ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00160

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 108 del 24/05/2023
Firmatari
Primo firmatario: CAPPELLETTI ENRICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/05/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 23/05/2023
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-00160
presentato da
CAPPELLETTI Enrico
testo di
Mercoledì 24 maggio 2023, seduta n. 108

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

   la crisi di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, sfociata nel provvedimento di risoluzione dell'istituto bancario del 22 novembre 2015, ha comportato l'azzeramento dei risparmi di migliaia di famiglie collocate su tutto il territorio nazionale, nonché la morte di un risparmiatore che si è tolto la vita per aver perso tutti i propri risparmi;

   attraverso gli strumenti attuati da diversi Governi che si sono succeduti negli anni, con particolare riferimento al fondo indennizzo risparmiatori, gli indennizzi pubblici per i risparmiatori sono stati pari al 30 per cento per gli azionisti e 95 per cento per gli obbligazionisti subordinati;

   la Procura di Arezzo ha avviato numerosi procedimenti da cui sono poi scaturiti 4 diversi processi nei confronti degli amministratori, direttori generali e sindaci revisori della banca che si sono succeduti nel tempo;

   il processo più rilevante è quello per bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice che ha coinvolto gli amministratori ed i sindaci revisori e si è concluso in primo grado con l'assoluzione di tutti gli imputati a eccezione di un amministratore. La sentenza, che ha pregiudicato le ragioni civilistiche di migliaia di risparmiatori costituitisi parte civile, è stata appellata dalla Procura della Repubblica di Arezzo e la Corte di appello di Firenze ha fissato l'udienza per il giorno 5 maggio 2023. Durante tale udienza il Collegio ha disposto la rinnovazione della notifica per due imputati, ma ha rinviato al giorno 16 ottobre 2023, pur essendo evidente l'imminente prescrizione per il reato di bancarotta semplice, nonostante alcuni brevi periodi di sospensione connessi all'evento pandemico;

   il 10 novembre 2022, alcuni risparmiatori hanno presentato un esposto al Governatore della Banca d'Italia, quale organo di vigilanza per garantire una sana e prudente gestione del sistema bancario, circa un presunto conflitto di interesse tra l'avvocato che rappresenta la liquidatela della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio costituitasi parte civile nel suddetto procedimento penale e alcun difensori degli imputati;

   nello specifico, nell'esposto viene rappresentato un possibile grave conflitto di interessi tra le parti legali di difesa coinvolti nel processo;

   tali circostanze, facilmente accertabili esaminando i siti internet degli studi legali coinvolti, potrebbero delineare una situazione in conflitto di interesse potenzialmente pregiudizievole per le ragioni della liquidatela ed in ultima istanza per il ruolo di controllo del settore bancario svolto da Banca di Italia. Inoltre si potrebbe profilare una situazione deontologicamente rilevante per gli avvocati coinvolti ai sensi dell'articolo 24 del codice deontologico forense;

   in merito al conflitto di interessi disciplinato dal codice deontologico, le pronunce del Consiglio nazionale forense hanno indicato che «Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall'articolo 24 c.d.f. non solo deve essere chiara la terzietà dell'avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell'avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell'id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell'uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico»;

   la ratio dell'articolo 24 del codice deontologico forense, come riportata dal sito https://www.consiglionazionaleforense.it del Consiglio nazionale forense, è quella di «evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e, quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte ovvero con i suoi difensori.»;

   le situazioni personali o gli atteggiamenti del professionista che, anche solo astrattamente, possano implicare un conflitto di interesse, violano il codice deontologico. In particolare, l'articolo 24 c.d.f. viene violato quando la condotta dell'avvocato che non garantisca la propria terzietà ed indipendenza, anche se l'esistenza di un conflitto di interessi sia solo apparente o potenziale, nello svolgimento della propria attività professionale, in particolare se in astratto possono essere presunti condizionamenti dovuti a rapporti di tipo personale –:

   se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda intraprendere a tutela dei risparmiatori.
(2-00160) «Cappelletti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

deontologia professionale

moralita' della vita economica

conseguenza economica