Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 4143) Ratifica ed esecuzione del protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membru dell'OCSE, in materia di reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale
Riferimenti:
AC N. 4143/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 163
Data: 13/04/2011
Descrittori:
ASSISTENZA TECNICA   CONSIGLIO D' EUROPA
ORGANIZZAZIONE DI COOPERAZIONE E DI SVILUPPO ECONOMICO ( OCSE )   ORGANIZZAZIONE FISCALE
TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 4143                                                                                                

 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'OCSE, in materia di reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       N. 163 – 13 aprile 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

4143

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa ed i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Barbi

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

 

Oggetto:

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

 

 

ARTICOLI 1-10 del Protocollo.. 3

Assistenza amministrativa in materia fiscale. 3



PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica del Protocollo emendativo[1] della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa ed i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), in materia di reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale.

La Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale è un trattato multilaterale concluso il 25 gennaio 1988, entrato in vigore il 1° aprile 1995 e ratificato dall’Italia con la legge n. 19 del 10 febbraio 2005.

La relazione illustrativa del ddl in esame precisa che il Protocollo di modifica della suddetta Convenzione si è reso necessario al fine di allineare il testo della Convenzione allo standard dell'OCSE attualmente in uso, in materia di trasparenza e di scambio di informazioni.

Il disegno di legge di ratifica non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le diposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1-10 del Protocollo

Assistenza amministrativa in materia fiscale

Normativa vigente. La Convenzione del 1988, oggetto di modifica con il Protocollo emendativo in esame,  dispone che:

-                           lo scambio di informazioni fra le Parti - finalizzato all’accertamento e alla riscossione delle imposte o anche connesso all’avvio di azioni giudiziarie e amministrative - può avvenire automaticamente, spontaneamente o su richiesta; le Parti possono anche realizzare verifiche fiscali simultanee sul proprio territorio, alle quali le autorità competenti degli Stati richiedenti la verifica possono essere autorizzate ad assistere (articoli da 4 a 9);

-                           gli Stati aderenti notificano ai soggetti destinatari, su richiesta della Parte richiedente, i documenti – anche giudiziari – concernenti le imposte oggetto di accertamento o di recupero; se necessario, le Parti provvedono alla traduzione dei documenti medesimi (articolo 17);

-                           è costituito, sotto l’egida dell’OCSE, un organismo di coordinamento incaricato di vigilare sull’attuazione della Convenzione, di promuovere procedure di cooperazione maggiormente efficaci, di esprimere pareri sull’interpretazione della Convenzione; l’organismo è composto da rappresentanti delle competenti autorità delle Parti (articolo 24);

-                           le spese ordinarie sostenute per fornire l’assistenza sono a carico dello Stato richiesto, mentre le spese straordinarie per l’assistenza sono a carico dello Stato richiedente (articolo 26).

Come detto, la Convenzione è stata ratificata dall’Italia con la legge 19/2005.

In merito ai profili finanziari, la relazione illustrativa al ddl di ratifica[2] della Convenzione del 1988 affermava che l’entrata in vigore del trattato multilaterale non avrebbe comportato, almeno per i primi anni, un maggiore impegno da parte dei servizi dell’Amministrazione finanziaria che si occupano di assistenza amministrativa. Ciò in quanto l’esperienza di altri Stati, che avevano già aderito alla Convenzione,  mostrava un incremento piuttosto modesto delle domande di assistenza provenienti dall’estero. Un più consistente volume di domande avrebbe potuto invece verificarsi in futuro, allorché vi fosse stato un nutrito numero di adesioni all’Accordo. Inoltre, la relazione precisava che eventuali costi sarebbero stati compensati dall’incremento di gettito derivante dal maggior contrasto all’evasione fiscale, attuato mediante un ulteriore potenziamento dello scambio di informazioni e delle verifiche simultanee, nonché dell’assistenza alla riscossione.

Durante l’esame presso la Commissione bilancio del Senato, il rappresentante del Governo confermava che “l’entrata in vigore, per il nostro Paese, della Convenzione multilaterale non avrebbe comportato oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, sussistendo nella struttura ministeriale servizi già da tempo competenti in materia di assistenza amministrativa internazionale, che avrebbero potuto provvedere agli adempimenti previsti dalla citata Convenzione” .

Si segnala che le norme della Convenzione del 1988 che presentano profili di carattere finanziario e che sono state in precedenza richiamate non sono oggetto di modifica nell’ambito del Protocollo emendativo in esame[3].

Le norme modificano alcuni articoli della Convenzione del 1988 (ratificata con la legge 19/2005). In particolare, vengono precisati l'ambito di applicazione dello scambio di informazioni effettuato ai sensi della Convenzione, nonché il livello di dettaglio necessario per le richieste di informazioni (articoli 2 e 3). Con riferimento all'adeguamento allo standard internazionale in materia di scambio di informazioni, si dispone che il segreto bancario e il requisito dell'interesse fiscale nazionale non possano essere invocati a fondamento del rifiuto di scambiare informazioni a fini fiscali (articolo 5).

Viene, inoltre, disposto che gli Stati membri dell'Unione europea e le Parti della Convenzione possano applicare, nelle reciproche relazioni, le disposizioni convenzionali ogniqualvolta esse consentano una cooperazione più ampia rispetto alle possibilità offerte dalle norme applicabili dell'Unione europea (articolo 7).

Si permette, infine, di aprire la Convenzione all'adesione di Stati non membri dell'OCSE e del Consiglio d'Europa, mediante un'apposita procedura che richiede l'espressione di un parere favorevole da parte degli Stati membri della Convenzione (articolo 8).

 

La relazione illustrativa afferma, con riferimento ai profili finanziari, che dalle misure in esame deriveranno vantaggi per il bilancio dello Stato, in termini di maggiori introiti fiscali. La lotta all'evasione fiscale in campo internazionale disporrà, infatti, di ulteriori strumenti di conoscenza, mediante una migliore informazione, anche sui conti correnti e sulle situazioni bancarie presenti nei Paesi aderenti. Pertanto possono verosimilmente attendersi effetti positivi per l'erario, con riguardo all'efficacia dell'attività di accertamento espletata dall'amministrazione finanziaria che consentirà l'emersione di maggiore base imponibile. Ciò determinerà, per l'erario italiano, un potenziale recupero di gettito di entità non quantificabile.

L’analisi tecnico-normativa, allegata al testo, afferma inoltre che il Protocollo in esame non comporta la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

 

Al riguardo si osserva che, come affermato dalle relazioni allegate al testo,  dall’applicazione delle norme del Protocollo non dovrebbero derivare effetti finanziari di carattere diretto, trattandosi di misure essenzialmente volte a garantire una gestione delle informazioni maggiormente conforme agli standard attualmente in vigore.

Ciò premesso, si osserva che l’articolo 8 del Protocollo consente l’adesione alla Convenzione da parte di nuovi Stati richiedenti e l’articolo 5 esclude che il segreto bancario e l’interesse fiscale nazionale possano essere invocati a fondamento del rifiuto di scambiare informazioni. Andrebbe chiarito se da tali previsioni possano derivare riflessi finanziari di carattere indiretto connessi alla necessità di fare fronte ad un incremento delle richieste di collaborazione amministrativa. Appare utile, a tal fine, acquisire dati ed elementi in ordine alla prima esperienza applicativa della Convenzione, ratificata dall’Italia nel febbraio 2005.

Si ricorda, infatti, che la relazione illustrativa al disegno di legge di ratifica della Convenzione del 1988 affermava che l’entrata in vigore del Trattato multilaterale non avrebbe comportato un maggiore impegno da parte dei servizi dell’Amministrazione finanziaria per i primi anni di applicazione del Trattato (considerato il ridotto volume di richieste di assistenza), mentre un più consistente volume di domande avrebbe potuto verificarsi successivamente, in presenza di un più elevato numero di adesioni all’Accordo.



[1]  Stipulato a Parigi il 27 maggio 2010.

[2] A.S. 2060 e A. C. 4911 della  XIV legislatura.

[3] La sola norma della Convenzione parzialmente modificata (articolo 4, oggetto di modifica con l’articolo 2 del Protocollo emendativo in esame) riguarda una materia (condizioni e limiti dello scambio di informazioni) che non appare rilevante dal punto di vista finanziario