Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 746) Donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica
Riferimenti:
AC N. 746/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 204
Data: 21/12/2011
Descrittori:
DONATORI DI ORGANI   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Organi della Camera: XII-Affari sociali

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 746 e abb.

 

Donazione del corpo post mortem a fini di studio

e di ricerca scientifica

 

(Testo unificato)

 

 

 

 

 

N. 204 – 22 dicembre 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

746 e abb.

Titolo breve:

 

Donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

On. Gero Grassi

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1-8. 3

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem... 3

 



 

 

PREMESSA

 

Il testo unificato in esame reca disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica. Esso, di origine parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che appaiono suscettibili di recare oneri a carico della finanza pubblica.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1-8

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem

Le norme, tra l’altro, dispongono:

-          la promozione da parte del Ministero della salute e delle regioni e delle aziende sanitarie locali di iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle disposizioni del provvedimento in esame (articolo 2);

-          l’individuazione, tra le università e le ASL, di centri di riferimento per la conservazione e l’utilizzazione delle salme (articolo 4).

A tali centri di riferimento, ai sensi dell’articolo 3, gli interessati sono tenuti a consegnare copia del proprio testamento in cui si dichiara la volontà di donazione del corpo post mortem. Il medesimo articolo 3, inoltre, prevede l’obbligo per l’ufficio di stato civile competente per territorio di procedere all’iscrizione del donatore in un apposito elenco speciale[1];

-          l’obbligo per i centri di riferimento di provvedere alle spese per il trasporto della salma al momento del decesso e sino alla riconsegna alle famiglie nonché a quelle relative alla tumulazione (articolo 5);

-          il rinvio ad un successivo regolamento di attuazione per l’istituzione del Registro nazionale dei donatori del corpo umano post mortem; per l’individuazione dei centri di riferimento; per dotare le facoltà di medicina e chirurgia di una sala settoria a scopo esclusivamente didattico (articolo 7);

-          l’autorizzazione alla spesa di 10 milioni di euro per il 2011 per l’attuazione della legge in esame e la messa a carico delle ASL territorialmente competente degli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua riconsegna nonché di quelli connessi alla tumulazione o alla cremazione (articolo 8).

 

Al riguardo, si osserva che non sono evidenti i dati e i parametri sottostanti la stima dell’onere, che il testo quantifica in 10 milioni di euro. Andrebbero quindi acquisiti dati ed elementi di valutazione che consentano di definire l’onere sulla base di parametri oggettivi. Si osserva altresì che la copertura è limitata al 2011, laddove gran parte degli oneri appare assumere carattere permanente. Infine, andrebbe approfondita la valenza degli effetti finanziari del provvedimento sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, in particolare con riferimento ai compiti assegnati alle ASL e alle Università.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, l’articolo 8, comma 3, dispone che all’onere derivante dall’attuazione del presente provvedimento, pari a complessivi 10 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

 

Al riguardo, si rileva che la copertura finanziaria prevista dal provvedimento presenta profili problematici, in quanto nell’ambito del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2011-2013 non sono previsti stanziamenti a favore dell’accantonamento del Ministero della salute.

Dal punto di vista formale, si osserva che la formulazione della clausola di copertura andrebbe modificata al fine di richiamare espressamente la missione e il programma nell’ambito dei quali è iscritto il fondo speciale di parte corrente.

 

 



[1] Cfr. infra.