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Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC4623-A) Legge comunitaria 2012
Riferimenti:
AC N. 4623/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 373
Data: 31/01/2012
Descrittori:
DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 4623-A

 

 

Legge comunitaria 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 373 – 31 gennaio 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

A.C.

 

4623-A

 

Titolo breve:

 

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011

 

 

Iniziativa:

 

 

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Maggioni

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

Parere richiesto

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

Precedenti pareri espressi sul testo

Data: 25 ottobre 2011

 

Oggetto:

 

 

Esito:

 

 


 

INDICE

 

 

 

ARTICOLO 6. 7

Reintroduzione e ripopolamento di specie autoctone. 7

ARTICOLO 7. 8

Istituzione di un sistema di licenze per le importazioni di legname. 8

ARTICOLO 8. 9

Commercializzazione dell’olio di oliva.. 9

ARTICOLO 9. 10

Emissioni industriali10

ARTICOLO 12. 11

Difesa del suolo e gestione delle risorse idriche. 11

ARTICOLO 13. 12

Tutela dall’inquinamento acustico.. 12

ARTICOLO 14, commi 1-20. 13

Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese. 13

ARTICOLO 14, comma 21. 13

Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni13

ARTICOLO 15. 15

Tutela degli interessi dei consumatori15

ARTICOLO 16. 15

Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici15

ARTICOLO 17. 16

Immissione in commercio di prodotti medicinali generici16

ARTICOLO 19. 16

Esportazione di prodotti a duplice uso e materiali proliferanti16

ARTICOLO 20. 17

IVA relativa ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra.. 17

ARTICOLO 22. 18

Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari18

ARTICOLO 23. 18

Delega al Governo per il riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari18

ARTICOLO 24. 20

Pubblicazione risultati delle indagini relative alle sofisticazioni alimentari.20

ARTICOLO 27. 20

Medicinali ad uso veterinario.. 20

ARTICOLO 28. 21

Protezione delle galline ovaiole e registrazione degli stabilimenti di allevamento.. 21

ARTICOLO 29. 22

Repertorio nazionale dei dispositivi medici22


PREMESSA

 

Il disegno di legge reca disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2011).

Il testo originario, corredato di relazione tecnica, è già stato esaminato dalla Commissione Bilancio, che nella seduta del 25 ottobre 2011 ha espresso il prescritto parere.

In particolare, la Commissione bilancio, ha deliberato di riferire favorevolmente alla Commissione XIV con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione che all'Allegato B (direttive da recepire previo esame parlamentare anche sulle conseguenze di carattere finanziario) sia soppressa la direttiva  2011/7/UE (Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), avente scadenza 16 marzo 2013). La Commissione di merito ha deliberato di sopprimere la direttiva dall’allegato B, al contempo introducendo nel testo una norma (articolo 14) volta a recepire gli articoli 3 e 4 della medesima direttiva. Sul punto si rinvia alla scheda del presente Dossier dedicata all’articolo 14.

La Commissione di merito, nel corso dell’esame in sede referente[1], ha apportato modifiche al testo. Con riferimento a tali modifiche non risultano pervenute relazioni tecniche.

Il presente Dossier riguarda esclusivamente le parti del testo modificate dalla Commissione di merito. Per le restanti parti si rinvia alla Nota di verifica[2] dedicata al testo originario del provvedimento (C. 4623).

 

Riguardo agli articoli da 1 a 5 del disegno di legge (recanti la delega al Governo per l’attuazione delle direttive comunitarie), si osserva che la Commissione di merito è intervenuta sugli allegati contenenti le direttive comunitarie oggetto dei provvedimenti di delega con le seguenti modifiche:

·        la direttiva 2010/31/UE, in materia di prestazione energetica nell’edilizia è stata soppressa dall’allegato A e inserita nell’allegato B; ciò implica che il provvedimento di recepimento sarà sottoposto all’esame parlamentare, anche con riferimento ai profili di carattere finanziario;

·        sono state soppresse dall’allegato B (e quindi non rientrano più fra le direttive che formeranno oggetto di recepimento con appositi provvedimenti delegati) la direttiva 2010/23/UE, in materia di imposta sul valore aggiunto,  la direttiva 2010/73/UE, in materia di negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2011/7/UE in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In proposito si rinvia alle successive schede del presente Dossier riferite agli articoli 14 e 20, riguardanti le materie oggetto delle predette direttive;

·        sono state inserite nell’allegato B (e quindi fra le direttive che formeranno oggetto di recepimento con appositi provvedimenti delegati, da sottoporre all’esame parlamentare anche con riferimento ai profili di carattere finanziario) la direttiva 2011/62/UE, in materia di medicinali per uso umano, e la direttiva 2011/70/Euratom, in materia di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

 

Si ricorda che la relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento (C. 4623) ha affermato, con riferimento ai profili di quantificazione, che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare, prima dell'effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie, se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi, contenuti nelle singole direttive, possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato – seconda la RT - che, nella quasi generalità dei casi, le leggi comunitarie non contenessero disposizioni volte a prevedere e a quantificare tali eventuali spese.  

 

Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento (C. 4623) circa la difficoltà di determinare, prima della stesura degli schemi di decreto legislativo, gli effetti finanziari connessi all’attuazione delle direttive, andrebbe chiarito se tale impostazione (rinvio della verifica degli effetti finanziari alla fase dell’esame parlamentare degli atti di recepimento delle direttive) possa essere estesa anche alle nuove direttive inserite nell’allegato B dalla Commissione di merito (direttiva 2011/62/UE, in materia di medicinali per uso umano, e direttiva 2011/70/Euratom, in materia di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi).

 

Si esaminano di seguito le ulteriori norme introdotte dalla Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

 

ARTICOLO 6

Reintroduzione e ripopolamento di specie autoctone

Le norme sostituiscono l’articolo 12 del DPR 357/1997 (Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

In particolare, le norme dispongono che l’introduzione di specie non autoctone sia autorizzata dal Ministero dell’ambiente - su istanza delle regioni e delle province autonome, nonché degli enti di gestione delle aree protette nazionali, previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) - per ragioni di rilevante interesse pubblico. L’autorizzazione è subordinata alla valutazione di uno specifico studio predisposto dai soggetti privati oppure dagli enti territoriali richiedenti, i quali vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (commi 4 e 6).

Per l’introduzione e la traslocazione di specie e di popolazioni faunistiche alloctone ai fini di acquacoltura si applica il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007 (comma 5).

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica.

Si ricorda che le norme ripropongono, con talune modifiche, l’articolo 31 dell’A.C. 4059-A (Legge comunitaria 2010), soppresso nel corso dell’esame in Assemblea alla Camera. Il Governo, nel corso dell’esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio, nella seduta del 30 marzo 2011, ha rilevato che, nel caso in cui l'interesse all'adozione del provvedimento sia di un’amministrazione locale, la predisposizione dello studio deve far capo alla stessa, che vi provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tale specificazione, non contenuta nell’articolo 31 dell’A.C. 4059-A, è stata inserita al comma 6 delle norme in esame.

 

Al riguardo, si osserva che l’istanza da parte di soggetti pubblici per l’introduzione di specie non autoctone appare di natura facoltativa. Nulla da osservare al riguardo nel presupposto che tali soggetti predispongano gli studi connessi alle predette istanze nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come disposto peraltro dal comma 6.

 

 

ARTICOLO 7

Istituzione di un sistema di licenze per le importazioni di legname

Le norme delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per l’importazione di legname nella Comunità europea, e del regolamento (CE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. La delega dovrà essere esercitata secondo principi e criteri direttivi, tra cui:

·        l’individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate per la verifica, mediante le risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze FLEGT e determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all’attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 [(comma 1, lettera a)];

·        la determinazione delle sanzioni da irrogare [(comma 1, lettera b)];

·        la determinazione di una tariffa per l’importazione di legname proveniente dai Paesi rispetto ai quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal regolamento (CE) n. 2173/2005 e sua destinazione a integrale copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti finalizzate a controlli [(comma 1, lettera d)].

L’articolo 5, comma 6, del Regolamento 2173/2005 dispone che gli Stati membri possono riscuotere tasse a copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti a fini di controllo a norma del presente articolo.

Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica.

Si ricorda che le norme ripropongono, con talune modifiche, l’articolo 29 dell’A.C. 4059-A (Legge comunitaria 2010), soppresso nel corso dell’esame in Assemblea alla Camera. Il Governo, durante l’esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio, nella seduta del 30 marzo 2011, ha rilevato l'opportunità di garantire l'effettività della clausola di invarianza finanziaria e di inserire la previsione che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tale specificazione, non contenuta nell’articolo 29 dell’A.C. 4059-A, è stata inserita al comma 3 delle norme in esame

 

Al riguardo, si rileva che la norma contempla, tra i criteri di delega, l’individuazione di una o più autorità nazionali competenti per la verifica, mediante risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze. Inoltre è prevista una tariffa per l’importazione di legname, destinata all’integrale copertura delle spese sostenute dalle autorità competenti, finalizzate ai controlli. Infine, viene dettata una clausola di non onerosità per la finanza pubblica.

Dato il tenore della norma di delega, la compatibilità della disciplina con la clausola di invarianza potrà essere verificata in modo esaustivo soltanto sulla base della normativa che sarà adottata nell’esercizio della delega. Sarebbe comunque opportuno acquisire elementi volti ad individuare le strutture cui dovranno presumibilmente essere affidati i compiti di autorità competenti, nonché elementi circa l’idoneità delle stesse ad esercitare tali attività nell’ambito delle risorse già assegnate.

 

ARTICOLO 8

Commercializzazione dell’olio di oliva

La norma  modifica il D. Lgs. 225 del 2005 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva), adeguando e inasprendo l’apparato sanzionatorio relativo alle violazioni dell’obbligo dell’indicazione in etichetta dell’origine dell’olio d’oliva. Vengono inoltre previsti obblighi di  registrazione per gli operatori del settore e per le relative produzioni (commi 1-4).

Si stabilisce, infine, che l’autorità competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al D. Lgs. 225 del 2005 sia il Ministero delle politiche agricole - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi.

Attualmente, in base all’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 225/2005, tale funzione spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Tale funzione deve essere svolta senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 5). 

Si segnala che l’articolo 8 in esame riproduce un’identica norma contenuta nell’articolo 16 del disegno di legge comunitaria 2010[[3]], che era stata soppressa nel corso dell’esame in Assemblea alla Camera. Fra le condizioni ex articolo 81 della Costituzione alle quali la Commissione Bilancio della Camera aveva subordinato il proprio parere favorevole sul provvedimento una riguardava la disposizione – analoga al comma 5 in esame – che affida all’Ispettorato repressione frodi la funzione di autorità competente per l’applicazione delle sanzioni. Tale condizione (in base alla quale l’obbligo di neutralità finanziaria doveva essere riferito non alla finanza pubblica, ma al bilancio dello Stato) risulta recepita nel testo attuale del comma 5.

 

Al riguardo, circa l’attribuzione all’Ispettorato repressione frodi dei poteri relativi all’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di commercializzazione dell’olio d’oliva,  sarebbe utile acquisire una conferma circa l’effettiva possibilità che tale funzione sia esercitata con le risorse già assegnate al Ministero delle politiche agricole[4].

 

ARTICOLO 9

Emissioni industriali

Le norme delegano il Governo ad attuare la direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di emissioni industriali.

I criteri di delega, tra l’altro, prevedono:

·        il riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e controlli e la semplificazione dei procedimenti autorizzativi [comma 1, lettere a) e b)];

·        l’utilizzo delle sanzioni amministrative per le finalità connesse all’attuazione della direttiva stessa [comma 1, lettera c)];

·        la revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe da applicare per le istruttorie e i controlli [comma 1, lettera d)].

 

Al riguardo, stante l’ampiezza della disciplina prevista dalla direttiva 2010/75/CE - che interessa un ambito assai esteso di attività industriali da sottoporre ad autorizzazione e controllo a fini di tutela ambientale -, andrebbe precisata la portata attuativa del criterio direttivo di cui alla lettera d), che prevede una revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe da applicare per le istruttorie e i controlli. In particolare, andrebbe chiarito il coordinamento tra la revisione prevista dal testo e la disposizione di carattere generale richiamata dall’articolo 4 del provvedimento in esame[5], riguardante tutte le norme di recepimento di obblighi comunitari. In base a tale ultima disposizione, gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio.

Si segnala che norme del medesimo tenore erano contenute nell’articolo 35 dell’AC 4059-A sottoposto all’esame dell’Assemblea della Camera dei deputati nel corso del 2011. L’articolo è stato stralciato nella seduta del 29 giugno 2011. Dal dibattito in Aula non sono desumibili le ragioni che hanno indotto allo stralcio dell’articolo[6].

Nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio e con riguardo alle osservazioni sopra esposte riferite alle norme in esame, il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato una nota[7] di risposta della Ragionieria generale dello Stato che rinviava ai chiarimenti richiesti all’amministrazione competente. Detta amministrazione riferiva che le tariffe in vigore non sempre si erano dimostrate adeguate alle effettive necessità per cui si rendeva necessaria la revisione delle medesime con lo scopo di garantire una migliore copertura dei costi. Con l’occasione dell’esercizio della delega, proseguiva la nota del Ministero dell’ambiente, si poteva valutare l’opportunità di razionalizzare la procedura di assegnazione degli introiti derivanti dalle tariffe stesse.

Ulteriori chiarimenti andrebbero acquisiti riguardo al criterio di delega che prevede l’utilizzo delle sanzioni amministrative per le finalità connesse all’attuazione della direttiva stessa, tenuto conto che gli introiti da sanzioni assumono carattere comunque eventuale e non predeterminabile nell’ammontare.

 

ARTICOLO 12

Difesa del suolo e gestione delle risorse idriche

La normadelega il Governo ad adottare – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e secondo i principi e i criteri direttivi indicati dalla norma stessa - un decreto legislativo di riordino della parte terza del Codice dell’ambiente (D. Lgs. n. 152/2006) al fine di garantire il pieno recepimento della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (commi 1 e 2).

Il testo precisa che il recepimento della direttiva comunitaria è posto in relazione alle contestazioni mosse dalla Commissione europea attraverso una procedura d’infrazione ed è finalizzato ad evitare rischi di procedure d’infrazione per il non corretto recepimento della predetta direttiva.

La norma dispone, inoltre, che dall’attuazione dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dalla disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

 

Al riguardo, si rileva che la norma è corredata di una clausola di invarianza finanziaria riferita alla finanza pubblica e precisa (comma 3) altresì che le amministrazioni interessate provvederanno all’adempimento dei compiti loro assegnati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente[8].

Tenuto conto del tenore assai ampio della delega, non sussistono, allo stato, elementi per valutare la conformità dei criteri di delega rispetto alla predetta clausola di invarianzia.

Si precisa in proposito che uno dei criteri di delega fa riferimento anche all’ “aggiornamento delle disposizioni in materia di concessione d’uso della risorsa idrica” [comma 1, lett. d)].

La conformità alla clausola di neutralità finanziaria potrebbe essere pertanto valutata soltanto alla luce della disciplina dettata dai decreti attuativi della delega. Si rileva tuttavia che la norma non prevede espressamente l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sullo schema di decreto da adottare nell’esercizio della delega.

 

ARTICOLO 13

Tutela dall’inquinamento acustico

La norma delega il Governo ad adottare un riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico, al fine di dare attuazione alla direttiva 2002/49/CE. Il comma 3 dell’articolo in esame prevede, tra l’altro, che sugli schemi dei decreti legislativi siano espressi - entro quaranta giorni dalla data di trasmissione - i pareri delle Commissioni di Camera e Senato competenti per materia e per i profili finanziari.

La disposizione era già contenuta all’art. 32 del disegno di legge comunitaria 2010 (C. 4059-A) ed era stata stralciata, congiuntamente ad altre disposizioni, su proposta del Governo il quale si era impegnato a collocare tali materie nel disegno di legge comunitaria per il 2011[9].

La Commissione Bilancio, nell’esprimere il parere sul disegno di legge comunitaria per il 2011 aveva indicato, tra le condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la soppressione dell’articolo 32, il cui contenuto era identico a quello dell’articolo in esame, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, si osserva che le norme di delega recate dalla disposizione in esame sono assistite da una previsione di invarianza riferita alla finanza pubblica (comma 4). La conformità  dei criteri di delega indicati alla predetta clausola di neutralità finanziaria potrà peraltro essere verificata soltanto sulla base delle norme emanate nell’esercizio delle deleghe.

 

ARTICOLO 14, commi 1-20

Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese

Le norme dettano la disciplina per l’attuazione dell’articolo 3 della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte delle imprese (comma 1). Per impresa si intende ogni soggetto organizzato diverso dalle pubbliche amministrazioni (comma 2, lettera b).

 

Al riguardo si rileva che le norme fanno riferimento alle transazioni commerciali tra imprese. In quest’ultima categoria non rientrano, ai sensi del comma 2, lettera b), le “pubbliche amministrazioni”. Al fine di escludere eventuali implicazioni per la finanza pubblica, andrebbe precisato se siano escluse da tale ambito anche quei soggetti che, pur svolgendo attività imprenditoriale e pur essendo costituiti in forma privatistica, appartengono al comparto delle pubbliche amministrazioni ai fini della costruzione del conto economico consolidato, rilevante per la definizione dei saldi di rilievo europeo.

 

ARTICOLO 14, comma 21

Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni

Le norme delegano il Governo ad adottare entro il 16 gennaio 2013[10] i decreti legislativi finalizzati a dare attuazione all’articolo 4 della direttiva 2011/7/UE relativamente alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni.

 

Al riguardo si osserva che l’attuazione delle disposizioni volte ad eliminare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni appare suscettibile di produrre effetti onerosi per la finanza pubblica. In proposito andrebbero quindi acquisiti elementi volti a definire l’entità di tali effetti e le risorse con le quali farvi fronte. Tale considerazione è svolta anche sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione Bilancio che, in sede di esame del testo originario, ha posto una condizione volta ad eliminare dall’allegato B il riferimento alla direttiva 2011/7/UE.

Si rammenta che l’allegato B reca l’elenco delle direttive per il recepimento delle quali è conferita la delega al Governo, a norma dell’articolo 1 del testo in esame.

Tale richiesta è stata motivata – nelle premesse al parere espresso dalla Commissione Bilancio sul precedente testo – sottolineando che “il recepimento della direttiva 2011/7/UE, contenuta nell'Allegato B, recante disposizioni per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in assenza di un contestuale adeguamento delle vigenti procedure di pagamento in ambito pubblico - dal quale peraltro deriverebbero oneri finanziari - e stante la situazione di forte ritardo nelle erogazioni, darebbe luogo al conseguente addebito di interessi moratori a carico dell'erario, non quantificabili ex ante e privi della relativa copertura, con grave pregiudizio per gli equilibri di finanza pubblica”[11]. La Commissione Bilancio ha ritenuto necessario “al fine di evitare effetti negativi per la finanza pubblica e tenuto conto che la scadenza per l'adeguamento degli ordinamenti nazionali è fissata al 16 marzo 2013, rinviare il recepimento della direttiva 2011/7/UE” affermando che ”nelle more del recepimento della suddetta direttiva, sarà possibile introdurre nel nostro ordinamento le opportune modifiche normative e amministrative, individuando le necessarie risorse, volte al graduale smaltimento dei debiti pregressi, all'accelerazione dei pagamenti ed all'uso generalizzato dei sistemi automatizzati, indispensabili per consentire di effettuare le operazioni entro i termini stringenti previsti dalla normativa comunitaria”. Considerazioni analoghe sono state espresse presso la Commissione Bilancio dal rappresentante del Governo [12].

 

ARTICOLO 15

Tutela degli interessi dei consumatori

La norma legittima le associazioni dei consumatori ad agire anche in caso di violazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 16

Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

La norma prevede ulteriori principi e criteri direttivi (oltre a quelli disposti dall’articolo 2 del testo in esame) per l’attuazione della delega volta al recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Fra tali principi si segnalano:

         l'implementazione di metodi alternativi all'uso di animali a fini scientifici, destinando all'uopo congrui finanziamenti;

         la formazione di personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi in vitro e nel miglioramento delle condizioni sperimentali, anche tramite corsi di approfondimento all'interno di centri di ricerca e università, integrandone il piano di studi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

         l'osservanza e l'applicazione del principio del miglioramento delle condizioni sperimentali attraverso la presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici[13];

         il funzionamento di un sistema ispettivo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, con un numero minimo di due ispezioni all'anno di cui una effettuata senza preavviso;

         la predisposizione di una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e ai metodi alternativi.

Al riguardo, al fine di escludere effetti onerosi, andrebbero acquisiti elementi in ordine alle modalità applicative degli obblighi previsti dal testo, con particolare riferimento:

          alle modalità di finanziamento dei metodi alternativi all'uso di animali a fini scientifici e delle attività di formazione nei centri di ricerca e nelle università;

          all’istituzione del Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici e degli altri organismi preposti al benessere degli animali ai quali il testo fa riferimento, con la partecipazione di figure di esperti nel settore;

          al funzionamento di un sistema ispettivo per il benessere degli animali da laboratorio;

          alla predisposizione di una banca dati telematica sull'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici e sui metodi alternativi.

 

ARTICOLO 17

Immissione in commercio di prodotti medicinali generici

La norma abroga l’articolo 68, comma 1-bis, del Codice della proprietà industriale (D. Lgs. 30/2005).

La norma che si intende abrogare prevede che aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in mancanza, della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto conto anche di ogni eventuale proroga.

Su tale norma la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2010/4188, rilevando che essa - in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 2001/83/CE[14] - impedisce la sollecita presentazione di una richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti medicinali generici, se protetti da un brevetto o da un certificato complementare di protezione, limitando la possibilità di presentazione della richiesta ad un anno dalla scadenza del brevetto.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 19

Esportazione di prodotti a duplice uso e materiali proliferanti

La normadelega il Governo - secondo i principi e i criteri direttivi indicati dalla norma stessa - ad adottare un decreto legislativo per il riordino e la semplificazione delle procedure relative all’autorizzazione all’esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso (civile e militare), all’applicazione di sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché alle operazione di esportazione di materiali proliferanti (comma 1).

Tra i principi ei criteri direttivi indicati, il comma 1 individua la previsione di procedure adottabili in caso di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell’uomo per i prodotti non compresi nell’allegato I del regolamento CE n. 428/2009, che disciplina le fattispecie in riferimento.

La norma dispone, inoltre, che dall’attuazione dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dalla disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 4).

 

Al riguardo, pur considerato il carattere ordinamentale della norma in esame, alla luce della previsione di invarianza finanziaria di cui al comma 4 - ed in mancanza di relazione tecnica - appare opportuno acquisire dal Governo una conferma circa l’effettiva possibilità di dare attuazione alla disposizione in esame nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La conferma appare opportuna anche considerato che la norma non prevede espressamente l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sullo schema di decreto da adottare nell’esercizio della delega.

 

ARTICOLO 20

IVA relativa ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra

Le norme dispongono, attraverso una modifica all’articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972, l’attuazione della direttiva 2010/23/UE, che modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.

Si ricorda che l’articolo 1 della direttiva 2010/23/UE introduce l’articolo 199-bis alla direttiva 2006/112/CE (Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto). Le disposizioni introdotte prevedono, tra l’altro, che fino al 30 giugno 2015 e per un periodo minimo di due anni gli Stati membri possano stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti è effettuato il trasferimento di quote di emissioni di gas a effetto serra e di altre unità utilizzabili dai gestori in conformità all’ordinamento comunitario.

Le disposizioni prevedono, con particolare riferimento al trasferimento di quote di emissioni di gas a effetto serra e di altre unità utilizzabili dai gestori, che il nuovo regime (reverse charge) si applichi alle cessioni effettuate fino al 30 giugno 2015 (comma 1).

Per evitare frodi in materia di IVA, si prevede altresì l’adozione di analoghe misure di inversione contabile relativamente al trasferimento di quote di energia prodotte da fonti rinnovabili, nonché al trasferimento di titoli di efficienza energetica[15]. L’efficacia delle disposizioni è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea (commi 2 e 3).

Le norme non sono corredate di relazione tecnica.

Si segnala che l’articolo 20 in esame riproduce un’analoga norma contenuta nell’articolo 15 del disegno di legge comunitaria 2010[[16]], che era stata soppressa nel corso dell’esame in Assemblea alla Camera. La relazione tecnica presentata in data 30 marzo 2011 evidenziava che il “meccanismo dell’inversione contabile, per sua natura, non produce effetti in termini di gettito, se non nell’ottica di contrastare comportamenti potenzialmente elusivi o evasivi”.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 22

Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari

La norma inserisce un articolo aggiuntivo volto a modificare l’art. 6 del d.lgs. 109/1992, di recepimento delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, riguardante la designazione degli aromi.

La disposizione era già contenuta all’art. 37 del disegno di legge comunitaria 2010 (C. 4059-A) ed era stata stralciata, congiuntamente ad altre disposizioni, su proposta del Governo il quale si era impegnato a collocare tali materie nel disegno di legge comunitaria per il 2011[17].

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 23

Delega al Governo per il riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari

Le norme delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le norme vigenti in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari, con le relative disposizioni comunitarie[18], secondo principi e criteri direttivi, tra cui:

·        il riordino e il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di armonizzazione della disciplina della produzione della commercializzazione e dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari, anche mediante l’abrogazione totale o parziale delle disposizioni vigenti in materia [(comma 2, lettera a)];

·        la tutela degli interessi relativi alla salute dell’uomo, degli animali e dei vegetali, la tutela dell’ambiente, la protezione e l’informazione del consumatore e la tutela della qualità dei prodotti, garantendo la libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese [(comma 2, lettera b)];

·        l’individuazione, nel rispetto del principio della copertura del costo effettivo del servizio, delle tariffe dovute dalle imprese per le procedure finalizzate al rilascio delle autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari e ai controlli ufficiali [(comma 2, lettera c)];

·        l’applicazione di un sistema di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive [(comma 2, lettera e)].

 

Dall’attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente (commi 4 e 5).

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, nel rilevare l’ampiezza della disciplina oggetto del coordinamento legislativo in esame - che interessa un ambito assai esteso di attività da sottoporre a controllo a fini di tutela della salute e dell’ambiente -, si osserva che la verifica dell’effettiva coerenza delle norme di attuazione rispetto agli obblighi di neutralità finanziaria disposti dai commi 4 e 5 potrà essere valutata soltanto sulla base della normativa adottata nell’esercizio della delega. Si segnala peraltro che non è espressamente prevista, dal testo in esame, una procedura di verifica da effettuarsi da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Riguardo all’attuazione del comma 2, lettera c), circa l’applicazione del principio di integrale copertura dei costi effettivi del servizio tramite le tariffe dovute dalle imprese per il rilascio delle autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari, andrebbero forniti elementi volti a verificare l’allineamento, anche dal punto di vista temporale, tra i predetti costi e gli introiti tariffari.

 

ARTICOLO 24

Pubblicazione risultati delle indagini relative alle sofisticazioni alimentari.

La norma, che sostituisce il comma 5 dell'articolo 8 del D.L. 282/1986[19], dispone l’inserimento nella relazione sul piano integrato di controllo nazionale pluriennale (PNI), elaborato dal Ministero della salute, dei dati raccolti dal Servizio informativo sanitario sulla sicurezza alimentare, relativi al controllo della qualità dei prodotti alimentari lungo tutta la filiera produttiva.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 27

Medicinali ad uso veterinario

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, conferiscono una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di medicinali ad uso veterinario, dettata dal d.lgs. 193 del 2006, di recepimento della direttiva 2004/28/CE, al fine di coordinarla con le norme presenti nei regolamenti comunitari emanati successivamente in materia (regolamenti (CE) n. 1234/2008 della Commissione, n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e n. 37/2010 della Commissione).

Le disposizioni stabiliscono che il suddetto riordino deve essere effettuato entro due anni nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati dal comma 2 dell’articolo in esame.

Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive (comma 3).

In ogni caso, viene stabilito che dall’attuazione della delega non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate adempiranno alle funzioni utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 4).

Le norme non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, si ritiene utile acquisire una conferma circa la possibilità che il complessivo riordino previsto possa essere effettivamente esercitato in assenza di ulteriori oneri. In particolare, andrebbero forniti chiarimenti in merito al criterio indicato nella lettera g) del comma 2 che prevede una razionalizzazione del sistema delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute per i servizi resi relativamente al rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali veterinari mediante procedure semplificate.

 

ARTICOLO 28

Protezione delle galline ovaiole e registrazione degli stabilimenti di allevamento

La norma delega il Governo ad adottare un decreto legislativo di revisione della disciplina sanzionatoria per le violazioni delle prescrizioni contenute nella direttiva 1999/74/CE (Norme minime per la protezione delle galline ovaiole), a cui è stata data attuazione con il D. Lgs. 267/2003. Fra i princìpi e i criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell’esercizio della delega in esame si segnala l’adeguamento delle sanzioni e la loro graduazione, anche con la previsione di una sanzione amministrativa che non  sia inferiore a 500 euro né superiore a 500.000 euro (commi 1 e 2).

Il testo precisa che la revisione delle sanzioni dovrà avvenire in conformità ai criteri indicati dal precedente articolo 2, comma 1, lettera c): si tratta della norma che fissa i principi a cui deve attenersi la disciplina sanzionatoria, sia amministrativa sia penale, a fronte di infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie.

Si osserva che, rispetto alle previsioni del D. Lgs. 267/2003, sopra richiamato[20], la norma in esame prevede un ambito più esteso di modulazione delle sanzioni: infatti in base all’articolo 7 il limite minimo della sanzione amministrativa pecuniaria è di 1.550 euro, quello massimo di 9.300 euro (con inasprimento delle sanzioni fino alla metà nel caso di reiterazione delle violazioni). Per l’omessa registrazione degli stabilimenti di allevamento la sanzione minima è di 515 euro, quella massima di 3.090 euro.

La norma contiene una clausola di neutralità finanziaria in base alla quale dall’attuazione dell’articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Inoltre le amministrazioni pubbliche interessate devono provvedere  ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (commi 3 e 4).

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 29

Repertorio nazionale dei dispositivi medici

Normativa vigente: l’art. 1, comma 409, della legga n.266/2005 (legge finanziaria 2006) definisce le procedure di individuazione e di classificazione dei dispositivi medici (CND), le modalità di alimentazione della relativa banca dati, nel quadro dell’istituzione del repertorio generale dei dispositivi protesici e ortesici, prevista dal precedente comma 292.

In particolare, è previsto il pagamento, da parte delle aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici, di un importo pari al 5 per cento delle spese autocertificate sostenute per le attività di promozione, nonché il versamento di una tariffa di 100 euro per ogni dispositivo medico inserito nel repertorio o per ogni modifica delle informazioni relative a dispositivi inseriti. Tali importi, versati all’entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute.

La norma modificando le norme della legge finanziaria 2006 dispone:

a)      l’incremento al 5,5 per cento del contributo dovuto da parte delle aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici;

b)     la soppressione dell’obbligo del versamento della tariffa di 100 euro per ogni dispositivo ai fini dell’inserimento di informazioni nella banca dati del repertorio dei dispositivi medici.

 

Al riguardo appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo circa la compensatività degli effetti finanziari recati dalla norma in esame, dal momento che le maggiori entrate derivanti dall’incremento di 0,5 per cento del contributo a carico delle aziende produttrici di dispositivi medici potrebbero non essere sufficienti a compensare le minori entrate connesse alla soppressione della tariffa di 100 euro per ogni dispositivo.

Si ricorda che le risorse derivanti dal contributo e della tariffa sono destinate a finanziare la manutenzione della banca dati del repertorio generale dei dispositivi medici, come previsto dall’articolo 1, comma 409, della legge 266/2005.

 

 



[1] Nella seduta del 19 gennaio 2012.

[2] Nota di verifica n. 346 dell’11 ottobre 2011.

[3] C. 4059-A.

[4] Su analoga richiesta di chiarimento, la Nota della RGS in data 29 marzo 2011 rinviava a precisazioni del Ministero delle politiche agricole, che tuttavia non risultano pervenute (v. Commissione bilancio della Camera – seduta del 30 marzo 2011).

[5] Si fa riferimento all’articolo 9, commi 2 e 2-bis,  della legge 11/2005.

[6] Peraltro nel corso della medesima seduta è stato disposto lo stralcio di altri dieci articoli (cfr. Resoconto seduta n. 493 del 29/6/2011).

[7] Nota del 29 marzo 2011 recante il protocollo 44831.

[8] La norma fa riferimento alla procedura d’infrazione n. 2007/4680.

[9] Cfr. seduta dell’Assemblea della Camera dei deputati del 29 giugno 2011.

[10] La norma recita “entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato nella direttiva 2011/7/UE”. Detta direttiva, all’articolo 12, fissa il termine di recepimento al 16 marzo 2013.

[11] Conseguentemente è stato deliberato di riferire favorevolmente con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione: All'Allegato B, sopprimere le parole: 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (scadenza 16 marzo 2013).

[12] Si veda in proposito il resoconto della seduta della V Commissione del 25 ottobre 2011. Si segnala inoltre che, nel corso del dibattito presso la XIV Commissione (seduta del 19 gennaio 2012), in sede di approvazione dell’emendamento che recava le norme in esame, il rappresentante del Governo ha affermato che nel provvedimento in materia di liberalizzazioni, che il Governo si appresta a presentare, sarà contenuta una disposizione volta a recepire integralmente la direttiva 2011/7/UE.

[13] L’articolo 49 della direttiva 2010/63/UE prevede che ciascuno Stato membro istituisca un comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici, organismo di consulenza delle autorità competenti.

 

[14] Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

[15] Di cui agli articoli 11 del D. Lgs. 79/1999 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e 10 del DM 20 luglio 2004 (Obiettivi di efficienza energetica).

[16] C. 4059-A.

[17] Cfr. seduta dell’Assemblea della Camera dei deputati del 29 giugno 2011.

[18] Si tratta del Regolamento n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale; del Regolamento n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari; del Regolamento n. 1185/2009 relativo alle statistiche sui pesticidi; della Direttiva n. 2009/127/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi; della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. 

[19] “Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari”.

[20] Sii fa riferimento, in particolare, all’articolo 7 del D. Lgs. 267/2003, recante la disciplina delle sanzioni in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione degli stabilimenti di allevamento.