Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 4258) Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna (Testo unificato)
Riferimenti:
AC N. 4258/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 230
Data: 17/04/2012
Descrittori:
EMILIA ROMAGNA   L 2001 0093
MARCHE   MUSEI GALLERIE E PINACOTECHE
PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI   ZOLFO
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 4258

 

Modifica all’articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell’Emilia Romagna

 

(Testo unificato)

 

 

 

 

 

N. 230 – 17 aprile 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

4258 e abb.

Titolo breve:

 

Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna.

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Pizzolante

 

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

 

Oggetto:

 

 

 

 

 


 

 

 

INDICE

 

 

 

ARTICOLO 1. 3

Nuova denominazione del Parco.. 3



PREMESSA

 

La proposta di legge reca “Modifica all’articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell’Emilia Romagna”.

È oggetto della presente Scheda il testo unificato adottato dalla Commissione di merito, come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede referente.

Il testo, composto da un unico articolo, non è corredato di relazione tecnica.

La relazione illustrativa della proposta di legge C. 4258, poi confluita nel testo unificato n esame, sottolinea che il passaggio dalla regione Marche alla regione Emilia-Romagna dei comuni di Novafeltria e Sant'Agata Feltria, ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 117, ha reso necessaria la modifica della denominazione, essendo ora il Parco museo ubicato nel territorio di entrambe le regioni.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1

Nuova denominazione del Parco

Normativa vigente: l'art. 15, comma 2, della legge 21 marzo 2001, n. 93, recante norme in materia di attività mineraria, ha disposto - al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale – l’assegnazione di finanziamenti al Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, prevedendone l’istituzione con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, con la regione Marche e con gli enti locali interessati. La norma ha altresì disposto l’affidamento della gestione ad un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dalla regione Marche e dagli enti locali interessati.

Il Parco, denominato Parco dello zolfo delle Marche, è stato  istituito con decreto del Ministro dell’ambiente 20 aprile 2005, il quale ne elenca le finalità e le attività, disciplina la composizione del Consorzio nonché lo statuto e il regolamento del Consorzio medesimo; l’allegato A del decreto elenca i siti e i beni costituenti il parco dello zolfo delle Marche.

La norma stabilisce la nuova denominazione del Parco in “Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell’Emilia Romagna”. Dispone altresì che il Parco ricomprenda anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino. Prevede, infine, che vengano apportate le opportune modifiche al decreto ministeriale che ha istituito originariamente il Parco, le quali dovranno interessare, altresì, la composizione del consorzio, l’adeguamento dell’elenco dei siti, l’aggiornamento degli strumenti di gestione.

 

 

Al riguardo appare necessario un chiarimento del Governo in merito all’effettiva portata della proposta di legge in esame, per verificare se e in quale misura essa possa recare nuovi oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, tenuto conto dell’inserimento di nuovi siti nell’ambito del Parco, andrebbero acquisiti chiarimenti al fine di valutare se possano determinarsi costi aggiuntivi rispetto a quelli già sostenuti dalle strutture interessate e se, in questa ipotesi risulterebbero sufficienti le risorse già disponibili a legislazione vigente. In caso contrario, andrebbe precisato su quali soggetti graveranno i maggiori oneri.

Si ricorda che attualmente il Parco è ricompreso nell’elenco degli enti cui il Ministero dell’ambiente contribuisce in via ordinaria.

Si ricorda inoltre che, a normativa vigente[1], costituiscono entrate del soggetto gestore del Parco dello zolfo delle Marche:

a) i contributi ordinari e straordinari dell'Unione europea, nonché di enti ed organismi internazionali, dello Stato, della regione Marche, della provincia di Ancona, della provincia di Pesaro e Urbino, delle Comunità montane e dei comuni interessati e di altri enti pubblici statali e locali;

b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali in denaro;

c) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del soggetto gestore del Parco dello zolfo delle Marche.

 

 

 



[1]art. 7 del DM 20.4.2005.