Legislatura: 14Seduta di annuncio: 79 del 27/11/2001
Primo firmatario:
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 27/11/2001
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 11/27/2001
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/11/2001 VICE MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
ACCOLTO IL 28/11/2001
PARERE GOVERNO IL 28/11/2001
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/11/2001
CONCLUSO IL 28/11/2001
La IX Commissione,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002;
preso atto dei principi introdotti dall'articolo 26 per una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, incentrata sulla separazione tra gestione delle reti e gestione dei servizi, affidando questi ultimi con procedure concorrenziali e mantenendo reti ed impianti alla proprietà dell'ente locale;
rilevato che la nozione di servizio pubblico è riferita ad attività che rivestono diretta utilità sociale, promuovono lo sviluppo economico e civile delle comunità locali e ne soddisfano esigenze primarie e generalizzate;
considerato che il trasporto a fune non di linea con finalità turistiche, pur soggetto a regolamentazione amministrativa (concessione, obbligo di regolarità, continuità e accessibilità del servizio, prescrizioni tecniche di sicurezza), non rientra tuttavia nelle motivazioni che inducono alla predetta revisione legislativa, in quanto gestione di un servizio orientato a un'utenza esterna alla comunità territoriale di appartenenza, già aperto alla concorrenza del mercato e nel mercato, qualificato fra le attività turistiche di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135;
tenuto conto che i soggetti gestori del trasporto a fune non di linea con finalità turistiche assumono a proprio carico gli oneri di costruzione non solo dei sistemi trasportistici, ma anche degli impianti di innevamento programmato e quelli per la realizzazione delle piste da sci asservite, con un notevole diretto impegno finanziario per l'infrastrutturazione,
impegna il Governo:
affinché, nella predisposizione del regolamento attuativo, abbia riguardo alle anzidette specificità e mantenga per il trasporto a fune non di linea con finalità turistiche l'attuale disciplina di riferimento nazionale, regionale e, per le province di Trento e Bolzano, provinciale.
0/1984/6.Collè, Detomas.
CONCETTUALE:ATTREZZATURE E INSEDIAMENTI TURISTICI, FUNICOLARI E FUNIVIE, LEGGE FINANZIARIA, REGOLAMENTI, SPORT ALPINI E INVERNALISIGLA O DENOMINAZIONE:ANNO FINANZIARIO 2002