ogni specie di pubblicità, nonché per
evitare ad essi inutili disagi ed umilazioni. L'osservanza della
presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai
fini disciplinari (articolo 2 comma 4 legge n. 492 del 1992);
gli articoli 386 (procurata evasione) e 387 (colpa del
custode) del Codice penale prevedono pene gravi per i custodi nel
caso in cui, anche in assenza di dolo, un detenuto affidato alla
loro vigilanza riesca ad evadere;
con circolare 3357/5807 in data 22 febbraio 1993, il
Ministro di grazia e giustizia ha disposto che la "valutazione
della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è
effettuata, all'atto di disporre la traduzione, dall'autorità
giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali
dettano le conseguenti prescrizioni, e la seconda deve tenere a
base della valutazione ( i reati che risultano contestati, quanto
risulta dal fascicolo, la condotta penitenziaria);
in materia di uso delle manette, in assenza del previsto
decreto ministeriale di cui all'articolo 2 comma 6 della legge n.
492 del 1992, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
avrebbe interessato il Ministero della giustizia ed i propri
comandi dipendenti per disporre nelle more l'uso dei ferri con
catene, fino a quando non saranno disponibili le nuove manette;
il Comando Generale dei Carabinieri ha adottato un
provvedimento cautelare sanzionatorio nei confronti del capitano
comandante della sezione del nucleo Tribunali di Milano, del
maresciallo responsabile del servizio di sicurezza alle celle del
palazzo di giustizia e dell'appuntato capo scorta, per avere
rispettivamente consentito/effettuato una traduzione ne le
condizioni evidenziate dagli organi di informazione;
E' evidente che la legittimità dell'operato dei militari
dell'Arma è fuori discussione alla luce delle richiamate norme di
legge e delle gravi carenze dell'Esecutivo che non ha ancora non
solo fornito, ma neppure fissato le caratteristiche delle manette
da usare. In mancanza di esse ed in presenza di un giudizio di
pericolosità del detenuto emesso dalla competente autorità, che
ha definito il CARRA detenuto "a grande sorveglianza" i militari
si sono comportati in maniera adeguata e corretta, usando i ferri
che avevano disponibili e che non sono stati ancora sostituiti da
altro più adeguato e civile dispositivo -:
se non sia il caso che il Ministro di grazia e giustizia:
1) dichiari pubblicamente la responsabilità del proprio
dicastero per non avere ancora emesso il decreto che fissi le
caratteristiche delle nuove manette;
2) provveda nel senso al più presto, facendo anche
realizzare le manette stesse;
3) faccia conoscere in quali palazzi di giustizia e perché:
non esistono celle di stazionamento dei detenuti in
attesa d'essere chiamati in aula per i processi;
non è stato realizzato un percorso bonificato dedicato
esclusivamente alla traduzione dei detenuti dalle celle alle aule
e viceversa;
non è stato vietato l'uso di apparecchiature, quali
macchine fotografiche, video-telecamere, ecc., che possano
riprendere tali percorsi;
4) comunichi quali iniziative ha ritenuto di avviare per
eliminare dal codice penale vigente l'articolo 387, che prevede
una specifica figura di grave reato per il custode che cagiona,
anche soltanto per colpa, l'evasione del detenuto con quanto
viene stabilito dalla legge n; 492 del 1992;
5) quali iniziative ha intrapreso e quali provvedimenti
adottato a carico del responsabile della direzione penitenziaria
di Milano per avere definito il detenuto CARRA "a grande
sorveglianza", in dispregio delle norme impartite dal suo
dicastero con la circolare sopra citata;
per sapere altresì dal Ministro della difesa:
1) se non intenda assumere ogni utile iniziativa affinché
venga revocato ogni provvedimento disciplinare che abbia colpito
i carabinieri, che il 5 marzo a Milano hanno svolto con dignità e
serietà il proprio dovere;
2) quali provvedimenti vengano adottati, d'intesa con il
Ministro dell'interno e di grazia e giustizia, a carico dei
responsabili che non hanno provveduto a bonificare l'itinerario
della traduzione all'interno del palazzo di Giustizia;
3) cosa lo ha consigliato a rendere di pubblica ragione
attraverso organi di informazione e non nelle competenti sedi
istituzionali provvedimenti sanzionatori disciplinari, ancorché
temporanei e cautelari, a carico di onesti servitori dello Stato
che più ancora dei detenuti, o almeno a livello paritetico con
loro, hanno diritto ad essere tutelati e garantiti.
(3-00806)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CARABINIERI, CARCERI, CODICE E CODIFICAZIONI, DECRETI MINISTERIALI, DIRITTO PENALE, IMPUTATI E INDIZIATI DI REATO, MISURE CAUTELARI E LIBERTA' PERSONALE DELL' IMPUTATO, REVOCA, SANZIONI DISCIPLINARI, TRIBUNALI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

DC, MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, MILANO (MILANO+ LOMBARDIA+), L 1992 0492, CM 1993 02 22