Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC3118 - Carta delle autonomie locali
Riferimenti:
AC N. 3118/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 119
Data: 10/06/2010
Descrittori:
ENTI LOCALI   FEDERALISMO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 3118

 

 

Carta delle autonomie locali

 

 

 

 

 

 

N. 119 – 10 giugno 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

A.C.

 

3118

Titolo breve:

 

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati.

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

 

Bruno

Gruppo:

 

 

                                            

 

 

Relazione tecnica:

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 



INDICE

ARTICOLI  2, 3, 4, 5, 8 e 10. 5

Individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali e relative forme di finanziamento   5

ARTICOLI 9, 11 e 12. 8

Funzioni amministrative degli enti locali8

ARTICOLO 13-bis 9

Disposizioni concernenti il comune di Campione d’Italia.. 9

ARTICOLI 14 e 15. 11

Razionalizzazione delle province e degli uffici decentrati dello Stato.. 11

ARTICOLI da 17 a 19 e articolo 28. 12

Soppressioni e abrogazioni relative ad enti e organismi e disposizioni in materia di organi degli enti locali12

ARTICOLO 23-bis. 14

Uffici di diretta collaborazione del Governo.. 14

ARTICOLI 29 e 30. 16

Disposizioni in materia di controlli16



PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame, collegato alla manovra finanziaria per il 2010, reca misure in materia di "individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli uffici territoriali del Governo, riordino di enti ed organismi decentrati". Esso non risulta corredato di relazione tecnica.

La relazione introduttiva evidenzia che, pur non essendo stata redatta la relazione tecnico-finanziaria, in ragione dell’assenza di nuovi o maggiori oneri o minori entrate, dal provvedimento sono attesi effetti di complessiva riduzione della spesa pubblica che consentiranno di destinare risorse alla riduzione del disavanzo in settori particolarmente rilevanti, quali la sanità.

 

Al riguardo, si segnala, in via preliminare rispetto all’esame delle singole disposizioni rilevanti sotto il profilo finanziario, l’esigenza di un chiarimento sugli effetti finanziari complessivamente attesi dal provvedimento. Si osserva infatti che, anche in considerazione della qualificazione del provvedimento come collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2010, qualora il medesimo sia considerato suscettibile di produrre effetti rispetto agli andamenti tendenziali dei saldi, risulterebbe opportuno acquisire elementi di quantificazione al fine di determinare l’entità di tali effetti e la conseguente incidenza rispetto agli obiettivi programmatici.

 

Di seguito si esaminano le disposizioni aventi rilievo sotto il profilo finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI  2, 3, 4, 5, 8 e 10

Individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali e relative forme di finanziamento

Le norme dispongono quanto segue:

-         individuano le funzioni fondamentali, rispettivamente, dei comuni, delle province e delle città metropolitane (articoli 2-4);

-         prevedono la possibilità, da parte delle regioni, di trasferire, nelle materie di propria competenza[1] e in accordo con gli enti locali interessati, funzioni fondamentali dalle province ai comuni e viceversa, qualora ciò si renda necessario al fine di garantirne l’effettivo esercizio. Il trasferimento di funzioni è subordinato all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse tra gli enti locali interessati, facendo comunque salve le modalità di finanziamento delle funzioni fondamentali di comuni province e città metropolitane previste dalla legge delega per l’attuazione del federalismo fiscale[2] (articolo 5);

-         definiscono l’obbligatorietà dell’esercizio delle funzioni fondamentali, e individuano criteri per l’esercizio associato delle funzioni da parte di comuni (mediante gli strumenti dell’unione e della convenzione) e province. Viene in particolare prevista:

·          l’obbligatorietà dell’esercizio associato di alcune funzioni da parte di comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, ad eccezione dei comuni il cui territorio non è limitrofo a quello di altri comuni;

·          l’articolazione degli organi collegiali delle unioni dei comuni in giunta e consiglio, con la definizione di limiti al numero massimo dei componenti di quest’ultimo  (articolo 8);

-         dispongono in materia di finanziamento delle funzioni fondamentali assegnate dal provvedimento in esame, prevedendo, in particolare:

a.       nel caso di spostamento di funzioni fra diversi enti locali, il trasferimento delle risorse tra gli stessi enti sulla base di accordi;

b.      nel caso di attribuzione agli enti locali di funzioni precedentemente esercitate dallo Stato o dalle regioni, il trasferimento, da parte delle predette amministrazioni, delle necessarie risorse. Nel caso dello Stato tale trasferimento deve essere effettuato entro 12 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento.

In ogni caso la decorrenza dell’esercizio delle funzioni fondamentali è subordinata all’effettivo trasferimento delle risorse necessarie (articolo 10).

 

Al riguardo si rileva la necessità di evidenziare il coordinamento tra le norme in esame e i principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega per l’attuazione del federalismo fiscale, tenuto conto delle evidenti interconnessioni tra le due discipline nella definizione del sistema delle relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo.

La legge sul federalismo fiscale ha infatti previsto che il finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti locali avvenga, a regime, sulla base dei fabbisogni standard, definiti in base a livelli minimi delle prestazioni, individuati come essenziali, e su parametri di efficienza dei costi, valutati ad un livello standard. E’ prevista una fase di transizione, dal finanziamento erogato sulla base del costo storico verso il livello di finanziamento previsto a regime, di durata massima di 5 anni, a decorrere dalla data che verrà indicata nei provvedimenti di attuazione del federalismo fiscale.

In ogni caso, già nella fase di transizione, è prevista la piena sostituzione dei trasferimenti erariali con risorse di carattere tributario[3], fatta salva l’individuazione di meccanismi di perequazione che consentano di adeguare le risorse tributarie prodotte dai diversi territori ai rispettivi fabbisogni (storici o standard).

Le norme in esame, nel prevedere (all’art. 10) che lo Stato individui, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, le risorse da trasferire agli enti locali in relazione alle funzioni fondamentali loro attribuite, non sembrano tenere conto dell’esigenza di inquadrare tale trasferimento di risorse nell’ambito della complessiva sostituzione del sistema dei trasferimenti con risorse di carattere tributario, adeguatamente perequate. Queste ultime dovranno infatti finanziare sia le funzioni fondamentali già attualmente esercitate dagli enti locali sia quelle di nuova attribuzione.

Quanto alla clausola, ricorrente in vari punti del testo in esame, che subordina la decorrenza dell’esercizio delle funzioni fondamentali all’effettivo trasferimento delle risorse, si ritiene che, in base ad un esame sistematico del testo, essa debba interpretarsi nel senso che non sia comunque ammessa una soluzione di continuità nell’esercizio delle funzioni stesse. Queste ultime, pertanto, fino al trasferimento effettivo delle risorse dovranno essere esercitate dall’ente che risulta titolare delle funzioni stesse alla data di entrata in vigore delle norme. Sul punto appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Analogamente, non sembrano inquadrate in un sistema di finanziamento degli enti locali mediante risorse di carattere fiscale le disposizioni (art. 5) che prevedono la possibilità, da parte delle regioni, di trasferire funzioni e risorse – non espressamente qualificate come tributarie - sia dall’ambito regionale a quello degli enti locali, sia fra diversi enti locali del proprio territorio.

Da ultimo, andrebbe chiarito con quali modalità si determinino i criteri di attribuzione ai singoli territori di gettiti tributari destinati a finanziare funzioni svolte in forma congiunta (art. 8). A tale ultimo proposito si segnala comunque che l’esercizio obbligatorio in forma associata di alcune funzioni fondamentali da parte dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti appare suscettibile di generare effetti di contenimento della spesa. Tali effetti potrebbero essere in parte compensati da maggiori oneri amministrativi qualora, per l’esercizio associato di funzioni, gli enti interessati si avvalessero di organi di nuova istituzione.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l’articolo 8, comma 8, lettera a) capoverso comma 3, reca una clausola di invarianza che è formulata in maniera non pienamente conforme alla prassi vigente, facendo riferimento “a oneri aggiuntivi”, anziché a “nuovi o maggiori oneri”.

 

ARTICOLI 9, 11 e 12

Funzioni amministrative degli enti locali

Le norme prevedono l’individuazione:

- mediante decreti legislativi, delle funzioni amministrative nelle materie attribuite alla competenza esclusiva dello Stato che non richiedano l’unitario esercizio a livello statale, da trasferire alle amministrazioni locali secondo principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza. Sono contestualmente determinati i beni, le risorse finanziarie umane e strumentali necessarie all’espletamento delle funzioni amministrative trasferite. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi, le amministrazioni statali[4] interessate provvedono a ridurre le dotazioni organiche in misura corrispondente al personale trasferito (art. 9);

- mediante disegni di legge[5], delle funzioni amministrative nelle materie a legislazione concorrente ed esclusiva da parte delle regioni ancora esercitate dallo Stato, da trasferire alle regioni stesse previa attribuzione alle stesse delle risorse umane finanziarie e strumentali e organizzative necessarie (art. 11);

- mediante provvedimenti delle regioni, delle funzioni amministrative, incluse quelle ricevute dallo Stato, da allocare agli enti locali del proprio territorio, previo accordo nelle apposite sedi concertative (art. 12).

 

Al riguardo, analogamente a quanto rilevato con riferimento alle funzioni fondamentali degli enti locali, si osserva che anche con riferimento alle funzioni amministrative attribuite a tali enti[6], la citata legge n. 42/09 prevede che il relativo finanziamento debba avvenire, da parte dello Stato o delle regioni, mediante forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della stessa legge[7]. Sembrerebbe quindi derivarne l’impossibilità di finanziare tali funzioni mediante trasferimenti e la necessità di inquadrare il complessivo fabbisogno di risorse nell’ambito dell’attribuzione agli enti locali di risorse proprie di natura tributaria. Sul punto andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

Si segnala inoltre, nella formulazione letterale dell’art. 9, un apparente disallineamento temporale tra la decorrenza del provvedimento di attribuzione delle risorse necessarie a finanziare le funzioni trasferite e quella del corrispondente provvedimento di riduzione delle dotazioni delle amministrazioni statali: è previsto infatti che quest’ultimo intervenga entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del primo. Qualora i due provvedimenti non dovessero esplicare i propri effetti contestualmente, potrebbero verificarsi aggravi di natura amministrativa ed eventualmente finanziaria.

 

ARTICOLO 13-bis [8]

Disposizioni concernenti il comune di Campione d’Italia

La norma delega il Governo ad adottare[9] un decreto legislativo[10] recante una disciplina organica delle disposizioni relative al comune di Campione d'Italia. Ai fini dell’esercizio della delega, la norma rinvia alle modalità, ai principi e ai criteri direttivi individuati all'art. 20 della legge n. 59/1997.

L’art. 20 della legge n. 59/1997, dispone che il disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo annuale[11] preveda, tra l’altro, l'emanazione di decreti legislativi e di regolamenti[12]. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, per l'esercizio delle suddette deleghe legislative sono individuati i seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia; a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti; b) indicazione esplicita delle norme abrogate; c) indicazione dei principi generali che regolano i procedimenti amministrativi; d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale; e) sostituzione degli atti di consenso, comunque denominati, che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa, con una denuncia di inizio di attività; f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro un termine prefissato; g) revisione e riduzione di funzioni amministrative; h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive; i) previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di autoregolazione; l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato, al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni, secondo gli stessi criteri, da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente; m) adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni; n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative[13] (commi 1-3).

La norma richiamata prevede, inoltre, che i decreti legislativi e i regolamenti di cui sopra, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute allo Stato, si attengano ai seguenti principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili; f) aggiornamento delle procedure; f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni, strumenti di diritto privato; f-ter) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali; f-quater) armonizzazione degli strumenti degli accordi - comunque denominati - tra soggetti pubblici e delle conferenze di servizi ad uno o più schemi base o modelli di riferimento; f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi[14]. (comma 4).

Ai fini dell’esercizio della delega, la norma prevede, quale ulteriore principio e criterio direttivo, il mantenimento delle specialità, presenti nelle disposizioni vigenti, in ragione della particolare collocazione territoriale del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria (comma 1).

Viene disposto, infine, che gli oneri derivanti dall'attuazione della norma sono posti a carico del bilancio del comune di Campione d'Italia (comma 2).

 

Al riguardo si rileva preliminarmente che la norma, ai fini dell’esercizio della delega per il riordino delle disposizioni relative al comune di Campione d'Italia, rinvia ai principi e ai criteri direttivi disposti per l’adozione dei decreti legislativi previsti nell’ambito del procedimento di semplificazione e riassetto normativo disciplinato dall’art. 20 dalla legge n. 59/1997. A tale riguardo si evidenzia, in particolare, che i suddetti principi, nella norma richiamata, sono formulati in termini generali, tali da non consentire una valutazione ex ante degli effetti finanziari connessi al disposto riordino. Sul punto appare, pertanto, opportuno che il Governo fornisca elementi di valutazione e dati di quantificazione.

Posto, inoltre, che la norma pone gli oneri derivanti dall'attuazione del citato riordino a carico del bilancio del comune di Campione d'Italia (comma 2), senza precisare la natura facoltativa o obbligatoria degli adempimenti che la medesima amministrazione sarà chiamata ad adottare per effetto della successiva normativa delegata, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla sostenibilità finanziaria di tali adempimenti.

 

 

ARTICOLI 14 e 15

Razionalizzazione delle province e degli uffici decentrati dello Stato

Le norme dispongono l’emanazione di decreti legislativi finalizzati alla razionalizzazione delle province e alla riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali. Tra i criteri direttivi è prevista in particolare la soppressione delle province in base all’entità della popolazione e all’estensione del territorio e l’attribuzione alle province contigue, nell’ambito della stessa regione, delle funzioni e delle corrispondenti risorse umane e strumentali della provincia da sopprimere (articolo 14).

Fra i criteri direttivi della delega, la Commissione ha previsto in particolare:

-         l’entità della popolazione di riferimento non possa in ogni caso essere inferiore ai 200.000 abitanti, ridotti a 150.000 laddove il territorio sia montano per oltre il 50%, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'anno 2009;

-         si preveda una disciplina transitoria che assicuri la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini.

 

Al riguardo, si segnala che le disposizioni in esame appaiono, in linea di principio, suscettibili di generare un contenimento dei costi amministrativi: andrebbe chiarito se, in relazione a tali effetti, siano stati ipotizzati risparmi, suscettibili di incidere sugli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

 

ARTICOLI da 17 a 19 e articolo 28

Soppressioni e abrogazioni relative ad enti e organismi e disposizioni in materia di organi degli enti locali

Le norme dispongono:

-         agli articoli da 17 a 19, la soppressione di enti e organismi. E’ prevista in particolare:

a)      la facoltà per le regioni di sopprimere con propria legge le comunità montane, isolane e di arcipelago, con attribuzione delle rispettive funzioni nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. E’ in ogni caso prevista l’estensione alle comunità isolane e di arcipelago[15] di quanto previsto per le comunità montane dalla legge finanziaria per il 2010[16] riguardo al venir meno del concorso statale al relativo finanziamento e alla destinazione ai comuni montani[17]del 30 per cento delle risorse già spettanti alle comunità montane (articolo 17);

b)     l’attribuzione ai comuni del compito di disciplinare l’attuazione di quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2010[18] in materia di riparto delle risorse umane, finanziarie e strumentali conseguente alla soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale. Sono inoltre previsti limiti massimi nella composizione degli organi delle circoscrizioni di decentramento[19] e riduzioni nei compensi di partecipazione alle sedute. La Commissione di merito ha infine previsto che i comuni con più di 100.000 e meno di 250.000 abitanti ed i comuni capoluogo di provincia possano prevedere forme di consultazione e di partecipazione senza spese o oneri aggiuntivi (articolo 18);

c)      la soppressione - a decorrere dal 2011 e comunque dagli esercizi in cui si determini il rinnovo dei consigli - dei consorzi tra enti locali, ad esclusione di quelli che gestiscono servizi ai sensi dell’art. 31 del testo unico sugli enti locali e dei bacini imbriferi montani (articolo 19).

La Commissione ha conseguentemente previsto l’abrogazione della disposizione della legge finanziaria per il 2010[20] di analogo contenuto, prevedendo altresì che le riduzioni di spesa conseguenti alla soppressione dei consorzi confluiscano nel fondo grandi eventi di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5[21] ;

d)     la limitazione della facoltà di nomina dei direttori generali ai soli comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti[22] (dagli attuali 15.000) (art. 28).

 

Al riguardo si segnala, in via preliminare, che le misure sopra descritte appaiono frutto di un coordinamento del testo originario del provvedimento con le disposizioni già recepite nella legge finanziaria per il 2010 (modificata dal DL n. 2/2010[23]), che, in considerazione di un complesso di misure di contenimento della spesa degli enti locali, operava riduzioni dei trasferimenti a tali enti nelle seguenti misure:

(milioni di euro)

Riduzione contributi

2010

2011

2012

Province

1

5

7

Comuni

12

86

118

Comunità montane

35

35

35

Totale

48

126

160

 

Sotto il profilo finanziario si osserva che, anche nel testo modificato dalla Commissione, sembrano permanere alcuni problemi di coordinamento sul piano normativo. In particolare, con riferimento all’estensione alle comunità isolane e di arcipelago delle disposizioni contenute dalla legge finanziaria, l’art. 17, comma 2, non chiarisce quale sia la destinazione delle risorse, corrispondenti al 70 per cento dei finanziamenti attualmente destinati a tali comunità, che non vengono dalla norma destinati ai comuni isolani. La disposizione in esame non prevede infatti espressamente l’applicazione nel caso in esame del comma 188 dell’art. 2 della legge finanziaria, che disponeva la destinazione dei corrispondenti risparmi al fondo per gli interventi urgenti ed indifferibili[24]. Appare pertanto opportuno che sia chiarito se tale destinazione deve ritenersi implicita, con conseguenti effetti compensativi sulla finanza pubblica, ovvero se le risorse non destinate ai comuni isolani costituiscano risparmi suscettibili di concorrere al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Con riferimento alla disposizione inerente alla soppressione dei consorzi, si segnala che la sua collocazione in un provvedimento diverso dalla finanziaria e la sua formulazione letterale, che non specifica che i corrispondenti risparmi concorrano al conseguimento di quelli già previsti dal comma 183 dell’art. 2 della legge finanziaria per il 2009, sembrerebbe conferire carattere di aggiuntività ai risparmi in questione rispetto al taglio dei trasferimenti operato dalla citata legge finanziaria, destinato anch’esso a confluire nel fondo di cui all’art. 7-quinquies del DL 5/2009.

Andrebbe inoltre chiarito se le norme in esame risultino, nel loro complesso, suscettibili di determinare riduzioni ulteriori di oneri amministrativi rispetto a quanto già previsto dai citati provvedimenti di recente approvazione. In ogni caso, in assenza di un incremento dei tagli già operati, eventuali ulteriori risparmi di spesa, conseguibili dagli enti locali in virtù delle norme in esame, consentirebbero ai predetti enti di destinare le risorse ad altre finalità di spesa e potrebbero pertanto non generare effetti positivi aggiuntivi sui saldi complessivi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che la clausola di invarianza, recata dall’articolo 18, comma 6-bis, è formulata in maniera non pienamente conforme alla prassi vigente, facendo riferimento “a spese e oneri aggiuntivi”, anziché a “nuovi o maggiori oneri”.

 

 

ARTICOLO 23-bis

Uffici di diretta collaborazione del Governo

La norma, introdotta dalla Commissione, prevede che per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali i Presidenti delle Regioni possano avvalersi della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, collocati, previo loro consenso, obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle amministrazioni di appartenenza, anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti.

Il collocamento fuori ruolo determina l’indisponibilità del relativo posto nell’ambito delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza fino al termine dell’incarico.

In ogni regione detti incarichi di collaborazione possono essere conferiti entro il limite massimo di una unità per ciascuna categoria di personale.

Dall’attuazione della norma in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

La disposizione in esame, introdotta in Commissione con l’emendamento 23.01 del Governo, presenta identico contenuto rispetto all’emendamento 26.01 del Governo presentato nel corso dell’esame parlamentare dell’AC 3209. Tale ultimo emendamento risultava corredato di relazione tecnica, peraltro non vistata dalla Ragioneria generale dello Stato, la quale appare quindi riferibile anche alla norma in esame. Tale relazione tecnica afferma che la norma non determina oneri a carico delle regioni in quanto le stesse, con proprie norme, hanno già previsto l’istituzione di strutture di diretta collaborazione del Presidente .

Le disposizioni non determinano, altresì, oneri a carico del bilancio dello Stato, considerato che il posto reso vacante è dichiarato indisponibile.

 

Al riguardo si rileva che le dotazioni organiche dei magistrati ordinari prevedono precisi limiti al collocamento di unità di personale fuori ruolo[25]. La ragione di detti limiti appare riconducibile, fra l’altro, alla finalità di impedire un eccessivo utilizzo del personale in questione in funzioni non connesse con l’amministrazione della giustizia.

Alla luce di tali considerazioni e con riferimento, più in generale, a tutte le categorie di personale destinatarie della norma in esame, appare opportuno che il Governo fornisca elementi volti ad escludere che la disposizione possa dare luogo ad oneri, anche di natura indiretta,  connessi alla piena funzionalità delle amministrazioni di provenienza.

Si ricorda in proposito che, in presenza di clausole di neutralità finanziaria, l’articolo 17, comma 7, della legge 196/2009 impone che siano esplicitati, nella relazione tecnica, “i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime”.

 

ARTICOLI 29 e 30

Disposizioni in materia di controlli

Le norme, aventi natura sostanzialmente procedurale, modificano la normativa vigente in materia di controlli negli enti locali, prevedendone una maggiore articolazione rispetto agli obiettivi di regolarità amministrativa e contabile e di controllo strategico e introducendo inoltre, per i comuni con più di 5000 abitanti, procedure di controllo sulle società partecipate e sulla qualità dei servizi erogati.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire conferma che le nuove procedure di controllo previste dalle norme in esame non comportino l’esigenza di predisporre ulteriori risorse rispetto a quelle utilizzate in base alla normativa vigente. In caso contrario, infatti, le disposizioni in esame, pur migliorando la qualità dei controlli anche ai fini della finanza pubblica, potrebbero determinare oneri aggiuntivi a carico degli enti, con conseguenti possibili pressioni sull’equilibrio dei rispettivi bilanci.



[1] Esclusiva o concorrente.

[2] Legge 5 maggio 2009, n. 42.

[3] Tali risorse, assieme al complesso delle risorse proprie degli enti locali, devono finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite a tali enti (ai sensi dell’art. 119, 4° comma, della Costituzione). Fanno eccezione per le risorse aggiuntive necessarie a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni (ai sensi dell’art. 119, 5° comma, della Costituzione).

[4] Ivi compresa l’amministrazione indiretta e strumentale dello Stato.

[5] Da presentare alle Camere entro 12 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.

[6] In attuazione dell’articolo 118 della Costituzione.

[7] Cfr.  l’art. 21, primo comma, lettera a) della L. n. 42/2009.

[8] Introdotto dagli emendamenti identici *13.02 Volpi e  *13.03 Lanzillotta

[9] Entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

[10] Il decreto è adottato su proposta del ministro dell'interno e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze.

[11] La norma prevede che il Governo è tenuto a presentare al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, il disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, al fine di definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche in relazione alla ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

[12] Ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400/1988.

[13] Ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

[14] Conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

[15] Di cui all’articolo 29 del TUEL.

[16] Cfr. l’art. 2, comma 187, della L. n. 191/2009.

[17] Dall’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della legge n. 42/09, le risorse in questione passano dai comuni montani alle regioni, secondo le modalità stabilite dalle predette norme di attuazione

[18] Cfr. l’art. 2, comma 186, lettera b), della L. n. 191/2009.

[19] I cui componenti non possono superare il numero di 8 nei comuni con meno di 500.000 abitanti e di 12 negli altri comuni.

[20] Cfr. l'articolo 2, comma 186, lettera e), secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2.

[21] Come integrato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.

[22] Il testo originario del provvedimento fissava tale soglia a 65.000 abitanti.

[23] Cfr. in particolare l’art. 2, commi183-188 della L. n. 191/2009 e l’art. 1 del DL n. 2/2010.

[24] Di cui al citato articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

[25] La tabella allegata al decreto legge n. 143/2008 ha fissato l’organico della magistratura ordinaria in 10.151 unità. Di queste 200 sono riferite a magistrati destinati a funzioni non giudiziarie ossia collocabili fuori ruolo.