ATTO CAMERA

ODG IN COMMISSIONE 0/01984/006/09

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 14
Seduta di annuncio: 79 del 27/11/2001
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 27/11/2001
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 11/27/2001


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Stato iter:
28/11/2001
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/11/2001
VICE MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 28/11/2001

PARERE GOVERNO IL 28/11/2001

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/11/2001

CONCLUSO IL 28/11/2001

Ordine del Giorno 0/1984/6/09
Atto Camera

Ordine del Giorno
0/1984/6/09
presentato da IVO COLLE' mercoledì 28 novembre 2001

La IX Commissione,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002;
preso atto dei principi introdotti dall'articolo 26 per una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, incentrata sulla separazione tra gestione delle reti e gestione dei servizi, affidando questi ultimi con procedure concorrenziali e mantenendo reti ed impianti alla proprietà dell'ente locale;
rilevato che la nozione di servizio pubblico è riferita ad attività che rivestono diretta utilità sociale, promuovono lo sviluppo economico e civile delle comunità locali e ne soddisfano esigenze primarie e generalizzate;
considerato che il trasporto a fune non di linea con finalità turistiche, pur soggetto a regolamentazione amministrativa (concessione, obbligo di regolarità, continuità e accessibilità del servizio, prescrizioni tecniche di sicurezza), non rientra tuttavia nelle motivazioni che inducono alla predetta revisione legislativa, in quanto gestione di un servizio orientato a un'utenza esterna alla comunità territoriale di appartenenza, già aperto alla concorrenza del mercato e nel mercato, qualificato fra le attività turistiche di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135;
tenuto conto che i soggetti gestori del trasporto a fune non di linea con finalità turistiche assumono a proprio carico gli oneri di costruzione non solo dei sistemi trasportistici, ma anche degli impianti di innevamento programmato e quelli per la realizzazione delle piste da sci asservite, con un notevole diretto impegno finanziario per l'infrastrutturazione,

impegna il Governo:

affinché, nella predisposizione del regolamento attuativo, abbia riguardo alle anzidette specificità e mantenga per il trasporto a fune non di linea con finalità turistiche l'attuale disciplina di riferimento nazionale, regionale e, per le province di Trento e Bolzano, provinciale.
0/1984/6.Collè, Detomas.

Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ATTREZZATURE E INSEDIAMENTI TURISTICI, FUNICOLARI E FUNIVIE, LEGGE FINANZIARIA, REGOLAMENTI, SPORT ALPINI E INVERNALI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ANNO FINANZIARIO 2002