ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01689

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 696 del 03/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: BERRETTA GIUSEPPE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 03/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-01689
presentata da
GIUSEPPE BERRETTA
mercoledì 3 ottobre 2012, seduta n.696

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:

in data 14 dicembre 2011, il presidente del tribunale per i minorenni di Roma, Carmela Cavallo, convocava presso il tribunale la signora F.P. e la propria figlia minore, B.G. di anni 7;

senza alcun preavviso e senza ascoltare la minore, il giudice Cavallo, con decreto numero 7809 disponeva l'allontanamento della bimba dalla madre, per collocarla presso la casa famiglia «Il Ciliegio» di Roma;

con tale provvedimento la minore veniva allontanata dai propri familiari, dai propri affetti e dalla propria scuola;

il decreto motivava l'allontanamento della minore con «una conflittualità tra i genitori» rappresentata dagli assistenti sociali;

da quanto emerso dalla stampa locale, che ha dato ampia eco al caso, l'intera vicenda appare in modo totalmente diverso da quello che viene rappresentato nel decreto;

in particolare i genitori della piccola B. non hanno mai convissuto dalla nascita della figlia;

entrambi i genitori sono stati sottoposti a due perizie psichiatriche svolte nel 2005 e nel 2008, entrambe le perizie riscontrano nel padre della minore, A.G. un «disturbo di personalità di stampo narcisistico dovuto a vuoto empatico ed affettivo da curare in strutture cliniche idonee»;

sono numerose le relazioni delle forze dell'ordine che presentano il signor G., come soggetto ingestibile, il padre è pertanto risultato, in più occasioni, inidoneo ad accudire la minore, cosa che non ha mai mostrato di voler fare: non è comparso, seppur convocato, presso il tribunale dei minorenni di Roma, e non ha mai richiesto di vedere la figlia nella casa famiglia;

secondo la signora P., padre preferirebbe che la figlia restasse in casa famiglia, privata della possibilità di un costante rapporto affettivo con la madre, per destinarla all'adozione a terzi;

la madre e il contesto parentale materno, nel quale B. è cresciuta, sono risultati sani e in grado di accudirla;

dalle relazioni redatte dalla direttrice della scuola precedentemente frequentata dalla minore si evincerebbe che la bambina era ben curata e amata dalla madre e trascurata dal padre;

le relazioni delle assistenti sociali che inizialmente avevano gestito il caso P.-G., sembrano mutare a seguito delle numerose denunce presentate dal signor g.;

a seguito delle denunce del signor G. le assistenti sociali vengono sostituire da altre che, ribalteranno completamente le relazioni, inquadrando il caso in un conflitto tra i genitori;

la tesi presentata dalle assistenti sociali di «conflittualità genitoriale», appare discutibile considerato che il signor G. è risultato essere affetto da grave patologia, arrivando, durante una udienza, a disconoscere la figlia;

considerato il forte stato di malessere della minore che costantemente chiede di poter tornare a casa dalla sua mamma e alla sua precedente scuola -:

se sia a conoscenza della vicenda su esposta;

quali iniziative normative intenda introdurre al fine di evitare il ripetersi di simili casi, in cui pare evidente un eccessivo margine di discrezionalità in merito all'allontanamento dei minori dal contesto familiare.

(2-01689)«Berretta».