Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC 1626 - Ratifica Italia-Repubblica Dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti
Riferimenti:
AC N. 1626/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 5
Data: 23/09/2008
Descrittori:
INVESTIMENTI PRIVATI   RATIFICA DEI TRATTATI
SANTO DOMINGO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 1626

 

Ratifica Italia-Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti

 

 

 

 

 

N. 5 – 23 settembre 2008

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1626

Titolo breve:

 

ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Santo Domingo il 12 giugno 2006

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Nicolucci

Gruppo:                                     

 

 

PdL

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

 

Scheda di analisi n. 5

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI 1-15 dell’Accordo.. 2

Promozione e protezione degli investimenti2

 

 


PREMESSA

Il disegno di legge in esame reca la ratifica dell’Accordo tra l’Italia e la Repubblica dominicana sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Santo Domingo il 12 giugno 2006. L’Accordo presenta contenuti analoghi ad accordi già conclusi dall’Italia con altri Paesi, finalizzati ad incoraggiare gli investimenti nonché a conferire garanzie agli investitori delle due parti.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Si esaminano, di seguito, le disposizioni che presentano profili finanziari.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1-15 dell’Accordo

Promozione e protezione degli investimenti

 

Le norme dell’Accordo prevedono, tra l’altro:

·        la definizione dell’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, con particolare riferimento agli investimenti in beni mobili e immobili, ovvero immateriali, effettuati da persone fisiche o giuridiche (articoli 1 e 2);

·        l’applicazione di un trattamento giusto ed equo delle attività di investimento nel territorio dell’altra parte, nonché il mantenimento di un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico (articolo 3);

·        l’applicazione della clausola della nazione più favorita, con un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti dei propri investitori o agli investitori di paesi terzi (articolo 4);

·        il riconoscimento, agli investitori, di un risarcimento non meno favorevole di quello riservato agli investitori dell’altra Parte Contraente - o agli investitori di paesi terzi - nei casi di perdite e danni negli investimenti subiti a causa di guerre, stati di emergenza nazionale o simili (articolo 5);

·        le condizioni in base alle quali sono ammissibili (per finalità pubbliche o per interesse nazionale) la nazionalizzazione e l’esproprio degli investimenti effettuati dagli investitori di una delle parti nel territorio dell’altra, nonché le regole per determinare un indennizzo immediato, completo ed effettivo. L’indennizzo dovrà corrispondere all’effettivo valore commerciale dell’investimento  (articolo 5).

In caso di nazionalizzazione o di esproprio, l’equa indennità sarà equivalente all’effettivo valore commerciale dell’investimento immediatamente prima dell’annuncio della decisione di nazionalizzazione o di esproprio, determinato secondo i parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale, sulla base di una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data della predetta decisione. Viene inoltre contemplata una “clausola di retrocessione”, ossia il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo di mercato laddove, dopo l'espropriazione, esso non sia stato utilizzato ai fini previsti;

·        la garanzia per gli investitori di poter trasferire all’estero – senza indebito ritardo e dopo l’adempimento degli obblighi fiscali – in valuta convertibile, i capitali e i redditi relativi agli investimenti (articoli 7 e 9);

·        il riconoscimento alla Parte Contraente, che abbia effettuato pagamenti all’investitore in virtù di una garanzia assicurativa concessa contro rischi non commerciali, della surroga nei diritti dell’investitore (articolo 8);

·        l’utilizzo di un Tribunale arbitrale ad hoc per la soluzione delle controversie tra le Parti in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo, qualora non risolvibili in forma amichevole. Si precisa in proposito che le Parti sosterranno ciascuna le spese relative al proprio rappresentante per le udienze mente i costi relativi al Presidente e tutti gli altri costi saranno equamente divisi tra le Parti contraenti (articolo 10);

·        le procedure per la composizione delle controversie sugli investimenti fra investitori e Parti Contraenti (articolo 11). Se tali controversie non fossero risolvibili per via amichevole, l’investitore potrà fare ricorso al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale oppure ad una procedura arbitrale o, ancora, al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti;

·        la possibilità, per le parti contraenti e per i loro investitori, di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell’Accordo qualora esse siano previste da un altro Accordo internazionale di cui le Parti Contraenti siano firmatarie ovvero da norme generali di diritto internazionale (articolo 13);

·        l'applicazione dell'Accordo indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatico-consolari tra le due Parti (articolo 12);

In ordine alla validità dell’Accordo, è previsto che esso operi per un periodo iniziale di dieci anni e successivamente resti in vigore per ulteriori cinque anni, salvo che una delle Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza. In ogni caso, l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della data di denuncia (articolo 15).

 

L’analisi dell’impatto della regolamentazione, che accompagna il disegno di legge di ratifica, afferma che l’Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o di privati.

 

Al riguardo si rileva che, a differenza di quanto riscontrato in altri disegni di legge di ratifica di analogo oggetto[1], la relazione illustrativa non contiene precisazioni in merito ad eventuali futuri oneri, per lo Stato italiano, derivanti dagli indennizzi per gli espropri previsti dall’articolo 6. Trattandosi peraltro di oneri di carattere eventuale e di ammontare non predeterminabile, andrebbe comunque confermato che agli stessi si potrà far fronte con apposito provvedimento legislativo, dotato della necessaria copertura.

Andrebbe inoltre acquisito un chiarimento in ordine alla possibilità che alle possibili spese derivanti dalle procedure per la risoluzione delle controversie tra le Parti Contraenti (articolo 10)  si faccia fronte con gli ordinari stanziamenti iscritti, per le medesime finalità, nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, senza quindi nuovi oneri per la finanza pubblica.

Tali elementi appaiono opportuni anche alla luce di recenti interventi normativi[2], volti a limitare il ricorso a procedure arbitrali in relazione alla loro onerosità.

 

 

 

 

 

 

 



[1] Si veda, ad esempio, l’A.C. 6107 (XIV legislatura), relativo all’accordo Italia-Gabon sulla promozione e protezione degli investimenti.

[2] Articolo 3, comma 21 della legge 244/2007 (finanziaria per il 2008). A tale disposizione non sono stati peraltro ascritti espressamente effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica