ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00581

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 246 del 16/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: FARINA DANIELE
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 16/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MIGLIORE GENNARO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/06/2014
SANNICANDRO ARCANGELO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/06/2014
FRATOIANNI NICOLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/06/2014
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/06/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16/06/2014
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 17/06/2014
Stato iter:
19/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/06/2014
Resoconto FARINA DANIELE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 19/06/2014
Resoconto SCALFAROTTO IVAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 19/06/2014
Resoconto FARINA DANIELE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/06/2014

SVOLTO IL 19/06/2014

CONCLUSO IL 19/06/2014

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00581
presentato da
FARINA Daniele
testo presentato
Lunedì 16 giugno 2014
modificato
Giovedì 19 giugno 2014, seduta n. 249

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
   la Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 (cosiddetta «Fini-Giovanardi»);
   tali disposizioni hanno modificato, nel 2006, l'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti (articolo 4-bis) e numerose altre disposizioni dello stesso testo unico (articolo 4-vicies ter);
   in particolare, l'articolo 4-bis, modificando l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, aveva unificato il trattamento sanzionatorio previsto per le violazioni inerenti tutte le sostanze stupefacenti, trattamento che in precedenza era differenziato a seconda che i reati avessero per oggetto le sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle II e IV (cosiddette «droghe leggere»), ovvero quelle incluse nelle tabelle I e III (cosiddette «droghe pesanti»). Per effetto di tali modifiche le sanzioni per i reati concernenti le «droghe leggere» e, in particolare, i derivati dalla cannabis, precedentemente stabilite nell'intervallo edittale della pena della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da 5.164 a 77.468 euro, sono state elevate, prevedendosi la pena della reclusione da 6 a 20 anni e della multa da 26.000 a 260.000 euro;
   l'articolo 4-vicies ter ha parallelamente modificato il precedente sistema tabellare stabilito dagli articoli 13 e 14 del testo unico, includendo nella nuova tabella I gli stupefacenti che prima erano distinti in diversi gruppi. Peraltro, tale articolo – che prevedeva la modifica di ben 31 norme del testo unico – è stato dichiarato incostituzionale nella sua interezza e non limitatamente alle sue disposizioni sulle tabelle, come originariamente richiesto dalla Corte di cassazione, che ha poi rimesso la questione alla Consulta;
   la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter, per espressa affermazione della Consulta, ha comportato la reviviscenza delle disposizioni del testo unico sugli stupefacenti in vigore prima dell'approvazione della legge n. 49 del 2006;
   l'efficacia delle disposizioni previgenti ha, dunque, determinato un abbassamento delle pene per le violazioni relative alle «droghe leggere» (punite con la reclusione da due a sei anni e della multa, anziché con la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa) e un parallelo aumento delle pene previste per le violazioni relative alle «droghe pesanti» (punite con la pena della reclusione da otto a venti anni e della multa, anziché con quella da sei a venti anni e della multa);
   peraltro, da ultimo, il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, e recante «Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali» (il cosiddetto «decreto Lorenzin»), ha apportato ulteriori modifiche alla normativa sugli stupefacenti;
   è evidente, quindi, che sulla materia degli stupefacenti – novellata più volte, anche prima della recente sentenza della Corte costituzionale – sono intervenute numerose modifiche nel tempo;
   in forza del combinato disposto dell'articolo 27 della Costituzione che stabilisce il principio per il quale «La responsabilità penale è personale», dell'articolo 25 della Costituzione che garantisce il diritto di difesa e di quanto espressamente stabilito all'articolo 5 del codice penale, secondo il quale «Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale», è assolutamente necessaria la chiarezza e l'effettiva conoscibilità delle norme in vigore;
   è indubbio che una lacuna in termini di chiarezza ed effettiva conoscibilità della legge è ancor più grave in materia penale che, come noto, disciplina i fatti costituenti reato e a cui si riconnettono sanzioni molto incisive sulla sfera individuale;
   rispetto alla disciplina sugli stupefacenti, quanto stabilito a livello costituzionale e dal codice penale non pare, tuttavia, aver trovato adeguata attuazione;
   sulla Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2014, n. 115, infatti, in occasione della pubblicazione della legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2014 (il cosiddetto «decreto Lorenzin»), oltre alla legge, è stato anche pubblicato, a partire da pagina 64 della Gazzetta Ufficiale, come sempre, il «Testo del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, coordinato con la legge di conversione 16 maggio 2014, n. 79, recante «Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali»;
   nell'ambito degli usuali elementi di chiarimento pubblicati unitamente al testo coordinato, è stato inoltre pubblicato anche l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto il citato decreto-legge n. 36 del 2014 modificava parzialmente il testo di tale disposizione: ciò avviene usualmente per agevolare la lettura delle norme come risultanti da novelle legislative;
   con riferimento a tale pubblicazione veniva rilevato il fatto che il comma 1 dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 era presente nel testo dichiarato illegittimo con la sentenza n. 32 del 2014 dalla Corte costituzionale;
   l'articolo 73 – nel tempo oggetto di ben 7 riformulazioni e modifiche – è fondamentale in quanto fissa la pena per la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti;
   il fatto che al comma 1 dell'articolo si riporti ancora la pena della reclusione da sei a venti anni, in luogo di quella, vigente, da otto a venti anni, nonché un comma 4 dell'articolo 73 – relativo ai medicinali previsti in tabella II, sezione A, B, C, D – che invece attiene la disciplina penale delle sostanze inserite nelle tabelle II e IV, e che prevede, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale, pene differenti, ingenera, a prescindere della correttezza o meno della pubblicazione, evidenti incertezze tra i comuni cittadini privi di specifiche competenze giuridiche;
   sarebbe evidentemente auspicabile che un testo «attualizzato» del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, venisse ricostruito e pubblicato quanto meno sul sito del dipartimento delle politiche antidroga;
   allo stato, sul sito del dipartimento delle politiche antidroga, nella sezione «Normativa», in relazione al testo unico sugli stupefacenti, vengono riportati gli interventi normativi del decreto-legge, nella formulazione riportata anche nel testo coordinato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2014, senza che sia considerata la reviviscenza delle norme precedenti la cosiddetta «Fini-Giovanardi» conseguente alla pronuncia della Consulta n. 32 del 2014;
   ciò contribuisce ad alimentare, secondo gli interpellanti, la confusione, nonché la possibile ignoranza in perfetta buona fede sulla legge vigente;
   è preciso dovere di un organo governativo, quale è il dipartimento delle politiche antidroga, che proprio di quei temi si occupa, fornire un'informazione aggiornata e corretta delle effettive modifiche intervenute nella legislazione, tenendo conto che gli utenti non sempre sono specializzati in discipline giuridiche e possono, quindi, non comprendere immediatamente la normativa effettivamente in essere;
   la normativa, così come è ordinariamente illustrata, inevitabilmente può indurre nell'errore i cittadini sulla conoscenza della legge penale, poiché può indurre i cittadini, in modo fuorviante, a ritenere che l'intervento della Corte costituzionale sia stato vanificato sul piano legislativo con il decreto-legge n. 36 del 2014, oppure mal interpretato dai commentatori;
   ad avviso degli interpellanti, si tratta di una questione rispetto alla quale occorrerebbe porre rimedio immediato, ad esempio valutando la possibilità di assumere le necessarie iniziative al fine di pubblicare in Gazzetta Ufficiale la versione del testo unico sugli stupefacenti effettivamente vigente;
   nelle more sarebbe comunque indispensabile provvedere a pubblicare, per favorire un'agevole comprensione del testo, sul sito del dipartimento delle politiche antidroga il testo realmente vigente del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 –:
   quali siano le informazioni e gli orientamenti del Governo su quanto riportato in premessa;
   se il Governo non ritenga di intervenire quanto prima per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un testo coordinato e aggiornato del testo unico n. 309 del 1990 sugli stupefacenti nella formulazione vigente;
   se, nell'ambito delle proprie competenze, non reputi necessario al più presto far riportare nell'apposita sezione «Normativa» del sito del dipartimento delle politiche antidroga le norme vigenti in tema di stupefacenti, eliminando qualsiasi formulazione, ad oggi presente nella sezione, fuorviante per gli utenti.
(2-00581) «Daniele Farina, Migliore, Sannicandro, Fratoianni, Paglia».

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2005 0272, DPR 1990 0309

EUROVOC :

stupefacente

sostanza psicotropa

revisione della legge

sanzione penale

prodotto farmaceutico

carcerazione