Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Delega al Governo per la riforma del codice della strada - A.C. 4662 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4662/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 559
Data: 18/10/2011
Descrittori:
CODICE DELLA STRADA   CODICE E CODIFICAZIONI
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

SIWEB

 

18 ottobre 2011

 

n. 559/0

 

Delega al Governo per la riforma del codice della strada

A.C. 4662

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

4662

Titolo

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

4

Date:

 

presentazione alla Camera

30 settembre 2011

assegnazione

3 ottobre 2011

Commissione competente

IX Commissione (Trasporti)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio, VIII Ambiente, XII Affari sociali, XIII Agricoltura, XIV Politiche dell'Unione europea e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

La proposta di legge reca una delega al Governo per la revisione della normativa dettata dal codice della strada - di cui al d.lgs. n. 285/1992 - in materia di motorizzazione e circolazione stradale.

Si ricorda che la legge n. 120/2010 ha introdotto alcune importanti modifiche al codice, fra le quali si segnalano: l’introduzione del principio “chi guida non beve” per i giovani di età compresa fra 18 e 21 anni, per i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente e per i conducenti professionali; l’aggravamento delle sanzioni per alcune delle più rilevanti infrazioni al codice della strada; l’introduzione della nuova disciplina in materia di “guida assistita” per i minori che abbiano compiuto i diciassette anni e siano titolari di patente A; introduzione dell'obbligo di uso delle cinture di sicurezza sulle c.d. "minicar"; introduzione della targa personale; previsione di visita medica biennale per il rinnovo della patente dopo il compimento degli 80 anni.

In particolare, l’articolo 1 della proposta in esame delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, secondo i principi e criteri direttivi indicati dal successivo art. 2. Gli schemi dei decreti dovranno essere trasmessi al Palamento entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri, ritrasmette il testo alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari. L’art. 2, comma 1, stabilisce che i decreti legislativi dovranno disciplinare in particolare, secondo criteri di essenzialità, semplicità e chiarezza: i principi di carattere generale; l’assetto delle competenze, mantenendo ferma l'attribuzione delle stesse, anche in relazione alle modifiche legislative intervenute; la disciplina delle norme di comportamento e relativo sistema sanzionatorio, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e l'effettività degli istituti sanzionatori.  Il comma 2 detta i principi direttivi, fra i quali vanno segnalati: la riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza, nonché coordinamento e armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali; la delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica armonizzata dell'Unione europea suscettibile di frequenti aggiornamenti; la revisione dell'apparato sanzionatorio; la qualificazione giuridica dell'istituto della patente di guida a punti; la revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, anche con individuazione di ambiti di competenza diversi. Di particolare rilievo il principio di cui alla lettera c), volto alla introduzione della nuova fattispecie di reato denominata “omicidio stradale”, per i casi di omicidio commesso da conducente in stato di ebbrezza, in cui sia stato accertato un tasso alcoolemico superiore a 1,5 g/l, ovvero in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, sanzionato con pena detentiva non inferiore nel minimo a otto anni e nel massimo a diciotto anni di reclusione.

Il comma 3 autorizza il Governo ad emanare regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, entro lo stesso termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 e nel rispetto dei medesimi principi direttivi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2, per disciplinare i procedimenti amministrativi relativi a una serie di materie specificamente indicate, fra le quali: classificazione delle strade; caratteristiche dei veicoli eccezionali; segnaletica stradale; classificazione, destinazione, e caratteristiche costruttive dei veicoli, ed accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione; misure di tutela dell'utenza debole sulle strade.

L’art. 3, al comma 1, prevede che, per la predisposizione degli schemi di decreto legislativo e dei regolamenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti e da dirigenti delle direzioni generali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti per materia, nonché da rappresentanti del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno. Il comma 2 precisa che la struttura tecnica di missione può avvalersi di esperti del settore dei trasporti su strada o della materia giuridica. Ai sensi del comma 3, la struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è presieduta dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 4 prevede che i costi della struttura sono a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che vi provvede nell'ambito delle risorse annualmente destinate a tale scopo. L’art. 4, comma 1, prevede che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo può adottare decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 1. Il comma 2 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Relazioni allegate

E’ allegata la relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L’attribuzione di una delega legislativa al Governo può essere disposta esclusivamente con norma di rango legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le materie circolazione e sicurezza stradale sono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione. Il principio di delega di cui alla lettera c) dell’art. 2 (omicidio stradale), va ricondotto alla materia ordinamento civile e penale, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l).

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 20 luglio 2010 la Commissione ha adottato un piano d’azione (COM(2010)389) valido per il periodo 2011-2020 inteso a favorirela creazione di uno spazio comune europeo della sicurezza stradale.

Secondo i dati citati nel documento, nel 2009 nell’UE si sarebbero registrati oltre 35.000 morti e più di un milione e mezzo di feriti, con un costo sociale pari a circa 130 miliardi di euro[1]. Per favorire l’adozione di standard di sicurezza stradale più severi al fine di dimezzare entro il 2020, rispetto al 2010, il numero delle vittime della strada nell’UE, viene proposto un approccio basato su una maggiore partecipazione di tutte le parti interessate e su una più stretta collaborazione con gli Stati membri. Questi ultimi, nel pieno rispetto dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità, dovranno elaborare piani nazionali, indicando gli strumenti previsti per perseguire l’obiettivo comune secondo precise scadenze, e fissare obiettivi nazionali specifici concentrando gli interventi nei settori nei quali si registrano risultati meno soddisfacenti. Si dovrà inoltre tenere conto delle sinergie con altri obiettivi politici a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale e con altre politiche dell’UE (ambiente, energia, gioventù, istruzione, occupazione, salute pubblica, ricerca, innovazione, assicurazione, giustizia, commercio e affari esteri).

Al fine di perseguire i suddetti obiettivi si prospettano interventi volti a:

·      migliorare il comportamento degli utenti della strada, con particolare riferimento ai giovani conducenti, sulla base di un approccio più vasto che concepisca l’educazione e la formazione come un processo globale e di formazione continua anche dopo il conseguimento della patente.

Fra le possibili misure figurano le esercitazioni pratiche e la guida accompagnata prima dell’esame di guida,la valutazione durante tale esame di competenze di guida più estese nonché di valori e comportamenti legati alla sicurezza stradale quali la consapevolezza del rischio ed infinel’introduzione di requisiti minimi armonizzati per accompagnatori ed istruttori;

·      rafforzare il controllo dell’applicazione della normativa mediante una strategia comune basata su scambi transfrontalieri di informazioni e specifiche campagne di informazione e sensibilizzazione;

·      migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali, comprese le strade secondarie rurali ed urbane dove si registra il maggior numero di decessi (rispettivamente 56% e 44% nel 2008 a fronte del 6% sulle autostrade) e garantire che solo le infrastrutture conformi ai requisiti UE in materia di sicurezza possano beneficiare del sostegno finanziario europeo;

·      rafforzare la sicurezza dei veicoli, prestando particolare attenzione ai problemi dei veicoli che utilizzano sistemi di propulsione alternativi, quali i veicoli elettrici.

In tale contesto dovrà essere garantita la conformità dei veicoli ai requisiti di sicurezza durante tutto il loro ciclo di vita, l’armonizzazione ed il rafforzamento progressivo della legislazione UE in materia di controlli tecnici, valutando l’opportunità di adottare princìpi comuni in materia di indagini tecniche sugli incidenti stradali (anche mutuando i metodi utilizzati a tal fine nelle altre modalità di trasporto, come ad esempio l'installazione di scatole nere a bordo di veicoli professionali);

·      promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie (sistemi di trasporto intelligente – ITS) al fine di controllare il traffico e fornire agli utenti informazioni in tempo reale, accelerando nel contempo la diffusione di eCall, il sistema di chiamata di emergenza basato su un numero unico europeo;

·      migliorare i servizi di emergenza e assistenza a seguito di incidenti considerato che il numero dei feriti resta elevato e rappresenta un serio problema di salute pubblica.

In tale contesto la Commissione intende elaborare una strategia globale per i feriti della strada ed i primi soccorsi, che preveda tra l’altro la creazione di unità di soccorso miste tra Stati membri, in vista diun’eventuale iniziativa volta a fissare un obiettivo comune a livello UE per la riduzione del numero di feriti gravinegli incidenti stradali. La Commissione intende altresì migliorare la raccolta e l'analisi dei dati relativi agli incidenti stradali e sviluppare il ruolo dell'Osservatorio europeo per la sicurezza stradale, affidandogli azioni mirate in materia di comunicazione e informazione dei cittadini;

·      proteggere gli utenti più vulnerabili della strada, tra l’altro adeguando le infrastrutture stradali al traffico non motorizzato, migliorando visibilità e la gestione della velocità, separando i flussi di traffico nel caso in cui il traffico misto sia pericoloso, estendendo ai motocicli la normativa UE esistente sui controlli tecnici ed infine intensificando i controlli sulla velocità, la guida in stato di ebbrezza o senza patente, l’uso del casco e le manomissioni dei motocicli.

Gli utenti vulnerabili della strada comprendono i pedoni, i ciclisti e i motociclisti per i quali il tasso di mortalità e lesioni gravi è particolarmente elevato (nel 2008 hanno rappresentato circa il 45% del totale dei morti per incidenti stradali). Per quanto riguarda i motociclisti, la riduzione della mortalità è inferiore a quella di altre categorie di utenti della strada (tra il 2001 e il 2008 si è registrata una riduzione del 4% della mortalità stradale tra i motociclisti a fronte del 35% per gli occupanti e i conducenti di auto). Fanno parte di tale categoria anche gli anziani, i bambini e le persone disabili, maggiormente a rischio nelle zone urbane.

 

Il rafforzamento della sicurezza stradale costituisce una delle priorità del Libro bianco sula politica europea dei trasporti (COM(2011)144)che riconferma l’obiettivo di dimezzare il numero delle vittime entro il 2020, avvicinandosi all’obiettivo “zero vittime” entro il 2050.

A tal fine si sottolinea la necessità di armonizzare le tecnologie (es. sistemi di assistenza alla guida e limitatori di velocità), migliorare i controlli tecnici e la formazione, con particolare attenzione agli utenti della strada più vulnerabili, rafforzare la pubblica sicurezza nei trasporti, collaborare con gli Stati membri in particolare nel campo della sicurezza urbana, aumentare il livello di sicurezza lungo tutta la catena logistica anche attraverso l'elaborazione di certificati sulla sicurezza “da punto a punto”.

 

Il piano d’azione è stato esaminato dal Parlamento europeo che il 27 settembre 2011 ha approvato una risoluzione nella quale, al fine di conseguire l’obiettivo “zero vittime”, si sollecita tra l’altro l'integrazione delle considerazioni legate alla sicurezza stradale in tutti i campi politici pertinenti, quali l'educazione, la salute, l'ambiente, la politica sociale e la cooperazione giudiziaria e di polizia. Si invita inoltre la Commissione europea a: designare, entro il 2014, un coordinatore europeo per favorire l’applicazione delle misure in materia di sicurezza stradale negli Stati membri; creare un forum di cooperazione di pubblici ministeri, autorità di polizia, associazioni di vittime della strada e osservatori della sicurezza stradale per migliorare l'applicazione dei codici della strada; commissionare uno studio sull'impatto socioeconomico dei decessi e delle lesioni dovuti agli incidenti stradali.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 1 reca una delega al governo per la revisione delle norme del codice della strada, in materia di motorizzazione e circolazione stradale. L’articolo 2, comma 3, autorizza il Governo ad emanare regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, per la disciplina di procedimenti amministrativi concernenti alcune delle materie comprese nel codice della strada.

Coordinamento con la normativa vigente

Il coordinamento fra le norme, di diverse fonti, contenute nel codice della strada è oggetto di uno dei principi direttivi di cui all’articolo 2 della proposta in esame. 

Collegamento con lavori legislativi in corso

La IX Commissione ha avviato il 18 gennaio 2011 l’esame della proposta di legge AC 3901, approvata dal Senato, Modifiche all'articolo 173 del Codice della strada, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida.

Formulazione del testo

Si rileva che alcuni dei principi direttivi recati dall’art. 2, comma 2, lettera e), lettera f), lettera g), potrebbero essere più specificamente dettagliati, al fine di definire più compiutamente le finalità perseguite dalla norma di delega.

Con riguardo all’elenco delle materie di cui all’articolo 2, comma 3, per le quali il Governo è autorizzato all’emanazione di regolamenti, si osserva che la previsione contenuta alla lettera h), concernente la patente di categoria BS, in quanto diretta a modificare la normativa relativa alla patente di guida, disciplinata dal codice, andrebbe più opportunamente inserita nell’ambito dei principi direttivi di cui al comma 2 dello stesso articolo 2.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Trasporti                                                                                                              ( 2614 - *st_trasporti@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.                                                                                                                                                                                                            File: TR0310a

 



[1]     Da statistiche pubblicate dalla Commissione europea il 5 luglio 2011 risulta una riduzione degli incidenti stradali nell’UE dell’11% nel 2010, sebbene con differenze consistenti tra gli Stati membri (per quanto riguarda l’Italia dal 2001 al 2010 si è registrata una diminuzione del 44%).