Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 5044) Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del consiglio d'Europa
Riferimenti:
AC N. 5044/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 397
Data: 17/04/2012
Descrittori:
AUMENTO DI CAPITALE   BANCA DI SVILUPPO DEL CONSIGLIO D'EUROPA
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 5044

 

Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa

 

 

 

 

 

 

N. 397 – 17 aprile 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

A.C.

 

5109

Titolo breve:

 

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la Commissione di merito:

 

On. Gianfranco Conte

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

Precedenti pareri espressi sul testo

Data:

 

Oggetto:

 

 

Esito:

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1. 1

Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della CEB.. 1

 



 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB).

La relazione illustrativa precisa che il 4 febbraio 2011 il Consiglio di direzione della CEB ha adottato la risoluzione n. 386, con la quale è stato approvato il sesto aumento di capitale della Banca per un ammontare massimo pari a 2.200 milioni di euro. Una volta ultimata positivamente la sottoscrizione entro il termine stabilito (30 giugno 2012), tale aumento porterebbe il capitale totale sottoscritto da 3,3 miliardi di euro a 5,5 miliardi di euro.

Per quanto concerne la quota dell'Italia, che insieme a Francia e Germania è il maggior azionista della Banca, al 31 dicembre 2010 il nostro Paese dispone del 16,64 per cento del capitale sottoscritto, pari a euro 549.692.000.

Il testo, formato da un unico articolo, è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito i profili finanziari del provvedimento, alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della CEB

La norma dispone l’incremento della partecipazione italiana al capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa da euro 549.691.654 a euro 915.770.000, conformemente alla risoluzione n. 386 del 4 febbraio 2011 adottata dal Consiglio di direzione della Banca (comma 1).

Si prevede che detta partecipazione all'aumento di capitale venga attuata (comma 2):

o       mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di nuovi titoli di partecipazione dell'ammontare di euro 325.114.000;

o       con l'attribuzione supplementare di titoli di partecipazione dell'ammontare di euro 40.964.000, pari alla quota italiana di riserve da incorporare nel capitale.

La quota di capitale corrispondente ai nuovi titoli di partecipazione sottoscritti dall'Italia sarà versata, su richiesta della CEB (contestualmente a tutti i paesi partecipanti), solo se necessaria per far fronte ad obbligazioni di restituzione di prestiti contratti conformemente agli articoli V e VI dello statuto della CEB (comma 3).

Si dispone, infine, che agli eventuali oneri derivanti dal versamento della quota di capitale sottoscritta si provveda a norma dell'articolo 31 della legge n. 196/2009, con imputazione nell'ambito della missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, e nell'ambito dei corrispondenti programmi per gli anni successivi (comma 4).

L’articolo 31  della legge 196/2009 dispone che in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze siano elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

Si ricorda che in occasione del precedente aumento di capitale della CEB, approvato con la legge 103/2001, la corrispondente norma non si limitava a fare riferimento alla disciplina sulle garanzie statali, ma stabiliva che nel caso di eventuali oneri derivanti all’Italia dall’attuazione della legge si sarebbe fatto ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine (le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio)[1].

 

La relazione tecnica afferma che  la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca - trattandosi di capitale a chiamata[2] - svolgerà funzione di mera garanzia politica e comporterà nel 2012 solo la sottoscrizione, ma non il versamento del capitale stesso, così come avvenuto in tutti i precedenti aumenti di capitale, escluso l'apporto per la costituzione iniziale, quando invece si era provveduto al versamento della dotazione finanziaria dell'Istituto.

La RT precisa che il comma 4 contiene una clausola di copertura nell'eventualità dell'insorgenza di un onere che appare del tutto improbabile, paragonabile a quello della concessione di garanzia dello Stato alla Banca d'Italia sui versamenti effettuati e da effettuare in favore di fondi internazionali (FMI eccetera). Pertanto la predetta clausola di copertura, a norma dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rinvia, nella mera ipotesi di insorgenza di oneri a carico dello Stato (nel caso di richiesto versamento), alla procedura di prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.

 

Al riguardo si osserva preliminarmente che, secondo la relazione tecnica, il comma 4 fa riferimento - nell'eventualità dell'insorgenza di oneri a carico dello Stato - alla procedura di prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento, poiché il testo della norma si limita invece a richiamare l’articolo 31  della legge 196/2009 (in base al quale in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia devono essere elencate le garanzie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti) e a disporre un’ imputazione degli eventuali oneri a missioni e programmi dello stato di previsione del MEF.

Come in precedenza ricordato, la procedura di prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie era stata invece espressamente richiamata in occasione del precedente aumento di capitale della CEB, approvato con la legge 103/2001.

Per un approfondimento degli aspetti riguardanti il meccanismo previsto dal testo (anche in rapporto alle previsioni della legge 103/2001), s rinvia alle osservazioni contenute nella successiva parte dela presente Nota, dedicata ai profili di copertura finanziaria.

Ciò premesso, andrebbero comunque forniti elementi che consentano di valutare sia il livello di rischio collegabile alla norma in esame (anche sulla base delle risultanze dei precedenti aumenti di capitale del medesimo istituto) sia l’adeguatezza e l’effettiva disponibilità delle somme iscritte nel programma di bilancio indicato dal testo.

 

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l’ipotesi di effetti onerosi è correlata, in base al testo e alla relazione tecnica, alla eventualità che all’Italia venga richiesto di procedere al versamento delle somme corrispondenti alla quota di capitale sottoscritta nella Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa. A fronte di tale eventualità, il testo richiama l’articolo 31 della legge n. 196 del 2009 (garanzie dello Stato), prevedendo l’imputazione degli eventuali oneri alle risorse del programma “Incentivi alle imprese per interventi di sostegno” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il richiamo all’articolo 31 sembrerebbe collegato all’affermazione, contenuta nella relazione tecnica, secondo la quale l’eventualità dell’insorgenza di un onere è del tutto improbabile e paragonabile a quello della concessione di garanzia dello Stato alla Banca d’Italia sui versamenti effettuati e da effettuare in favore di fondi internazionali (come l’FMI).

Al riguardo, si osserva che nell’ambito del programma “Incentivi alle imprese per interventi di sostegno” è iscritto il capitolo 7407, recante le risorse per far fronte agli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato, che rivestono carattere obbligatorio. Trattandosi di un capitolo relativo a spese obbligatorie è consentito il ricorso, in caso di esaurimento delle disponibilità, alle risorse del Fondo di riserva per le spese obbligatorie, che - ai sensi della legge di bilancio per il 2012 - reca una dotazione di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014.

Si ricorda, peraltro, come in precedenza segnalato, che la legge 103/2001 aveva previsto – in occasione del precedente aumento di capitale della CEB - che agli eventuali oneri  si provvedesse, in considerazione della natura della spesa, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, vale a dire mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

Dal punto di vista formale, si segnala l’opportunità di prevedere che l’imputazione degli eventuali oneri avvenga «nell’ambito del programma “Incentivi alle imprese per interventi di sostegno” della missione “Competitività e sviluppo delle imprese” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze».

 

 



[1] V. articolo 26 della legge 196/2009.

[2] Ossia sottoscritto senza obbligo di versamento.