ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00001

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 13
Seduta di annuncio: 5 del 30/05/1996
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
Data firma: 30/05/1996
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 05/30/1996
MISTO 05/30/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 05/30/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 05/30/1996
RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI 05/30/1996
MISTO 05/30/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 05/30/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 05/30/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 05/30/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 05/30/1996


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

PRESENTATO IL 30/05/1996

La Camera,
premesso che l'istituto per la estradizione per
l'estero, secondo i nostri principi costituzionali, che
rifiutano la pena di morte e tutti i trattamenti contrari al
senso di umanità, deve essere informato al rispetto e alla
tutela dei diritti della persona, primo fra tutti il diritto
alla vita, anche per chi è responsabile di gravissimi delitti;
considerato che, attualmente, questi principi comportano
la subordinazione della concessione dell'estradizione ad una
duplice valutazione, rispettivamente dell'autorità
giurisdizionale, sulla sussistenza delle garanzie formali di
inapplicabilità e di ineseguibilità della pena di morte, e
dell'autorità politica sull'affidabilità delle garanzie date
dallo Stato richiedente;
ritenuto che questa duplice valutazione, imposta sia
dall'articolo 698 del codice di procedura penale sia, per
quanto riguarda gli Stati Uniti, Paese che contempla nel suo
ordinamento la pena di morte, dalla legge 26 maggio 1984, n.
225, di ratifica del trattato di cooperazione giudiziaria, può
risolversi, in particolare per il difficile, incerto e
discrezionale giudizio di affidabilità delle garanzie di non
applicabilità ed eseguibilità della pena capitale, in una
violazione dell'assoluto ed inviolabile diritto alla vita;
considerato in particolare che la vicenda della
estradizione del cittadino italiano Pietro Venezia ha
dimostrato, per le differenti valutazioni espresse dal
Ministro di grazia e giustizia (che ha ritenuto affidabili le
garanzie offerte dal governo americano) e dal Parlamento (che
ha ripudiato le stesse garanzie come insufficienti a
salvaguardare la vita dell'estradando), tutta la insufficienza
della nostra disciplina dell' estradizione;
ritenuto che, a prescindere dal giudizio sulla
legittimità di questa normativa che è chiamata ad esprimere la
Corte Costituzionale proprio con riferimento al caso Venezia,
è indispensabile assicurare comunque la salvaguardia della
vita anche a chi, come Pietro Venezia, è accusato di un
gravissimo delitto, e avviare le procedure per la modifica dei
trattati di cooperazione giudiziaria con tutti quei paesi,
compreso gli Stati Uniti d'America che prevedono,
nell'ordinamento, la pena capitale;
impegna il Governo
comunque, a non dare esecuzione alla richiesta di
estradizione del cittadino Pietro Venezia;
ad avviare le procedure per la revisione dei trattati di
cooperazione giudiziaria con quegli Stati che prevedono la
pena di morte, nel senso di escludere sempre e in ogni caso la
consegna alle autorità di questi paesi delle "persone presenti
nel territorio nazionale", anche se accusate di gravissimi
delitti.
(1-00001)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CITTADINI ITALIANI, ESTRADIZIONE, IMPUTATI E INDIZIATI DI REATO, OMICIDIO, PENA DI MORTE, TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

USA, FLORIDA