Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC 2100 e abb.: Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori
Riferimenti:
AC N. 2100/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 91
Data: 11/03/2010
Descrittori:
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI   CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
XI-Lavoro pubblico e privato

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2100 e abb.

 

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori

 

(Nuovo testo unificato)

 

 

 

 

 

N. 91 – 11 marzo 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2100 e abb.

Titolo breve:

 

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Cazzola

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1. 3

Garanzia per i lavoratori nei confronti delle imprese insolventi3

ARTICOLO 2. 5

Misure in favore dei collaboratori in regime di monocommittenza.. 5

ARTICOLO 3. 6

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali6

ARTICOLO 4. 6

Misure previdenziali in favore degli operai agricoli6

ARTICOLO 5. 7

Istituzione di un Fondo di solidarietà per il settore delle assicurazioni7

 



 

PREMESSA

 

Il testo unificato in esame, di origine parlamentare, reca misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Esso non è corredato di relazione tecnica. Di seguito si esaminano le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1

Garanzia per i lavoratori nei confronti delle imprese insolventi

Normativa vigente: l’articolo 1 del decreto legislativo n. 80/1992 prevede che, nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere, a domanda, il pagamento, a carico del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l’INPS dalla legge n. 297/1982[1], dei crediti di lavoro non corrisposti.

Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile alle procedure fallimentari, il lavoratore può chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti, purché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.

La norma, modificando l’articolo 1 del decreto legislativo n. 80/1992, autorizza l’INPS, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, ad erogare ai dipendenti da imprese in situazione di particolare difficoltà economico-finanziaria le somme corrispondenti, in tutto o in parte, ai crediti di lavoro non corrisposti. A seguito dell’erogazione di tali somme, l’INPS subentra al lavoratore, a qualunque titolo nel rapporto di credito con l’impresa, limitatamente agli importi ad esso erogati.

 

Al riguardo si evidenziano i seguenti punti problematici, rispetto ai quali andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione da parte del Governo:

-          a seguito dell’applicazione della disposizione in esame l’INPS, pur migliorando formalmente la propria situazione patrimoniale, sostiene immediatamente una spesa a fronte di crediti la cui riscossione risulta differita nel tempo e soggetta a margini di aleatorietà. Di tali fattori occorre tenere conto al fine di valutare la sostenibilità degli interventi in esame, considerando le altre misure che gravano sul Fondo di garanzia;

-          tale sostenibilità va valutata considerando anche se sussista l’effettiva possibilità di garantire l’allineamento temporale tra il complesso delle prestazioni poste a carico del Fondo, per effetto della vigente normativa e della proposta in esame, e le fonti di finanziamento del medesimo previste a legislazione vigente. Si ricorda che detta legislazione prevede l’obbligo di assicurare il pareggio della gestione del Fondo di garanzia del TFR, ricorrendo, se necessario, all’aumento dell’aliquota contributiva di finanziamento a carico dei datori di lavoro[2]. Si osserva, inoltre, che l’aumento delle prestazioni a carico del Fondo, recato dalla disposizione in esame, potrebbe rendere probabile il ricorso a tale aumento. Pertanto, qualora al contributo in esame si applichi il regime di deducibilità previsto per i contributi previdenziali obbligatori, la disposizione in esame potrebbe recare una riduzione delle entrate fiscali;

-          la disposizione reca un aumento della dinamica della spesa a carico dell’INPS, non scontato nei saldi di finanza pubblica in quanto dipendente da una causale differente da quella istituzionalmente riconducibile al Fondo di garanzia del TFR. Detta dinamica potrebbe incidere sull’andamento effettivo dei saldi di fabbisogno e di iindebitamento netto.

 

ARTICOLO 2

Misure in favore dei collaboratori in regime di monocommittenza

Normativa vigente: l’articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008[3] prevede, nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011[4], e nei soli casi di fine lavoro, l’erogazione una somma, liquidata in un’unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi in regime di monocommittenza iscritti in via esclusiva alla Gestione separata per i parasubordinati presso l’INPS.

La norma autorizza il Ministro del lavoro a rivedere i requisiti di accesso al trattamento di sostegno del reddito previsto dall’articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008 per i collaboratori in regime di monocommittenza e all’eventuale ricalcolo delle prestazioni già erogate agli aventi diritto, previo svolgimento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di un monitoraggio dello stato di attuazione per il 2009 e il primo semestre del 2010, delle disposizioni richiamate. Tali decisioni sono subordinate alla preventiva valutazione del numero delle domande presentate e del numero di quelle accolte, dell’entità delle prestazioni riconosciute e liquidate e delle effettive disponibilità delle risorse residue, rispetto a quelle previste (comma 1).

La norma, inoltre, dispone l’applicabilità anche i collaboratori in regime di monocommittenza iscritti in via esclusiva alla gestione separata per i parasubordinati della garanzia delle prestazioni previdenziali e assistenziali prevista dall’articolo 2116 del codice civile per i lavoratori dipendenti per il caso in cui il datore di lavoro sia inadempiente nel pagamento dei relativi contributi[5] (comma 2). Il costo conseguente è coperto mediante il contestuale aumento dello 0,03 per cento dell’aliquota aggiuntiva per la maternità dovuta dagli iscritti alla gestione separata per i parasubordinati in base all’articolo 7 del DM 12 luglio 2007 (comma 3).

 

Al riguardo, al fine di valutare la compensatività tra le misure di maggiore spesa e quelle che determinano maggiori entrate contributive, andrebbero acquisiti i dati e di parametri necessari alla quantificazione del complesso degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame.

Sotto il profilo della conformità all’ordinamento contabile, si rileva, altresì, che non vengono espressamente indicati né la misura dell’onere, né le disposizioni da cui esso specificamente deriva. Inoltre, poiché la norma verte in materia di diritti, l’onere andrebbe configurato come previsione di spesa, corredato di un’apposita clausola di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 196/2009.

 

ARTICOLO 3

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

La norma prevede, limitatamente al biennio 2010-2011 e nei limiti delle risorse autorizzate dal comma 1 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008[6], la possibilità di aumentare da 52 a 78 settimane il periodo massimo di fruizione della cassa integrazione guadagni ordinaria non edile.

 

Al riguardo si rileva che la norma configura come facoltativa la concessione del trattamento di integrazione salariale per un periodo di 78 settimane. Pertanto, i relativi effetti finanziari sembrano contenibili nell’ambito dei limiti di spesa indicati, che sono pari a 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 54 milioni a decorrere dal 2012. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 4

Misure previdenziali in favore degli operai agricoli

Normativa vigente: gli elenchi nominativi trimestrali, compilati dall’INPS indicano le giornate di lavoro prestate dagli operai agricoli a tempo determinato (OTD) presso ciascun datore di lavoro. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l’INPS provvede a compilare e pubblicare l’elenco nominativo annuale nel quale le giornate dichiarate dai datori di lavoro sono corrette e integrate sulla base di risultanze di accertamenti ispettivi e di altra idonea documentazione probatoria. L’iscrizione in tali elenchi per periodi di tempo predeterminati risulta un requisito essenziale per il godimento dei trattamenti previdenziali e assistenziali, quali, ad esempio la pensione di anzianità e l’indennità di malattia.

La norma dispone:

-          la notificazione degli elenchi nominativi annuali e trimestrali alle scadenze e secondo le modalità previste dai commi 2 e 4 dell’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 510/1996[7] (comma 1);

-          a partire dalle giornate lavorative relative al 2010, la notifica dell’elenco nominativo annuale ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall’INPS sul proprio sito internet entro il mese di marzo dell’anno successivo (comma 2);

-          la soppressione, a decorrere dal 1° giugno 2010, degli elenchi nominativi trimestrali (comma 3);

-          la pubblicazione sul sito internet dell’INPS di appositi elenchi nominativi trimestrali nel caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative, dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale (comma 4).

Agli eventuali maggiori oneri a carico dell’INPS conseguenti all’espletamento delle attività previste dalle disposizioni in esame, l’istituto provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 4).

 

Al riguardo si segnala che la disposizione appare volta a rendere più celeri le procedure per la liquidazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali agli operai agricoli, in base alle giornate lavorate risultanti dagli elenchi nominativi in esame. Ciò potrebbe comportare effetti negativi di cassa a carico dell’INPS soltanto qualora si determini un’accelerazione della spesa tale da incidere sulla distribuzione annuale della stessa. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 5

Istituzione di un Fondo di solidarietà per il settore delle assicurazioni

La norma dispone che il Ministro del lavoro, con proprio decreto, provvede all’istituzione presso l’INPS del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici, in recepimento del contratto collettivo sottoscritto il 9 ottobre 2009.

Il Fondo è alimentato esclusivamente da contributi versati dalle imprese del settore assicurativo.

Dall’attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo appare opportuno un chiarimento in merito al trattamento fiscale del contributo a carico delle imprese al fine di escludere l’eventualità di una riduzione del gettito fiscale per l’applicazione di forme di deducibilità del contributo in esame.

 

 



[1] Tale Fondo si sostituisce al datore di lavoro in caso di insolvenza nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20 per cento della retribuzione, elevato allo 0,40 per cento per i dirigenti delle aziende industriali. Le disponibilità del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo.

[2] Cfr. la nota 1.

[3] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.

[4] Si segnala che tale misura ha avuto applicazione anche nel 2009 sia pure facendo riferimento a parametri più restrittivi e prevedendo la liquidazione della somma per un ammontare inferiore.

[5]L’estensione opera solo se i collaboratori operano in regime di monocommittenza e non sono titolari dell’obbligazione contributiva.

[6] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 3/2009. La norma preordina, nell’ambito del Fondo per l’occupazione, i limiti di spesa di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 al finanziamento di interventi di sostegno del reddito individuati, in favore di diverse categorie di lavoratori, dal medesimo articolo 19.

[7] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996.