Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau A.C. 3403 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3403/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 354
Data: 15/06/2010
Descrittori:
ASSEGNI ED ELARGIZIONI SPECIALI   INCIDENTI FERROVIARI
VIAREGGIO, LUCCA - Prov, TOSCANA   VITTIME DI CALAMITA' E DISASTRI
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

 

15 giugno 2010

 

[n. 354/0]

Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau

A.C. 3403

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

3403

Titolo

Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau

Iniziativa

parlamentare

Iter al Senato

no

Numero di articoli

5

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

16 aprile 2010

Assegnazione

13 maggio 2010

Commissione competente

IX Trasporti

Sede

referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria)

 


Contenuto

L’articolo 1 assegna 3 milioni di euro al Presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau[1] da destinare a speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau e di coloro che in tale occasione hanno riportato lesioni gravi o gravissime.

A tal fine è istituito un apposito Fondo, di 3 milioni di euro, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

L’articolo 2 stabilisce che i beneficiari delle elargizioni e la somma spettante a ciascuno saranno stabiliti dal Presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau, d’intesa con il Presidente della provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto dei criteri appresso indicati.

In particolare, i contributi spettanti ai familiari delle vittime sono concessi ai seguenti soggetti e secondo il seguente ordine:

a)    coniuge[2] supersite, convivente more uxorio e figli a carico;

b)    figli, in mancanza del coniuge supersite o in presenza di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione, con sentenza passata in giudicato;

c)    genitori;

d)    fratelli e sorelle conviventi e a carico;

e)    conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti il disastro.

I contributi in favore dei soggetti che hanno riportato lesioni sono commisurati alla gravità della lesione e allo stato di effettiva necessità.

 

I contributi sono assegnati con provvedimento del Presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau e esenti da ogni imposta e tassa e sono assegnati anche in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto, a qualsiasi titolo, secondo la normativa vigente (si pensi in particolare ai procedimenti finalizzati al risarcimento del danno) (articolo 3).

 

L’articolo 4 provvede alla copertura dell’onere recato dalla presente proposta di legge, quantificato in 3 milioni di euro per il 2010, prevedendo che ad esso si faccia fronte attraverso corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, determinato in 156,3 milioni di euro per il 2010, dalla tabella C, allegata alla legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010).

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

La legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (articolo 5).

 

Un’iniziativa analoga è già stata assunta in occasione del disastro aereo di Linate nell'ottobre 2001, in cui morirono 118 persone, per il quale è stata approvata la legge n. 33 del 27 febbraio 2003, che ha stanziato 12,5 milioni di euro.

Si ricordano inoltre la legge n. 436/1999, che ha previsto disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona, la legge n. 497/1999, relativa alla corresponsione di indennizzi per l’incidente della funivia del Cermis e le abbinate proposte di legge AA.CC. 3007, 3171 e 3198, in favore delle famiglie delle vittime e di coloro che hanno riportato lesioni in conseguenza del disastro ferroviario di Viareggio.

Relazioni allegate

La proposta è corredata dalla relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

In considerazione della natura economica delle elargizioni previste dal provvedimento, per le quali è stanziata un’apposita somma con la copertura finanziaria a carico del bilancio dello Stato, il provvedimento potrebbe essere ricondotto nell’ambito della materia “sistema contabile dello Stato”, demandata, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

L’art. 2 attribuisce agli organi istituzionali locali (presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau e presidente della provincia autonoma di Bolzano) il compito di individuare i beneficiari delle elargizioni e la somma spettante a ciascuno.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si ricordano le già citate proposte di legge in favore delle famiglie delle vittime e di coloro che hanno riportato lesioni in conseguenza del disastro ferroviario di Viareggio (AA.CC. 3007, 3171 e 3198), approvate dalla Camera dei deputati e attualmente assegnate all’8° Commissione del Senato in sede deliberante (A.S. 2231).

Impatto sui destinatari delle norme

La proposta prevede erogazioni in favore delle famiglie delle vittime e di coloro che hanno riportato lesioni nel disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Trasporti

( 066760-2614 – *st_trasporti@camera.it

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File: TR0202a.doc



[1]    Le comunità comprensoriali sono enti di diritto pubblico, istituiti con legge dalla Provincia autonoma di Bolzano (L.P. 20 marzo 1991, n. 7), ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 279/1974, allo scopo di promuovere la valorizzazione e la tutela ambientale delle zone montane o parzialmente montane interessate, favorendo la partecipazione della popolazione allo sviluppo economico, sociale, culturale ed ecologico delle stesse.

I comprensori sono attualmente sette, tra cui quello della Val Venosta, e sono loro attribuite funzioni nel campo dei servizi sociali e dei servizi ambientali. Organi del comprensorio sono: il consiglio, la giunta, il presidente e il collegio dei revisori dei conti. La disciplina è contenuta nella stessa legge istitutiva.

[2]    E’ escluso il coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il coniuge cui sia stata addebitata la separazione, con sentenza passata in giudicato.